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I quesiti sul decreto 81: la collaborazione con gli organismi paritetici

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

14/09/2011

Sulla formazione dei lavoratori e degli ASPP e RSPP e sull’obbligo di comunicazione agli organismi paritetici. A cura di G. Porreca.

Bari, 14 Sett - Sulla formazione dei lavoratori e degli ASPP e RSPP e sull’obbligo di comunicazione agli organismi paritetici. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesiti
Può essere sanzionato il datore di lavoro che abbia erogato la formazione ai propri lavoratori (ai sensi del DM 16/01/1997 e dello stesso D. Lgs. 81/2008) avvalendosi di formatori di “aziende private” che non hanno chiesto alcun accreditamento alla Regione ma che impieghino docenti in possesso dei necessari requisiti di specializzazione e qualificazione professionale, in materia di sicurezza sul lavoro ex punto 4.2.2. dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006) o che non si sia affidato e/o non abbia consultato gli organismi paritetici?

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Risposta
Il lettore nel formulare il quesito fa riferimento ed accomuna non correttamente la formazione dei lavoratori di cui all’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con quella degli addetti (ASPP) e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di cui all’art. 32 dello stesso decreto legislativo. L’argomento della formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, congiuntamente a quella dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è attualmente al centro di una revisione ed è oggetto di un nuovo accordo che si dovrà raggiungere in seno alla Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (di seguito indicata brevemente per semplicità come Conferenza Stato-Regioni) ed ha costituito il tema di diversi quesiti rivolti allo scrivente e di approfondimenti dallo stesso elaborati sull’argomento. Nelle more comunque che tale accordo venga pubblicato ed in risposta al quesito formulato si ritiene di fare brevemente il punto della situazione sulla formazione degli operatori di sicurezza sul lavoro.
 
L’obbligo della formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione è stato introdotto in Italia, come è noto, dal D. Lgs. 23/6/2003 n. 195, contenente “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità  e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39”, il quale ha inserito nel testo originale del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 l’articolo 8-bis sulle “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni”.
 
Quando, infatti, il D. Lgs. n. 626/1994 con l’articolo 8 introdusse l’obbligo della istituzione presso tutte le aziende dei servizi di prevenzione e protezione impose altresì, con il comma 8 dello stesso articolo, che i responsabili di questi servizi dovessero possedere “attitudini e capacità adeguate” senza meglio però precisare quali fossero da ritenere tali attitudini e capacità per cui si rese necessario effettuare un intervento legislativo integrativo che è stato fatto appunto con il D. Lgs. n. 195/2003. Tale decreto legislativo, introducendo il comma 8-bis, ha ribadito l’obbligo della formazione degli ASPP e RSPP (commi 2 e 4) demandando però il compito di individuare le modalità, la durata ed i requisiti minimi della formazione stessa alla Conferenza Stato-Regioni, cosa che la stessa ha fatto nell’ambito di due Accordi raggiunti il primo il 26/1/2006, pubblicato sulla G. U. n. 37 del 14/2/2006, ed il secondo il 5/10/2006, pubblicato sulla G. U. n. 285 del 7/12/2006.
 
Gli indirizzi forniti dalla Conferenza Stato-Regioni nei due Accordi citati sono stati successivamente recepiti esplicitamente dal comma 2 dell'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 che, come è noto, ha abrogato il D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i e di conseguenza anche il D. Lgs. n. 195/2003 e gli stessi sono quindi tuttora in vigore. L’Accordo del 26/1/2006, che si ribadisce riguarda esclusivamente la formazione delle figure professionali degli ASPP e RSPP e non quella di altri operatori, ha stabilito i requisiti dei corsi di formazione, le metodologie di insegnamento/apprendimento, l’articolazione e la durata dei percorsi formativi (moduli A, B e C), le modalità di valutazione e di verifica di apprendimento e le certificazioni ed ha individuato, altresì, i soggetti formatori, sia quelli ope legis che quelli accreditati dalle Regioni o Province autonome, nonché i requisiti di esperienza professionale e di insegnamento che il personale docente impiegato per l’attività formativa deve possedere (esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro).
 
Per quanto riguarda, invece, la formazione dei lavoratori il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con l’art. 37 comma 1, riprendendo quanto già indicato con l’art. 21 del D. Lgs. n. 626/1994, ha stabilito che il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento  ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza ed una formazione in particolare adeguata ai rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Con il comma 2 dello stesso articolo 37 il legislatore ha stabilito, altresì, che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 dello stesso articolo debbano essere definiti mediante un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni e da adottare previa consultazione delle parti sociali, accordo che è attualmente in via di definizione benché dovesse essere stato raggiunto nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico. Per quanto riguarda invece in particolare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il legislatore ha affidato il compito di individuare i criteri stessi alla contrattazione collettiva nazionale, fermo restando che in ogni caso, nelle more delle decisioni prese dai citati organismi delegati, rimangono valide le modalità, la durata ed i contenuti già fissati con il D. M. del 16/1/1997.
 
Il D. Lgs. n. 81/2008 ha stabilito, inoltre, con il successivo comma 12 dell’art. 37, che la formazione sia dei lavoratori che quella dei loro rappresentanti non deve comportare oneri economici a carico dei lavoratori e deve avvenire durante l'orario di lavoro in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50, ove presenti, organismi che comunque hanno una funzione di orientamento e di promozione alla formazione ed il cui parere non è in ogni caso condizionante sullo svolgimento della formazione per cui la stessa rimane valida anche in sua assenza.
 
Sui soggetti abilitati ad effettuare la formazione dei lavoratori il legislatore, contrariamente a quanto aveva fatto per la formazione degli ASPP e RSPP, non si è espresso con il D. Lgs. n. 81/2008 lasciando, come si è detto, il compito di farlo alla Conferenza Stato-Regioni la quale in realtà, secondo quanto emerge da una lettura della bozza dell’accordo, si sta orientando sulla falsa riga dell’accordo del 26/1/2006. Per quanto sopra detto, quindi, al momento il datore di lavoro, in mancanza di precise indicazioni ed alla luce delle attuali disposizioni, può provvedere alla formazione dei lavoratori o direttamente, se è competente a farlo, o avvalendosi di risorse interne (SPP, medico competente, dirigenti, preposti, ecc.), oppure rivolgendosi ad esterni (consulenti tecnici, centri di formazione, ecc.) i quali al termine del corso provvederanno a rilasciare una attestazione di partecipazione che il datore di lavoro dovrà esibire in caso di richiesta all'organo di vigilanza.
 
In merito poi all’obbligo di impartire la formazione ai lavoratori ed ai loro rappresentanti in collaborazione con gli organismi paritetici si fa presente che tale collaborazione si ritiene praticamente assolta da parte dei soggetti formatori nel momento in cui gli stessi provvedano a comunicare agli organismi paritetici l’intenzione di avviare dei corsi di formazione ed a fornire ad essi informazioni sul nome dei docenti, sulla durata dei corsi, sui loro contenuti, ecc. fermo restando che tale comunicazione, così come già detto, non è condizionante nel senso che in mancanza di una risposta da parte dell’organismo paritetico il soggetto formatore può procedere lo stesso allo svolgimento della formazione.
 
Circa infine la sanzione da applicare per i soggetti che non hanno provveduto a chiedere la collaborazione agli organismi paritetici si pone in evidenza che la mancata richiesta di collaborazione degli organismi paritetici non è sanzionabile nel D. Lgs. n. 81/2008 e non costituisce  pertanto  contravvenzione alle norme di sicurezza sul lavoro, essendo quest’ultima definita, secondo quanto indicato nell’art. 19 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 758/1994, un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda e, a partire dal 20/8/2009 ed in applicazione dell’art. 301 del D. Lgs n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, anche con la sola pena dell’ammenda. Il citato inadempimento, pertanto, non può essere oggetto ovviamente di un provvedimento di prescrizione che, in virtù dell’art. 20 dello stesso D. Lgs. n. 758/1994, è finalizzato ad eliminare una contravvenzione accertata.
 
Non si ritiene, infine, neanche corretto, così come risulta venga fatto da qualche organo di vigilanza, “equiparare” la mancata richiesta di collaborazione con gli organismi paritetici ad una mancata formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori il cui obbligo è invece sancito con il comma 1 dello stesso art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e la cui inadempienza è  punita, secondo quanto previsto dall’art. 55 comma 5 lettera c) dello stesso decreto legislativo, con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1200 a 5200 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente.
 
