29/10/2014: La centralità dell’azione dell’attendente. A cura di Adriano Paolo Bacchetta.

Rispondi Autore: Massimo Tedone ![]() | 29/10/2014 (09:37:33) |
Indubbiamente l'apporto super dell'Ing. Barchetta è sempre perfetto e puntuale, riesce sempre a far "capire" quello che le norme non dicono. Secondo il mio punto di vista, qualcuno dovrebbe far capire al legislatore che le normative non devono essere aleatorie, quindi soggette a interpretazioni di vario tipo, ma dovrebbero essere molto specifiche; infatti, il TU non parla di attendente ma, in modo assai vago, di persona presente quindi chiunque anche senza esperienza ma soprattutto, un soggetto operativo che svolge una certa mansione e si occupa una tantum di ciò che accade intorno e sotto di lui. E questo è dato dal fatto che un imprenditore "vede" questo soggetto come un costo da improduttività. |
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone ![]() | 29/10/2014 (10:18:44) |
L'intervento, se pur condivisibile nell'impostazione generale, mi lascia tuttavia qualche dubbio in quanto la normativa stabilisce quale è il compito del referente del committente e cioè "vigilare in "funzione di indirizzo e coordinamento". Sembrerebbe quindi un compito di "alta" vigilanza tipica per esempio del CSE. Quindi tale compito, a mio parere, mal si sposa con un attività di controllo e vigilanza sul campo tipiche del preposto aziendale che tra l'altro dovrebbe essere esercitata su soggetti, che giuridicamente non sono subordinati alla sua autorità, come per esempio i lavoratori della ditta esecutrice. Aggiungo che a questo punto si dovrebbero anche considerare le problematiche, non secondarie, che potrebbero scaturire dalla presenza del referente dell'impresa e del preposto dell'impresa esecutrice. Chi è subordinato a chi? Chi sovraintende e vigila realmente sulle lavorazioni? Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Cordialità Giancarlo Giannone |
Rispondi Autore: Massimo Tedone ![]() | 29/10/2014 (12:44:23) |
Giusto, ma questo vorrebbe dire che il CSE dovrebbe stare in cantiere dalla consegna alla dismissione dell'area di cantiere, con costi elevatissimi per il committente. Secondo il mio parere ben farebbe il Ministero a chiarire veramente |
Rispondi Autore: Adriano Paolo Bacchetta ![]() | 29/10/2014 (21:33:29) |
Buonasera a tutti, credo opportuno fare alcune precisazioni in merito alle osservazione postate e per puntualizzare il senso della posizione di "attendente". Così definito, è la traduzione italiana di "Attendat" che insieme a "Entrant" "Supervisor" e "Rescue-team member" rappresentano le funzioni previste nella normale dialettica quando si parla di interventi nei confined spaces. La figura dell'"attendant" talvolta identificato anche con il termine di "watchman" è rappresentata dalla soggetto che, posto all'esterno del punto di accesso al confined spaces, vigila sull'operato di lavoratori che si trovano all'interno dell'ambiente. Nulla a che vedere con il CSE o con il Rappresentante del datore di lavoro committente come riportato nei commenti, potrebbe invece coincidere con il preposto ove il cantiere limitato preveda una presenza di personale non elevata (resta sempre da determinare - volta per volta - quale sia l'organico adeguato, tenuto anche conto della necessaria squadra di emergenza, ma questo è un altro discorso). Peraltro i puntuali riferimenti alla normativa nazionale e quella americana mi sembravano abbastanza chiari (i.e. riferimento a "personale addetto alla sorveglianza" art. 121, "vigilati per tutta la durata del lavoro" art. 66, "devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso" allegato IV art. 3.2.3, ecc..) nell'identificare che questo soggetto è quello che si deve occupare di questo importante compito. Scopo del mio scritto era ed è quello di puntualizzare il fatto che non svolge un compito marginale, anzi risulta essere uno dei cardini fondamentali del sistema di prevenzione e protezione, tanto