Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Strutture sanitarie: il “core protocol” per la sorveglianza sanitaria

Strutture sanitarie: il “core protocol” per la sorveglianza sanitaria
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

13/04/2018

La Regione Lombardia ha approvato il “core protocol” per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità, un protocollo che può supportare il lavoro dei medici competenti. Le finalità del protocollo, i criteri di riferimento e la periodicità.

Strutture sanitarie: il “core protocol” per la sorveglianza sanitaria

La Regione Lombardia ha approvato il “core protocol” per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità, un protocollo che può supportare il lavoro dei medici competenti. Le finalità del protocollo, i criteri di riferimento e la periodicità.

 

Milano, 13 Apr – Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, per ogni mansione specifica (gruppo omogeneo per attività svolta e rischi correlati) e per ogni lavoratore il Medico Competente “definisce il protocollo di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica da applicare in funzione dei rischi, compresi quelli di natura infortunistica”. E se nelle strutture ospedaliere vi sono figure sanitarie tra loro apparentemente omogenee per inquadramento contrattuale ma con compiti e profili di rischio assai diversificati, si rende quindi necessario per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità, “prima di stendere un protocollo di sorveglianza sanitaria specifico per ogni mansione di ogni unità operativa, definire protocolli da applicare in funzione dei differenti profili di rischio individuati. In questo modo per ogni mansione, una volta definito il profilo di rischio, sarà possibile applicare un protocollo specifico, condiviso”.


Pubblicità
Lavoratori Sanità - Assistenza - Aggiornamento - 6 ore
Lavoratori - Lavoratori Sanità - Assistenza - Aggiornamento - 6 ore
Corso online di aggiornamento per lavoratori che operano nel settore Sanitario-Assistenziale o in attività equiparabili in riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute.
 

La Regione Lombardia e la sorveglianza sanitaria nel settore sanitario

A indicare questa necessità è l’allegato, dal titolo “Core protocol per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità”, approvato dalla Regione Lombardia con il Decreto n. 1697 del 09 febbraio 2018 della Direzione Generale Welfare.

 

Nel decreto si ricorda la d.g.r. lombarda del 20 marzo 2017, n. X/6359 “Determinazioni in relazione alle Unità operative di Medicina del lavoro (UOOML) ai sensi della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23” con la quale sono state aggiornate le funzioni e le prestazioni rese dalle UOOML e si indica che le UOOML “concorrono attivamente al conseguimento degli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione (ex dgr X/6105 del 9 gennaio 2017), ed in particolare al programma di tutela negli ambienti di lavoro”.

Si segnala poi che la Rete delle UOOML è impegnata nella “definizione di indirizzi per la verifica della qualità, efficacia e appropriatezza degli interventi di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ed in primis della sorveglianza sanitaria nelle aziende del comparto sanità entro cui operano, peraltro, in taluni casi, nel ruolo di medico competente”.

 

Dal gruppo di lavoro specifico in seno alla Rete, è stato predisposto, a partire dalla più recente letteratura scientifica, il “Core protocol”, uno strumento per “uniformare i protocolli di sorveglianza sanitaria nelle aziende del comparto sanità e per ‘guidare’ la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

 

Il documento è orientato “a supportare l’attività dei medici competenti, modulabile sulla base delle integrazioni e delle variazioni individuali, passibile di revisioni periodiche a recepimento di successive norme/regolamenti/linee guida in materia”. E si integra perfettamente con i principi della Total Worker Health (NIOSH) allo scopo di “concorrere alla prevenzione delle patologie cronico degenerative non trasmissibili”.

 

Il protocollo di sorveglianza sanitaria proposto

Si segnala che il protocollo di sorveglianza sanitaria proposto nel documento, definito in base ai rischi, “è teso altresì a valutare lo stato generale di salute del lavoratore; prevede, infatti, oltre agli accertamenti mirati ai rischi specifici, indagini di laboratorio indirizzate a valutare lo stato di salute generale del lavoratore ed a evidenziare eventuali alterazioni che, pur non essendo dipendenti dall’esposizione a rischi professionali, possono controindicare parzialmente/totalmente alcune attività lavorative specifiche. Si citano ad esempio le patologie cardiovascolari o le alterazioni metaboliche in rapporto alla tolleranza dei turni notturni”.

 

Nel documento sono riportati i criteri di riferimento utilizzati per la stesura del protocollo, e laddove possibile, i riferimenti normativi.

In particolare, sulla base dell’esperienza e anche per motivi legati ad aspetti gestionali, “si propone una periodicità a 3 anni per lavoratori di età > 45 anni e 6 anni per quelli di età < di 45 anni, come base per tutte le situazioni in cui vi sia un rischio efficacemente gestito”.

