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La valutazione dei rischi delle macchine: rischi palesi e occulti

Su una macchina certificata CE quali rischi sono da valutare? Il distinguo tra i rischi palesi e occulti. La valutazione dei rischi delle macchine alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione. Di Alessandro Mazzeranghi.

 
 
La sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2011 chiarisce ancora una volta che il datore di lavoro è responsabile di mettere a disposizione dei lavoratori macchine sicure, non potendosi limitare a dare fiducia (incondizionata) alla certificazione delle stesse. Il caso è emblematico: un palese difetto del sistema di comando “a due mani” (in sostanza il doppio pulsante poteva essere azionato con una mano sola e con l’altra mano si poteva raggiungere una zona pericolosa), unito ad una prassi diffusa di uso non corretto della macchina, hanno portato ad un infortunio, per il quale il datore di lavoro è da ritenersi responsabile (così dice appunto la sentenza).
 
La sentenza è stata descritta e commentata nel numero di PuntoSicuro del 2 maggio 2012, quindi non intendiamo riprendere le considerazioni generali. Vorremmo invece esplorare un quesito che su questo tema rende difficile il compito di valutazione del datore di lavoro: su una macchina marcata CE quali rischi devo valutare, ed eventualmente ridurre con interventi tecnici o organizzativi?
 
Dal 1999 (D.Lgs. 359/99) sino al 2008 (D.Lgs. 81/2008) avremmo risposto: tutti o quasi. Oggi invece dobbiamo fare un distinguo fra i rischi palesi (così detti per prassi) e quelli occulti. Ribadiamo che ci riferiamo al caso di macchine marcate CE.


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La modifica apportata dal Testo unico alla legislazione previgente risulta piuttosto rilevante e separa i requisiti a cui devono essere conformi le attrezzature di lavoro a seconda che le stesse siano state fabbricate in ottemperanza ai requisiti di direttive di prodotto comunitarie o meno. Tutto ciò è chiarito dall’articolo 70 che richiama due allegati, uno, il VI, che si applica a tutte le attrezzature, l’altro, il V, cui devono essere conformi solo le attrezzature fabbricate non in ottemperanza a direttive comunitarie di prodotto.
 
In aggiunta l’articolo 71 precisa che il datore di lavoro, nella scelta delle attrezzature, deve tenere conto dell’uso che se ne andrà a fare, dei rischi presenti nell’ambiente di destinazione, dei rischi propri delle attrezzature e di eventuali interferenze con altre attrezzature presenti nell’ambiente di destinazione. Per la verità non si parla esplicitamente di valutazione dei rischi, ma ci domandiamo come altro si possa procedere per tenere conto di quanto indicato dall’articolo 71. Ma è necessario definire il limite di questa valutazione.
 
Dopo quasi dieci anni durante i quali ci siamo spesi per chiarire che il datore di lavoro doveva considerare nella sua valutazione anche l’affidabilità dei sistemi di comando, così come altri aspetti rigorosamente tecnici che erano già previsti dal DPR 547/55, ora ci troviamo a vedere tutti questi requisiti tecnici raccolti, con piccolissime modifiche, nell’allegato V, quindi riferiti solo alle attrezzature non marcate CE o comunque dichiarate conformi dal fabbricante a direttive di prodotto. E questo risponde, a nostro avviso, a una considerazione ragionevole sulla capacità tecnica delle aziende utilizzatrici di attrezzature che non era probabilmente ben valutata nella legislazione previgente. Ma quindi quale conformità deve ricercare il datore di lavoro? Leggendo l’articolo 70 verrebbe da rispondere: all’allegato VI. E naturalmente deve effettuare la valutazione dei rischi.
 
Cosa prevede dunque l’allegato VI? Sostanzialmente requisiti inerenti l’installazione e l’uso, ma non requisiti tecnici inerenti la progettazione e la fabbricazione delle attrezzature. Quindi viene da pensare che l’ambito di competenza del datore di lavoro, sempre in relazione alle attrezzature marcate CE o comunque dichiarate conformi a direttive di prodotto, non debba estendersi agli aspetti progettuali e costruttivi.
 
In altri termini i rischi di cui deve occuparsi il datore di lavoro sono quelli che un buon tecnico, non particolarmente specializzato sulla normativa tecnica inerente le macchine, ma assolutamente competente sul funzionamento e sull’uso delle macchine, può rilevare osservando la attrezzatura, l’ambiente di installazione e l’utilizzo che ne viene fatto.
 
Vorremmo sottolineare che quando parliamo di un buon tecnico intendiamo una persona realmente competente come può essere un manutentore o un utilizzatore esperto, oltre che, evidentemente, un esperto di sicurezza che conosce bene le macchine di cui si parla. La mancanza di tali competenze all’interno della azienda non esime certo il datore di lavoro dall’effettuare la doverosa valutazione ricercando le competenze mancanti all’esterno.
 
Cosa resta escluso? Tutto ciò che sono aspetti strutturali, affidabilità dei sistemi di sicurezza ecc. sono da considerarsi esclusi. A meno che non siano tanto macroscopicamente evidenti da emergere chiaramente anche da una analisi tecnica non particolarmente approfondita. O che non emergano per effetto di una anomalia, di un mancato infortunio, di un guasto o comunque di un evento assolutamente evidente. Per esempio se in una occasione aziono il pulsante di emergenza di una macchina e questa non si ferma, a questo punto il rischio occulto diventa palese e devo certamente, come datore di lavoro, approfondire la questione e trovare un rimedio.
 
Quello che vogliamo ribadire è che non è assolutamente sostenibile che il datore di lavoro sia mallevato dalle sue responsabilità per il fatto che una attrezzatura è marcata CE, ma invece si può discutere, e si deve, sul livello di approfondimento che le valutazioni di conformità e dei rischi del datore di lavoro devono avere sulle attrezzature marcate CE e su quelle non dichiarate conformi a direttive di prodotto. Comunque questa considerazione non mette in discussione il fatto che la valutazione debba essere effettuata da una persona tecnicamente competente, in grado di identificare i rischi e di trovare soluzioni idonee per mitigarli o controllarli.
 
Tutto ciò premesso, a nostro avviso la soluzione, per le attrezzature dichiarate conformi alle direttive di prodotto, è quella riportata sopra in forma sottolineata. Per le altre è necessario entrare approfonditamente nel merito tecnico secondo quanto previsto dall’allegato V.
 
Alessandro Mazzeranghi


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Rispondi Autore: valter de faveri - likes: 0
16/05/2012 (12:28:48)
adesso comincieranno a definire cosa "vuol dire tecnicamente competente" e daranno la lista dei corsi e dei relativi aggiornamenti obbligatori ed intanto le macchine le portano tutte in cina

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