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D.Lgs. 81/2008: quali sono le luci e le ombre della sorveglianza sanitaria?

D.Lgs. 81/2008: quali sono le luci e le ombre della sorveglianza sanitaria?

Un saggio si sofferma sulla sorveglianza sanitaria con riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza. Le luci e le ombre del D,Lgs. 81/2008, le proposte di miglioramento e il ruolo del medico del lavoro dei servizi di prevenzione.

Urbino, 10 Apr – Il webinar “ Il d.lgs. 81/08: genesi ed applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro. Alberto Andreani e la sicurezza sul lavoro (in memoria)” che si è tenuto il 25 novembre 2021 per riflettere sulla sicurezza sul lavoro e ricordare l’opera di Alberto Andreani è stato una importante occasione di riflessione su vari temi che riguardano la sicurezza sul lavoro.

 

Riguardo a queste riflessioni e dopo aver già pubblicato un articolo relativo all’intervento al webinar del prof. Paolo Pascucci, ci soffermiamo oggi su un altro contributo che ha parlato della sorveglianza sanitaria, identificandone luce e ombre (e proposte) a livello normativo.

 

Si tratta dell’intervento “La sorveglianza sanitaria: luci ed ombre”, a cura di Susanna Cantoni (Presidente della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), raccolto, come gli altri interventi, in “Il d.lgs. 81/08: genesi ed applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro. Alberto Andreani e la sicurezza sul lavoro (in memoria)” che, a cura di a cura di Paolo Pascucci e Eugenio Sorrentino, è stato pubblicato nel n. 2 (2021) di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.

 

Nel presentare l’intervento ci soffermiamo in particolare sui seguenti temi:


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La sorveglianza sanitaria e il D.Lgs. 81/2008: le luci

L’intervento di Susanna Cantoni, che ricorda anche l’attività di lavoro con Alberto Andreani nel gruppo tecnico interregionale, affronta il capitolo relativo alla sorveglianza sanitaria nel Decreto legislativo 81/2008. E ricorda che nel 2019 sul tema della sorveglianza sanitaria la Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ( CIIP), insieme ad Olympus, ha delineato delle “ proposte operative per superare le criticità”. Mentre altre proposte sono contenute in un successivo documento di CIIP dedicato interamente alla sorveglianza sanitaria. E questi documenti “hanno un filo conduttore: partire dalla analisi delle criticità per proporne il superamento”.

 

Riguardo alle luci ed ombre della sorveglianza sanitaria in relazione alla normativa, partiamo dalle luci, come presentate nell’intervento:

  • “L’aver definito cosa si intende per sorveglianza sanitaria, un concetto ampio che non si limita all’accertamento dello stato di salute, ma che finalizza l’atto medico alla tutela della salute e della sicurezza. Si veda a questo proposito la definizione di sorveglianza sanitaria nell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008: ‘Insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali per i lavoratori’.
  • L’aver incluso nei compiti del medico competente (MC), oltre agli accertamenti sanitari, gli atti necessari per la conoscenza del lavoro, della sua organizzazione (obblighi di sopralluogo), la partecipazione alla valutazione dei rischi e alla ricerca delle soluzioni per ridurli/eliminarli, alla informazione e formazione.
  • La pianificazione della sorveglianza sanitaria ancorata alla valutazione dei rischi.
  • L’obbligo di informare individualmente i lavoratori sul significato e sugli esiti degli accertamenti sanitari.
  • La restituzione degli esiti della sorveglianza sanitaria in momenti di discussione collettiva con tutti i soggetti aziendali”.

E si parla di luci perché questo percorso di impegni del medico competente è “profondamente innovativo rispetto alle funzioni attribuitegli dalla precedente normativa”. Innovazioni, peraltro – continua Susanna Cantoni – “ancora oggi non sempre attuate a vantaggio di interpretazioni molto riduttive che limitano il ruolo del MC alla mera esecuzione delle visite mediche, spesso pletoriche e di scarsa utilità preventiva”.

 

La sorveglianza sanitaria e il D.Lgs. 81/2008: le ombre

Veniamo dunque alle ombre e, specialmente, alle proposte di miglioramento, con riferimento anche ai documenti CIIP e Olympus indicati sopra.

 

Si indica che “per rendere più cogente la partecipazione del MC alla valutazione dei rischi occorrerebbe prevederne la presenza e partecipazione ab initio e sottolinearne l’indispensabilità”.

A questo proposito si indica che l’apporto del medico competente alla valutazione dei rischi “è essenziale in primis per quei rischi che più riguardano la salute, e per alcuni dei quali, tra l’altro, la decisione se attivare o meno la sorveglianza sanitaria è affidata al datore di lavoro che non ne ha le competenze (es. rischio movimentazione carichi e rischio biologico); ma anche perché rischi per la sicurezza e per la salute sono fortemente interconnessi e l’assenza del MC nella valutazione dei rischi può comportare una distorsione tecnicistica dei problemi e delle soluzioni”.