 

A questo proposito il criterio dei 45 anni è stato introdotto come “espressione di età avanzata, facendo riferimento alle indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità, riprese anche dalle linee guida SIMLII in tema di movimentazione dei pazienti, in considerazione del fatto che sono prevalenti situazioni in cui vi è un rischio efficacemente gestito ed una facilità di accesso dei lavoratori al Servizio Sanitario Aziendale (visite a richiesta), con garanzia di tempestiva segnalazione di eventuali situazioni particolari/complesse”.

Tuttavia “periodicità più ravvicinate (ad es. biennali o annuali) sono da prevedere qualora vi siano condizioni di rischio più elevate o suscettibilità individuali significative”.

 

Gli allegati al “core protocol”

Il documento segnala che le tabelle riportate nell’Allegato I (Core protocol per la sorveglianza sanitaria degli addetti in strutture sanitarie in relazione ai singoli fattori di rischio) sono riassunti i “potenziali fattori di rischio per la salute identificati ed identificabili per le attività svolte dai lavoratori all’interno delle strutture sanitarie. Per ogni fattore di rischio, in funzione anche della sua possibile magnitudo, viene proposto il protocollo di visite ed accertamenti che dovranno essere programmati. Salvo dove specificatamente indicato, gli accertamenti previsti in occasione della visita preventiva e per cambio mansione sono simili a quelli previsti per le visite periodiche”.

 

Nell’Allegato II (Esempi di applicazione del core protocol per la sorveglianza sanitaria di figure professionali di strutture sanitarie) sono presentati, come indica il titolo dell’allegato, esempi di applicazione del protocollo per la sorveglianza sanitaria di alcune delle più frequenti figure professionali presenti nelle strutture sanitarie (OS Area Ambulatoriale, OS Degenza Medica, OS Degenza Chirurgica, OS Sala Chirurgica, Tecnico Laboratorio, Medico Ambulatoriale, Medico Deg. Medica, Medico Deg. Chirurgica). E nella tabella è proposta “una categorizzazione del rischio per profilo alto/medio/basso”.

 

Si ricorda, infine, che in casi selezionati, “oltre alle visite previste nel piano di sorveglianza sanitaria per tutti i dipendenti, alcuni lavoratori potranno essere sottoposti ad accertamenti di II° livello differenziati, finalizzati alla definizione dei quadri clinici, alla diagnosi di malattie professionali ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

 

Riportiamo, in conclusione, l’indice del documento.

 

Indice del “core protocol”

Premessa

 

1. Definizione e finalità della sorveglianza sanitaria aziendale

 

2. Definizione di protocolli sanitari in funzione dei rischi

2.1 Rischi chimici

2.2 Rischi biologici

2.3 Rischi biomeccanici

2.4 Lavoro notturno

2.5 Normativa alcool e stupefacenti

 

3. Altri aspetti da sviluppare

 

4. Bibliografia e normativa di riferimento

 

5. Allegati

Allegato I. Core protocol per la sorveglianza sanitaria degli addetti in strutture sanitarie in relazione ai singoli fattori di rischio

Allegato II. Esempi di applicazione del core protocol per la sorveglianza sanitaria di figure professionali di strutture sanitarie

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Lombardia - Decreto n. 1697 del 09 febbraio 2018 - Core protocol per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su sorveglianza sanitaria e malattie professionali



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Violenze in sanità: normativa, sottovalutazione e sperimentazioni

Risonanza magnetica e gestione del rischio incendio: l’organizzazione

Sicurezza sul lavoro: una panoramica sul mondo della sanità

Sicurezza nella medicina nucleare: la ventilazione e i requisiti dei locali


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

03LUG

Patente a crediti nei cantieri

02LUG

Estate al lavoro: proteggiti dal caldo con OiRA

30GIU

Addio all'Ing. Gerardo Porreca

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
04/07/2025: Osservatorio Olympus - La gestione algoritmica dell’impresa tra tutele dei lavoratori e prospettive partecipative (sul modello della sicurezza sul lavoro?) - Michele Giaccaglia
04/07/2025: Inail – Sostanze chimiche sensibilizzanti – Factsheet edizione 2024
03/07/2025: Regione Lombardia - DGR n. XII/4499 del 03 giugno 2025 - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
03/07/2025: Osservatorio Olympus - Il benessere lavorativo per la attraction e la retention delle risorse umane - Massimiliano De Falco
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, CULTURA

Neurodiversità sul lavoro: impatto sulla SSL


POS, PSC, PSS

Sicurezza nei cantieri e nuove tecnologie: come migliorare i PSC


RISCHIO CADUTE E LAVORI IN QUOTA

Omaggio a Gerardo Porreca: dai lavori in quota alla patente a crediti


LINEE GUIDA E BUONE PRASSI

Disabilità: linee guida e buone pratiche per l’accomodamento ragionevole


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità