Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

La valutazione dei rischi delle macchine: rischi palesi e occulti

Autore: Alessandro Mazzeranghi

Categoria: Valutazione del rischio incendio

16/05/2012

Su una macchina certificata CE quali rischi sono da valutare? Il distinguo tra i rischi palesi e occulti. La valutazione dei rischi delle macchine alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione. Di Alessandro Mazzeranghi.

La valutazione dei rischi delle macchine: rischi palesi e occulti

Su una macchina certificata CE quali rischi sono da valutare? Il distinguo tra i rischi palesi e occulti. La valutazione dei rischi delle macchine alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione. Di Alessandro Mazzeranghi.

 
 
La sentenza della Corte di Cassazione del 7 settembre 2011 chiarisce ancora una volta che il datore di lavoro è responsabile di mettere a disposizione dei lavoratori macchine sicure, non potendosi limitare a dare fiducia (incondizionata) alla certificazione delle stesse. Il caso è emblematico: un palese difetto del sistema di comando “a due mani” (in sostanza il doppio pulsante poteva essere azionato con una mano sola e con l’altra mano si poteva raggiungere una zona pericolosa), unito ad una prassi diffusa di uso non corretto della macchina, hanno portato ad un infortunio, per il quale il datore di lavoro è da ritenersi responsabile (così dice appunto la sentenza).
 
La sentenza è stata descritta e commentata nel numero di PuntoSicuro del 2 maggio 2012, quindi non intendiamo riprendere le considerazioni generali. Vorremmo invece esplorare un quesito che su questo tema rende difficile il compito di valutazione del datore di lavoro: su una macchina marcata CE quali rischi devo valutare, ed eventualmente ridurre con interventi tecnici o organizzativi?
 
Dal 1999 (D.Lgs. 359/99) sino al 2008 (D.Lgs. 81/2008) avremmo risposto: tutti o quasi. Oggi invece dobbiamo fare un distinguo fra i rischi palesi (così detti per prassi) e quelli occulti. Ribadiamo che ci riferiamo al caso di macchine marcate CE.


Pubblicità
Macchine in DVD
Videocorsi in DVD - Macchine in DVD
Formazione sui rischi specifici degli operatori che utilizzano macchine utensili e carrelli elevatori (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

La modifica apportata dal Testo unico alla legislazione previgente risulta piuttosto rilevante e separa i requisiti a cui devono essere conformi le attrezzature di lavoro a seconda che le stesse siano state fabbricate in ottemperanza ai requisiti di direttive di prodotto comunitarie o meno. Tutto ciò è chiarito dall’articolo 70 che richiama due allegati, uno, il VI, che si applica a tutte le attrezzature, l’altro, il V, cui devono essere conformi solo le attrezzature fabbricate non in ottemperanza a direttive comunitarie di prodotto.
 
In aggiunta l’articolo 71 precisa che il datore di lavoro, nella scelta delle attrezzature, deve tenere conto dell’uso che se ne andrà a fare, dei rischi presenti nell’ambiente di destinazione, dei rischi propri delle attrezzature e di eventuali interferenze con altre attrezzature presenti nell’ambiente di destinazione. Per la verità non si parla esplicitamente di valutazione dei rischi, ma ci domandiamo come altro si possa procedere per tenere conto di quanto indicato dall’articolo 71. Ma è necessario definire il limite di questa valutazione.
 
Dopo quasi dieci anni durante i quali ci siamo spesi per chiarire che il datore di lavoro doveva considerare nella sua valutazione anche l’affidabilità dei sistemi di comando, così come altri aspetti rigorosamente tecnici che erano già previsti dal DPR 547/55, ora ci troviamo a vedere tutti questi requisiti tecnici raccolti, con piccolissime modifiche, nell’allegato V, quindi riferiti solo alle attrezzature non marcate CE o comunque dichiarate conformi dal fabbricante a direttive di prodotto. E questo risponde, a nostro avviso, a una considerazione ragionevole sulla capacità tecnica delle aziende utilizzatrici di attrezzature che non era probabilmente ben valutata nella legislazione previgente. Ma quindi quale conformità deve ricercare il datore di lavoro? Leggendo l’articolo 70 verrebbe da rispondere: all’allegato VI. E naturalmente deve effettuare la valutazione dei rischi.
 
