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Bonifica dei siti: una procedura per la gestione dei materiali di riporto

Bonifica dei siti: una procedura per la gestione dei materiali di riporto
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Valutazione dei rischi

07/09/2023

Un documento del sistema nazionale per la protezione dell’ambiente presenta linee guida per la gestione dei materiali di riporto nei siti oggetto di procedimento di bonifica. Focus sulla procedura di valutazione delle matrici materiali di riporto.

Roma, 7 Set – Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha introdotto alcune modifiche della normativa inerente alla disciplina dei siti oggetto di bonifica e alla gestione delle matrici “materiali di riporto” (MdR).

Ricordiamo che i materiali di riporto sono, in generale, una miscela di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica.

In particolare, a livello normativo viene modificato l’art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28: “Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”.

 

A ricordare queste modifiche normative è la nuova “Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica”, pubblicata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ( SNPA) e approvata nella delibera del Consiglio SNPA nella seduta del 7 giugno 2023.

 

Il documento, in premessa, segnala che nella risposta ad alcuni quesiti posti da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in riferimento al mutato quadro normativo, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) ha evidenziato come “la nozione di materiale di riporto ai fini dell'assimilabilità tecnica ai suoli anche ai fini dell'analisi di rischio rientri tra le valutazioni tecniche di competenza dell'Istituto nonché ha ritenuto ‘condivisibile l'opzione ermeneutica di valorizzare il comma 1 dell'art. 3 del DL n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 28 del 2012 e smi, che fornisce la nozione di materiale di riporto’”.

Inoltre il Ministero ha chiarito, che l’espressione ‘al pari dei suoli’ è “prevista nella Fase 3 concernente la gestione dei materiali di riporto non conformi; ed, inoltre, si riferisce - quale termine relazionale - alla gestione nell’ambito dei procedimenti di bonifica” e che i materiali di riporto “sono gestiti nell’ambito dei procedimenti di bonifica anche mediante lo strumento dell’analisi di rischio ove tecnicamente applicabile”.

 

 

Alla luce di quanto indicato – continua la premessa – è stata definita in ambito SNPA “una procedura per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell'ambito dei procedimenti di bonifica di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06”.

 

In particolare la finalità delle linee guida (Linee Guida SNPA – 46/2023) è la “sistematizzazione degli aspetti e delle problematiche necessari per la corretta identificazione della matrice materiali di riporto e per le conseguenti modalità di gestione all’interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica, al fine di fornire dei criteri di valutazione generali utili alla formazione del giudizio finale da parte dei soggetti interessati, favorendo quindi un approccio uniforme replicabile in situazioni affini sul territorio nazionale”.

 

Per presentare queste linee guida ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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Le nuove linee guida SNPA per la gestione dei materiali di riporto

Le linee guida - curate da Alessia Arelli, Oriana Capobianco, Marco Falconi, Vincenzo Fiano, Chiara Fiori, Michele Fratini, Maurizio Guerra, Luigi Marangio, Fabio Pascarella, Irene Rischia, Antonella Vecchio (ISPRA) con il contributo della RR TEM 12 Siti Contaminati – si applicano (in particolare i criteri proposti per identificare le matrici ‘materiali di riporto’) “unicamente nell’ambito di procedimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.L.gs. 152/06”. Mentre questi criteri “non risultano applicabili nell’ambito dei procedimenti di cui al D.P.R. 120/2017”.

 

La valutazione della matrice materiale di riporto nell’ambito dei procedimenti di cui alla Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo V (Bonifica di siti contaminati) del D.Lgs 152/06 è, quindi, “operata con criteri diversi rispetto alla gestione delle terre e rocce da scavo”, per i quali il riferimento normativo elettivo rimane il D.P.R. 120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).