 


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Rispondi Autore: antonello dionisi - likes: 0
14/09/2011 (00:48:15)
Non sono d'accordo con quanto sopra alla luce della circolare ministeriale del 31 luglio scorso che chiarisce l'obbligatorietà da parte del datore di lavoro di affidarsi ad un ente accreditato per formare i lavoratori.
Rispondi Autore: Gabriele Brion - likes: 0
14/09/2011 (09:51:05)
La circolare del Ministero n. 20 del 29/07/11 è in realtà centrata sull'individuazione degli enti bilaterali e degli organismi paritetici. Contiene, in effetti, un passaggio "Dunque, il datore di lavoro è tenuto a richiedere tale collaborazione ...".
Tuttavia, con la comunicazione indicata dall'ing. Porreca ed in assenza di risposta si può ritenere che la richiesta di collaborazione sia stata fatta.
Comunque mi sembra che si sia introdotta una complicazione quantomeno evitabile. Una volta introdotta la qualifica del formatore ed il contenuto minimo dei corsi la questione poteva essere risolta. Il ricorso agli enti bilaterali poteva restare ad adesione volontaria, tantopiù che nemmeno la sanzione è certa.
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Mario Montagna - likes: 0
14/09/2011 (15:27:13)
Io non capisco che ruolo possa avere l'ente bilaterale e come possa incidere realmente nella formazione. Ho provato a contattarne qualcuno. Non sono minimamente informati ne hanno idea di come collaborare con le aziende.... diciamo in tutta onesta...questa della collaborazione con gli enti bilaterali è l'ennessimo adempiemento inutile e burocratico che serve solo a sollecitare qualche appetito di docenti o pseudocenti imposti e da incaricare per i corsi. Cosa ne sanno di ciascuna realtà aziendale?...io come RSPP mi rifiuto di dover andare a concordare il programma di formazione con gente completamente esterna alla mia organizzazione aziendale e che non conoscono minimamente le specificità di "casa mia"...
e poi biasimiamo gli imprenditori che se ne vanno in romania.....burocrazia solo burocrazia...
Rispondi Autore: Mario ROMEO - likes: 0
14/09/2011 (16:22:29)
Buon pomeriggio,
il problema degli Enti Bilaterali, è che non sono costituiti in tutti i settori merceologici, seppur richiamati all'atto di stesura del CCNL di riferimento. Il problema maggiore, secondo me, è legato al fatto che oggi la formazione viene effettuata da "soggetti" i quali non "RAPPRESENTATIVITà", ovvero non basta che venga cotituita una pseudo Associazione Datoriale (anche con una singola Azienda associata) per potersi definire tele, per poi creare un'Ente Bilaterale. L'ente Bilaterale, secondo me competente, è quello istituito e firmatario del CCNL di riferimento e non degli "avvoltoi" che speculano senza alcun titolo sulle Aziende. Confido nella Conferenza Stato-Regioni, che attribuisca i criteri di "Rappresentatività a livello Nazionale", in modo da spazzare via un bel pò di Società commerciali che fanno solo "business" a discapito della "CULTURA DELLA SICUREZZA".
Rispondi Autore: Camillo Forcella - likes: 0
14/09/2011 (16:53:44)
D.Lgs. art.37 c.2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo." >>> NON ESSENDO ANCORA STATO EMANATO L'ACCORDO ritengo che al momento non si possa dire nè come nè dove nè chi (Privati, Enti Paritetic/Bilaterali ecc.) IN ASSOLUTO possa fornire tale tipo di formazione.

"Art. 37 c. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori": mi pare che la locuzione sia chiara! la formazione "può ANCHE (anche, non SOLO!)essere effettuata presso organismi paritetici.

"art. 37 c. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori." E qui, secondo me...casca l'asino: ma non mi avete detto al c. 2 che le modalità, e quindi secondo me anche "chi" saranno definite dall'accordo Stato-Regioni?
La circolare dice "[...] Dunque il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione (la formazione...) unicamente agli organisimi etc..."

ritengo di poter dire che, as usual, la confusione è sovrana!
Rispondi Autore: ROMEO UIL Emilia Romagna - likes: 0
14/09/2011 (17:22:35)
L'art. 32 comma 4 definisce i "soggetti" che possono effettuare le attività formative per gli RSPP Interni / Esterni.

Il problema che anche questa formazione viene svolta da molte Società che non hanno minimante i requisiti.

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