è vero che all'estero è sottoposto a una formazione specifica e aggiuntiva rispetto a quella prevista per chi deve entrare a operare nel confined spaces. Sulla questione sollevata in merito al "controllo e vigilanza sul campo, tipiche del preposto aziendale che tra l'altro dovrebbe essere esercitata su soggetti, che giuridicamente non sono subordinati alla sua autorità" credo si dovrebbe fare qualche riflessione in merito al recente interpello n.23/2014, nel quale sono specificati i compiti del Rappresentante del datore di lavoro committente ove la Commissione interpelli afferma che "...egli dovrà sovraintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3 comma 3 del già citato DPR 177/2011 ..." compito evidentemente molto gravoso e impegnativo (...giuridicamente è il preposto che è chiamato a sovraintendere ...) rispetto a un generico "...vigila in funzione di indirizzo e coordinamento ...". Ma di questo se ne parlerà in futuro. |
Rispondi Autore: Roberto Zannoni ![]() | 30/10/2014 (15:54:32) |
A mio parere, in ragione dei compiti assegnati, il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente non dovrebbe coincidere con il CSE (compiti definiti all’art. 92 “Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione) , anche se in possesso dei requisiti previsti e di adeguata conoscenza in merito all’attività da svolgere ed al luogo di lavoro, in quanto le conoscenze non sono riferite “alle attività da svolgere”, ma “ alla conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono tali attività”. Non dimentichiamo, inoltre, che il 177/2011 riporta “il D.L. Committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f). La lettera c) recita … esperienza almeno triennale…e … tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto. Preposto aziendale che sicuramente è a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono tali attività (tanto è che, ad esempio, firma i Permessi di lavoro per accedere alle aree di cantiere e non per lo svolgimento delle attività nel cantiere). Personalmente vedo il Rappresentante del Datore di Lavoro Committente come interfaccia del CSE. |
Rispondi Autore: Adriano Paolo Bacchetta ![]() | 30/10/2014 (16:16:49) |
Buongiorno, a mio parere il riferimento alla lettera c) del DPR 177/201 è un refuso presente nel testo (come ad esempio "confinanti" nel titolo dello stesso) Questo considerato che l'articolo individua tra le caratteristiche che il rappresentante deve avere, è aver svolto (nel senso di seguito come discente) le attività di informazione, formazione e addestramento .... per cui il riferimento corretto non può che essere alla lettera d) e non alla c) considerato che la lettera c) si riferisce solo al termine di quantitativo di esperienza pregressa richiesta (tre anni) e nulla a che vedere con "le attività di informazione, formazione e addestramento", previste invece dalle lettere d) e) f) dell'art. 2 c1. Sulla questione CSE / RDDL Committente, va comunque tenuto presente che non tutte le attività in spazi confinati, anzi una buona parte, esulano dal Titolo IV. |
Rispondi Autore: franco setta ![]() | 01/11/2014 (21:03:49) |
A parte il DPR 177,nelle aziende e nei cantieri che si rispettano, si opera con logiche di sistema di gestione e non ci si può certo dimenticare di tutta la documentazione di supporto necessaria per l'ingresso negli spazi confinati, in primo luogo il "permesso di lavoro " con tutti gli allegati che certificano ed autorizzano l'ingresso degli operatori in sicurezza e con la specificità dei compiti e responsabilità ben definiti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori nello spazio confinato e fuori. |
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone ![]() | 08/11/2014 (22:41:00) |
Una doverosa precisazione: nella maniera più assoluta il CSE può coincidere con il referente o attendente che sia. Ho voluto solo rimarcare che il DPR 177/11 ha dato, a questa ultima figura,, i compiti di indirizzò e coordinamento che sono tipici del CSP e non del classico preposto. Saluti |
