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Nuovo accordo sulla formazione: strategie formative nelle lezioni in aula

Nuovo accordo sulla formazione: strategie formative nelle lezioni in aula
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

12/07/2016

In Conferenza è stato approvato un nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione RSPP/ASPP. Focus sulle indicazioni per la progettazione ed erogazione dei corsi: strategie formative, metodologie didattiche e verifiche di apprendimento.


Brescia, 12 Lug – Lo scorso 7 luglio è stato approvato il nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano  finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.

Una normativa che se “revisiona” i percorsi formativi di RSPP e ASPP, viene in realtà a modificare anche molti aspetti della formazione dei lavoratori in genere e di molti “interpreti” della gestione della sicurezza nelle aziende.


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Per questo motivo abbiamo presentato, in un precedente articolo, alcuni interessanti indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi (contenute nell’allegato IV del nuovo accordo stato regioni; indicazioni pensate per i corsi RSPP/ASPP ma che forniscono ottimi spunti anche per la progettazione di corsi a tutti i lavoratori.

 

E lo abbiamo fatto, in assenza del testo ufficiale approvato dalla Conferenza Stato Regioni, partendo dal testo che è entrato in Conferenza il 7 luglio per l’approvazione e che non dovrebbe avere avuto alcuna modifica di contenuto.

 

Dell’Allegato IV (“Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi”) abbiamo già presentato gli aspetti relativi alle competenze professionali, ai bisogni formativi e alla realizzazione di progetti formativi.  

 

Per concludere l’analisi di questo allegato, ci soffermiamo oggi su quanto indicato riguardo alla strategia formativa e alla metodologia didattica.

 

Nell’allegato si indica che “definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando che l'azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro”. Ed è dunque  necessario “adottare un approccio di tipo andragogico che tenga conto della specificità dei processi di apprendimento e di coinvolgimento tipici degli adulti. In tal senso non si può prescindere dall'adozione di metodologie didattiche attive che prevedono il coinvolgimento diretto da parte del soggetto da formare. Il progetto formativo dovrà dunque indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nell'intero percorso formativo e in ciascuna unità didattica”.

 

Si indica che tra le metodologie didattiche attive che possono rispondere efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale si ricordano:

- lavori di gruppo: “il lavoro di gruppo è la metodologia più utilizzata tra le quelle attive e si è dimostrata una tecnica di apprendimento molto efficace soprattutto nella formazione degli adulti. Il lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato. L'efficacia del lavoro di gruppo dipende anche dalla corretta collocazione cronologica nell'articolazione dell'unità didattica”;

- casi di studio:  “è una metodologia attiva il cui obiettivo è quello di sviluppare la capacità di analisi e di soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, meglio se reali e calati nella realtà lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti. Possono essere svolti sia individualmente che in gruppo. Sono molto utilizzati nella formazione sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto nello svolgimento di momenti didattici orientati alla acquisizione di competenze specialistiche con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, trattamento e controllo dei rischi”;

- simulazioni: “le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate come può essere l'utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, in un contesto che simula e ricalca l'ambiente e l'attività lavorativa, in modo da rendere più agevole la trasposizione di quanto appreso in aula alla realtà lavorativa”.

 

E si segnala che anche le lezioni frontali, laddove previste nell'articolazione didattica, “dovranno seguire un approccio dialogico, prevedendo una sostanziale interattività tra docenti e discenti”.

 

L’allegato fornisce indicazioni anche sul documento progettuale.

 

Ogni soggetto formatore “dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa”.

E il documento progettuale “dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

- le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:          gli obiettivi e risultati attesi, l'articolazione oraria delle unità didattiche, i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica;

- le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell'azione formativa in termini metodologici e strumentali): la strategia formativa e la metodologia didattica,           il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto, eventuali azioni di tutoraggio;

- le specifiche per il controllo e la verifica: le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali); le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento)”.

 

Concludiamo affrontando il delicato tema delle verifiche, in itinere e finale.

 

Si indica che la verifica dell'apprendimento “rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi in termini di conoscenze e competenze acquisite durante il corso. In particolare:

- le conoscenze tecniche e metodologiche;

- la capacità di analisi e di decisione;

- la capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in ambito lavorativo”.

 

E poiché questo momento “favorisce anche la memorizzazione di nozioni, concetti, principi”, si sottolinea che “l'uso integrato e appropriatamente variato delle modalità di verifica, in fasi diverse del processo di apprendimento, può dar modo ai discenti non solo di riscontrare l'utilità di quanto appreso in aula ai fini dell'esercizio delle proprie competenze professionali, ma anche permette loro di collegare i vari argomenti formativi in un unicum di esperienza”.

Ad esempio si consiglia di “somministrare i test di verifica in itinere, sugli argomenti affrontati precedentemente nel corso, formulando anche domande che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma anche di natura pratica e applicativa”.

 

Ricordiamo, per concludere la presentazione dell’Allegato IV del nuovo accordo sulla formazione RSPP/ASPP, che la verifica “dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti affrontati nel modulo”.

 

 

 

Schema di Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, versione 7 luglio 2016 (formato PDF, 3.54 MB).

 

Ricordiamo ancora che questa non è la versione ufficiale dell’accordo, che sarà disponibile a breve, ma è il testo dell’accordo arrivato in Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione.

 

 

 

Tiziano Menduto

 



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Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
12/07/2016 (15:45:39)
Come al solito, l'inglese abbonda, mentre l'italiano è scarso!
Di nuovo, non si sa se i corsi tenuti come docenti valgono come aggiornamento
Rispondi Autore: Giacomo - likes: 0
16/07/2016 (11:21:03)
in questo paese e tutto scadente!!

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