 

In relazione alla qualifica dei “materiali di riporto” nell’ambito dei siti contaminati, “nell’ottica di una semplificazione e di una effettiva ed efficace possibilità di intervenire sulle matrici riscontrate in sito”, si propone “una maggiore flessibilità interpretativa del co. 1 dell’art. 3 del D.L. 2/2012”. Resta fermo che, “qualsiasi valutazione condotta ai sensi del suddetto comma e sulla base della caratterizzazione di cui all’Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e del test di cessione previsto dal co. 2 dell’art. 3 del D.L. 2/2012, deve comunque garantire che la matrice materiali di riporto non comporti un rischio di contaminazione delle acque sotterranee e che il suo stato qualitativo sia conforme alle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06”. 

 

La procedura di valutazione delle matrici materiali di riporto

Veniamo alla procedura di valutazione delle matrici materiali di riporto.

 

Si indica che “la procedura di valutazione della matrice MdR, costituita da una commistione tra terreno e materiale antropico, finalizzata alla gestione nell’ambito del Titolo V, può essere schematizzata in tre fasi”:

  • Fase 1. Identificazione della matrice: “le valutazioni sono tese a identificare la matrice in esame come ‘materiale di riporto’ ai sensi del co.1 art. 3 del D.L. 2/2012, o alternativamente come ‘suolo/sottosuolo’ o come ‘rifiuto’.
  • Fase 2. Campionamento e caratterizzazione della matrice materiale di riporto precedentemente identificata, per la verifica delle concentrazioni delle sostanze secondo i criteri dell’Allegato 2, Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06, ai fini del confronto con le CSC (Tabella 1 Allegato 5), nonché tramite test di cessione ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.L. 2/2012.
  • Fase 3. Valutazione dei risultati, sia in termini del confronto con le CSC (Tabella 1 Allegato 5), sia della mobilità dei contaminanti presenti nella matrice materiale di riporto, con particolare riferimento al bersaglio costituito dalla falda e, più in generale, alle matrici ambientali presenti nel sito e limitrofe al corpo dei MdR. La valutazione sulla mobilità dei contaminanti si baserà sugli esiti del test di cessione e sulle c.d. linee di evidenza”. 

Ricordiamo che con CSC si intendono le Concentrazioni Soglia di Contaminazione.

 

Riprendiamo dal documento una figura contenente un diagramma descrittivo della procedura per l’identificazione, la valutazione e la gestione delle matrici materiali di riporto:

 

 

L’indice del documento SNPA

Rimandando alla lettura integrale del documento, che riporta molte altre indicazioni sulla normativa, sulla procedura di valutazione e la gestione dei materiali di riporto, riportiamo, in conclusione, l’indice delle “Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica”:

 

1 PREMESSA

 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

 

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO

 

4.1 Fase 1: Identificazione della matrice

4.1.1 Criteri a supporto della identificazione come materiale di riporto

4.1.2 Esiti della identificazione

4.2 Fase 2: Campionamento e caratterizzazione

4.2.1 Criteri e modalità di campionamento

4.2.2 Prelievo e formazione dei campioni

4.2.3 Analisi di laboratorio

4.3 Fase 3: Valutazione dei risultati

4.3.1 Valutazione degli esiti del test di cessione e di eventuali ulteriori linee di evidenza (Fase 3a)

4.3.2 Verifica della conformità alle CSC di riferimento (Fase 3b)

 

5 OPZIONI DI GESTIONE DELLE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente - SNPA, “Linee guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica”, ISBN 978-88-448-1174-7 - Linee Guida SNPA, 46/2023 - Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 07.06.2023. Doc. n. 210/23, a cura di Alessia Arelli, Oriana Capobianco, Marco Falconi, Vincenzo Fiano, Chiara Fiori, Michele Fratini, Maurizio Guerra, Luigi Marangio, Fabio Pascarella, Irene Rischia, Antonella Vecchio (ISPRA) con il contributo della RR TEM 12 Siti Contaminati, versione agosto 2023.

 



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Rispondi Autore: andrea tonizzo - likes: 0
07/09/2023 (21:07:55)
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