Rispondi Autore: carmelo catanoso ![]() | 09/11/2014 (15:55:56) |
E' veramente incredibile vedere quanta confusione è stata originata da 3 articoletti di un regolamento scritto da incompetenti. E siccome piace farci del male, questi incompetenti si continuano ad ospitare in convegni e seminari. Un regolamento, perchè questo è il DPR n° 177/2011, che era nato, sempre sotto le solite spinte emozionali emergenziali, per qualificare le imprese ed i lavoratori autonomi e non per dettare le "regole" su come gestire i lavori negli spazi confinati e negli ambienti sospetti d'inquinamento. L'art. 3, pertanto, non c'entra nulla con il mandato avuto dal legislatore. Ammesso di voler definire anche regole procedurali, chi ha scritto il citato DPR avrebbe dovuto avere almeno il buon senso (inutile parlare di umiltà) di guardare cosa era già disponibile, sperimentato e consolidato, sia in Italia e sia all'estero. E' mai possibile che chi ha scritto il decreto non abbia neanche dato una definizione di cosa sia un "ambiente confinato"? Non posiamo fare riferimento solo a quella dell'UNI 10449:2008 (riguarda la formulazione e gestione dei permessi di lavoro), perchè non esaustiva come definizione. Questa mancanza di definizione, poi, porta a situazioni assurde come quella che ho sentito dire da un UPG di una ASL, in processo in cui sono CTP, che una galleria di 120 mq di fronte di scavo, dotata di sistema di ventilazione, debba essere considerata un "ambiente confinato" .... mandando così al rogo il DPR n° 320/1956 (Normativa speciale di settore). Oppure vedere traduzioni di comodo dove nella OSHA per il settore costruzioni (OSHA 1926.21), si traduce il termine "sprofondamento" (perchè pensato per il rischio presente nelle tramogge) in "seppellimento", estendendolo impropriamente a normali lavori di scavo a cielo aperto in assenza di qualunque rischio di contaminazione da agenti tossici o infiammabili. O ancora, vedere ASL che s'inventano per i cantieri edili gli Spazi Confinati di Tipo A, B o C con l'obbligo di "Permesso di Lavoro" anche nello spazio confinato di tipo C dove non si può verificare nessuna delle situazioni che la stessa OSHA per le costruzioni definisce come caratterizzanti uno spazio confinato. ""Confined or enclosed space" means any space having a limited means of egress, which is subject to the accumulation of toxic or flammable contaminants or has an oxygen deficient atmosphere. Confined or enclosed spaces include, but are not limited to, storage tanks, process vessels, bins, boilers, ventilation or exhaust ducts, sewers, underground utility vaults, tunnels, pipelines, and open top spaces more than 4 feet in depth such as pits, tubs, vaults, and vessels." La stessa OSHA, quindi, impone, nella sua definizione, come condizione necessaria, il verificarsi delle situazioni citate. Se il luogo dove si opera non è soggetto, in condizioni routinarie e non routinarie, all'accumulo di contaminanti tossici o infiammabili o ad una sotto ossigenazione, non è uno spazio confinato. Se di qualificazione volevano veramente parlare, allora bisognava, come minimo,, istituire un Albo delle imprese qualificate a lavorare in questi ambienti. Ovviamente non avrebbe risolto il problema ..... ma almeno si sarebbe fatto un passo in avanti. Infine, lasciamo perdere il CSE ...... per cortesia. Non è lo sceriffo di cantiere, il vigilante, l'UPG onorario o supplente, ecc.. Teniamo conto che chi ha scritto il DPR 177/2011 aveva un'idea (anche se molto ma molto vaga) del mondo industriale dove il coordinatore o supervisore del committente, almeno nelle aziende con un minimo di organizzazione, è sempre presente in quanto è quel soggetto che segue il lavoro degli appaltatori che eseguono attività all'interno dell'azienda. I compiti del CSE, nel caso in cui ci siano realmente spazi confinati, sono ben altri e non certo quelli di "vigilare ......". |