 

Si indica poi che per una coerente applicazione degli artt. 18 (Obblighi) e 15 (Misure) del d.lgs. n. 81/2008 “è opportuno che la sorveglianza sanitaria, quale misura di prevenzione, sia estesa anche ai rischi non espressamente previsti dalla norma ma che sono individuati e valutati nella valutazione dei rischi (es. posture, rischi per la sicurezza) e non sia demandata, e solo per il giudizio di idoneità, a strutture pubbliche esterne; ovviamente con le dovute garanzie di congruità, di trasparenza, condivisione delle scelte e ricorribilità delle decisioni assunte”.

 

È poi necessario che “venga definito se il campo della sorveglianza sanitaria debba riguardare anche il rischio verso terzi (es. lavoratore portatore sano che può infettare utenti), come già in parte avviene nel caso di accertamento di condizioni di tossicodipendenza e di alcol dipendenza”. Questo tema – indica l’intervento – “è diventato di grande attualità nel corso della recente pandemia dando luogo ad un dibattito, non solo giuridico, solo in parte affrontato con provvedimenti ad hoc”.

 

Infine occorre che venga meglio specificato e incentivato il ruolo del medico competente “nell’accomodamento ragionevole sia dei disabili che dei lavoratori idonei con  prescrizioni/inidonei, nonché il rapporto dello stesso con le commissioni che operano su questi temi”.

 

Segnaliamo che recentemente, con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, è stato modificato l’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008. La nuova formulazione, come spiegato in un articolo dell’avvocato Rolando Dubini, estende l'obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo ai casi nei quali la valutazione dei rischi (art. 28, D.Lgs. n. 81/2008) ne evidenzi la necessità. Sul tema della nomina della nomina del medico competente, anche in relazione alla stesura della stessa valutazione dei rischi, rimandiamo anche alla lettura di un contributo del medico del lavoro Adriano Ossicini.

 

Il ruolo del medico del lavoro dei servizi di prevenzione

In conclusione l’intervento di Susanna Cantoni, dopo aver dato ampio spazio alla figura del medico competente, si sofferma sul ruolo del medico del lavoro dei Servizi di prevenzione delle ASL, una “figura che ha dato vita a questi servizi e che oggi è purtroppo in via di estinzione”.

 

Si sottolinea che è quanto mai necessario “ripensare, e ripescare, i compiti del medico del lavoro dei Servizi PSAL e definirne i bisogni formativi, rivedendo i programmi delle scuole di specializzazione”. Infatti il ruolo del medico del lavoro “è essenziale, insieme alle altre figure, nelle attività di assistenza e vigilanza dei Servizi, per affrontare tutti i temi della salute dei lavoratori, per controllare i documenti di valutazione dei rischi, i piani di sorveglianza sanitaria, l’attività del MC, compresa l’informazione ai lavoratori sul significato e sugli esiti della stessa, per verificare i piani e l’efficacia della formazione, per controllare la correttezza dei giudizi di idoneità e non solo in occasione dei ricorsi, per far emergere le malattie da lavoro; non è un caso che le malattie professionali emergano laddove i medici del lavoro dei Servizi mettono in atto azioni di stimolo e di controllo verso i sanitari, interni ed esterni alle imprese”.

 

E tutto questo “sviluppando un confronto costante con i MC delle imprese come molti SPSAL hanno saputo mettere in atto”.

 

In definitiva senza la presenza del medico del lavoro nei SPSAL “sarebbe difficile contemplare nei controlli gli aspetti relativi alla salute dei lavoratori e potremmo assistere anche nei SPSAL” ad una deriva tecnicistica. E queste funzioni, al contempo di vigilanza e di assistenza, “non possono che essere svolte da personale preparato e altamente qualificato, quale è quello che deve essere formato delle Scuole di specializzazione di medicina del lavoro e che oggi è inserito nel SSN, non con la mera vigilanza di carattere notarile e con la sola repressione, ma con un’azione complessa di informazione, assistenza e controllo, come previsto dalla versione originale del d.lgs. n. 81/2008 che riprende la filosofia della l. n. 833/1978, e come già intendeva il documento dell’ILO del 1947”.  

 

L’intervento si conclude facendo riferimento al DL n. 146/2021 (alla data del webinar non ancora convertito in legge) e indicando che occorre “potenziare le risorse di personale dei Servizi delle ASL, così come quelle dell’INL per il contrasto alle irregolarità dei rapporti di lavoro”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “Il d.lgs. 81/08: genesi ed applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro. Alberto Andreani e la sicurezza sul lavoro (in memoria)”, raccolta a cura di Paolo Pascucci e Eugenio Sorrentino dei contenuti del webinar del 25 novembre 2021, DSL n. 2/2021.

 


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Rispondi Autore: Davide C - likes: 0
11/04/2024 (14:03:15)
Viene detto che il DL non ha le competenze per quanto riguarda i rischi per la salute, ma che competenze avrebbe un medico in fase di valutazione? Un medico saprebbe utilizzare un fonometro o applicare la 11228? Un medico saprebbe scegliere correttamente un dpi? Più che far intervenire chi non ha le competenze tecniche, si dovrebbe spingere ad un obbligo formativo del DL anche quando non rspp. Tanto più che generalmente i DL si avvalgono si tecnici esterni per colmare le proprie lacune.

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