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Formazione alla sicurezza: un riepilogo di accordi e normative

Formazione alla sicurezza: un riepilogo di accordi e normative

Un riepilogo dei provvedimenti, degli accordi Stato-Regioni, dei recepimenti regionali, dei decreti interministeriali e degli interpelli prodotti in questi anni in materia di formazione.

Brescia, 1 Mar – È impensabile riuscire a fare un riepilogo esaustivo di tutto quanto è stato pubblicato in questi anni in materia di formazione alla sicurezza in Italia. Accordi Stato-Regione, recepimenti regionali, circolari/note di chiarimento, risposte a interpelli, buone prassi, normative (nazionali e locali) si sono rincorse in questi anni con continue modifiche e proroghe.

 

Tuttavia cerchiamo in questo articolo di fare un breve riepilogo, non esaustivo, di accordi e normative, rimandando i lettori alla lettura dei tanti articoli di PuntoSicuro che questi documenti li hanno presentati in modo più dettagliato. Ricordando che, tuttavia, anche documenti non più vigenti o vigenti solo nei territori dell’ente locale che li ha approvati, possono costituire un utile punto di riferimento, una base di partenza per elaborare idonei percorsi di formazione.

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Ricordiamo anche, a proposito della frammentarietà e tortuosità della normativa in materia di formazione alla sicurezza, che nel recente accordo di attuazione del Patto per la fabbrica in materia di salute e sicurezza, firmato il 12 dicembre 2018 da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, viene richiesto di rivedere “tutti gli accordi Stato-regioni finora stipulati, non tanto nei contenuti (comunque da attualizzare), quanto nelle procedure, in una logica di uniformità e semplicità”.

 

Gli accordi Stato-Regioni sulla formazione

Innanzitutto in Italia le vere “linee guida” della formazione siano gli accordi approvati negli anni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, a partire dagli accordi del dicembre del 2011 che hanno riguardato, in breve, la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Li riportiamo con riferimento anche alle successive linee applicative che hanno fornito utili chiarimenti per applicare efficacemente gli accordi:  

 

 

Continuando con il riepilogo degli accordi non possiamo poi non riportare l’ accordo del 7 luglio 2016 che non solo abroga il precedente accordo del 26 gennaio 2006 e struttura i percorsi formativi per RSPP e ASPP, ma presenta anche diverse modifiche agli accordi precedenti in materia di formazione. Lo riportiamo con il riferimento di uno dei tanti articoli di PuntoSicuro che ne hanno analizzato il contenuto:

 

 

Attrezzature e requisiti dei formatori

In questo percorso basilare e riepilogativo sulla formazione non possiamo poi dimenticare due ulteriori documenti. L’accordo relativo alla formazione all’uso di alcune delle attrezzature di lavoro con più rischi per gli operatori e il decreto interministeriale che riporta i requisiti che deve avere il docente/formatore in diversi ambiti formativi:

 

La normativa regionale sulla formazione e l’e-learning

Presentiamo ora alcune delle tante normative regionali sul tema. In particolare quelle che presentiamo fanno riferimento all’utilizzo e alla valorizzazione della formazione in modalità e-learning o più semplicemente al recepimento degli accordi sulla formazione e alla strutturazione dei percorsi formativi:

 

 

Riguardo poi all’utilizzo della formazione in modalità e-learning rimandiamo alla lettura dell’articolo, aggiornato all’Accordo Stato-Regioni del 2016, dal titolo “ Quali corsi su sicurezza sul lavoro possono essere svolti in e-learning?”.

 

Segnaliamo, infine, i riferimenti normativi per particolari figure/ruoli in materia di sicurezza:

  • - Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori: allegato XIV D.Lgs. 81/2008;
  • - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: art.37 e 48 D.Lgs. 81/2008;
  • - Lavoratori addetti ai lavori in quota: allegato XXI D.Lgs. 81/2008;
  • - Addetti al primo soccorso: DM n. 388 del 15 luglio 2003;
  • - Addetti Prevenzione Incendi: DM 10 marzo 1998.

 

Gli interpelli e l’interpretazione della normativa sulla formazione

Rimandando ancora una volta alla lettura dei tanti articoli di PuntoSicuro dedicati al mondo della formazione, concludiamo con una carrellata di alcuni degli interpelli pubblicati in questi ultimi anni e relativi a dubbi sugli obblighi formativi:

 

 

Tiziano Menduto

 

N.B.: L’articolo presenta, senza alcuna pretesa di esaustività, una selezione di documenti e provvedimenti, vigenti o meno, pubblicati in questi ultimi anni a livello nazionale e regionale.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 


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Rispondi Autore: a carnovali - likes: 1
01/03/2019 (09:31:51)
Buongiorno, quale tipo di formazione ed informazione (ed eventualmente di sorveglianza sanitaria) devono essere riservate a coloro che per un tempo limitato svolgono attività di lavori socialmente utili presso una Residenza Sanitaria Assistenziale.
Premesso che tutti i nostri lavoratori sono stati formati ed informati in attuazione dell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e le sue successive modifiche, sembra eccessiva una formazione generale di 4 ore oltre a quella per i rischi specifici di 4,8 o 12 ore per soggetti che dovranno essere presenti non più di 30/40 ore complessive. E' prevista qualche norma diversa?
grazie
Rispondi Autore: DAVIDE DALLA PRIA - likes: 0
01/03/2019 (15:36:03)
seguo
Rispondi Autore: Claudio Aradori - likes: 0
01/03/2019 (18:43:07)
I risultati si vedono , complimenti a chi legifera e a chi controlla .

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