Cosa prevede dunque l’allegato VI? Sostanzialmente requisiti inerenti l’installazione e l’uso, ma non requisiti tecnici inerenti la progettazione e la fabbricazione delle attrezzature. Quindi viene da pensare che l’ambito di competenza del datore di lavoro, sempre in relazione alle attrezzature marcate CE o comunque dichiarate conformi a direttive di prodotto, non debba estendersi agli aspetti progettuali e costruttivi.
 
In altri termini i rischi di cui deve occuparsi il datore di lavoro sono quelli che un buon tecnico, non particolarmente specializzato sulla normativa tecnica inerente le macchine, ma assolutamente competente sul funzionamento e sull’uso delle macchine, può rilevare osservando la attrezzatura, l’ambiente di installazione e l’utilizzo che ne viene fatto.
 
Vorremmo sottolineare che quando parliamo di un buon tecnico intendiamo una persona realmente competente come può essere un manutentore o un utilizzatore esperto, oltre che, evidentemente, un esperto di sicurezza che conosce bene le macchine di cui si parla. La mancanza di tali competenze all’interno della azienda non esime certo il datore di lavoro dall’effettuare la doverosa valutazione ricercando le competenze mancanti all’esterno.
 
Cosa resta escluso? Tutto ciò che sono aspetti strutturali, affidabilità dei sistemi di sicurezza ecc. sono da considerarsi esclusi. A meno che non siano tanto macroscopicamente evidenti da emergere chiaramente anche da una analisi tecnica non particolarmente approfondita. O che non emergano per effetto di una anomalia, di un mancato infortunio, di un guasto o comunque di un evento assolutamente evidente. Per esempio se in una occasione aziono il pulsante di emergenza di una macchina e questa non si ferma, a questo punto il rischio occulto diventa palese e devo certamente, come datore di lavoro, approfondire la questione e trovare un rimedio.
 
Quello che vogliamo ribadire è che non è assolutamente sostenibile che il datore di lavoro sia mallevato dalle sue responsabilità per il fatto che una attrezzatura è marcata CE, ma invece si può discutere, e si deve, sul livello di approfondimento che le valutazioni di conformità e dei rischi del datore di lavoro devono avere sulle attrezzature marcate CE e su quelle non dichiarate conformi a direttive di prodotto. Comunque questa considerazione non mette in discussione il fatto che la valutazione debba essere effettuata da una persona tecnicamente competente, in grado di identificare i rischi e di trovare soluzioni idonee per mitigarli o controllarli.
 
Tutto ciò premesso, a nostro avviso la soluzione, per le attrezzature dichiarate conformi alle direttive di prodotto, è quella riportata sopra in forma sottolineata. Per le altre è necessario entrare approfonditamente nel merito tecnico secondo quanto previsto dall’allegato V.
 
Alessandro Mazzeranghi


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: valter de faveri immagine like - likes: 0
16/05/2012 (12:28:48)
adesso comincieranno a definire cosa "vuol dire tecnicamente competente" e daranno la lista dei corsi e dei relativi aggiornamenti obbligatori ed intanto le macchine le portano tutte in cina

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

La nuova prevenzione incendi: progettazione e semplificazione

Autorimesse e incendi: i rischi con le vetture elettriche, a GPL o metano

Incendi in edilizia: rischi e prevenzione per i depositi di carta e legnami

Napo in: allarme antincendio!


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

09LUG

Lavoro: no alle impronte digitali per la rilevazione presenze

07LUG

Regione Lombardia firma un protocollo per la salute e la sicurezza

03LUG

Patente a crediti nei cantieri

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
11/07/2025: MASE – Interpello nr 0177797 del 01.10.2024 - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 in ordine all’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste.
11/07/2025: Regione Emilia-Romagna - Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole.
10/07/2025: Regione Liguria - Ordinanza 26 giugno 2025, n. 1 – emergenza caldo
10/07/2025: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Lavorare in sicurezza con scale portatili e sgabelli a gradini - 2023
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


SICUREZZA STRADALE

2 preziosi manuali per accrescere la sicurezza stradale


RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI

La gestione sicura dei medicinali pericolosi sul posto di lavoro


LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARI

Radiazioni ionizzanti: quali sono le novità per i lavoratori autonomi?


RADIAZIONI OTTICHE

Nuovi fogli di calcolo per valutare l’esposizione a ROA sul lavoro


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità