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Sicurezza in risonanza magnetica: tutela e sorveglianza sanitaria
Roma, 3 Lug – Il personale, sanitario e non sanitario, che opera in risonanza magnetica (RM) è esposto al campo magnetico statico (CMS) e, durante l’assistenza ai pazienti, anche a campi magnetici a bassa frequenza e alle radiofrequenze generate nel corso delle scansioni.
Durante gli accertamenti ispettivi che l’Inail svolge (DPR 542/94), finalizzati a “verificare la conformità delle RM alle prescrizioni di legge”, accade di “imbattersi in liberi professionisti sanitari ‘c.d. a partita IVA’ (LP a P. IVA), che operano con la RM di proprietà del titolare della struttura per sottoporre a esame i pazienti di una lista predefinita da quest’ultimo”.
Il ricorso a questi professionisti “è sempre più diffuso, ponendo delle incertezze di attribuzione delle responsabilità relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
A raccontarlo, in questi termini, è una scheda informativa, prodotta dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’ Inail, dal titolo “L'utilizzo della risonanza magnetica nella diagnostica e ricerca clinica e la tutela dei lavoratori: aspetti di interesse nell'applicazione della sorveglianza sanitaria” e a cura di P. Rossi e M. Mattozzi (Inail, Dimeila), R.Moccaldi e F. Gobba (Associazione Italiana di Radioprotezione Medica).
Nella scheda gli autori delineano un “percorso logico” che evidenzi come in risonanza magnetica, “fatte salve le ditte esterne, la tutela dei lavoratori, inclusa la sorveglianza sanitaria (SS), dovrebbe essere garantita dal datore di lavoro (DL) della struttura, tramite il proprio medico competente (MC), indipendentemente dalla forma contrattuale”.
Nel presentare la scheda l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Riferimenti normativi, personale autorizzato e sorveglianza sanitaria
- Datori di lavoro, tipologie di lavoratori e conclusioni
Riferimenti normativi, personale autorizzato e sorveglianza sanitaria
Riguardo ai riferimenti normativi sul tema affrontato la scheda fa riferimento al d.lgs. 81/2008, in particolare gli artt. 41 e 211, e al Decreto del Ministero della salute 14 gennaio 2021, standard di sicurezza in risonanza magnetica.
Quest’ultimo “stabilisce che il DL RM emani e tenga aggiornato un elenco del personale autorizzato (PA) a operare in RM provvisto di idoneità medica e formazione. Detta idoneità è da riferirsi in primo luogo all’esposizione ai CEM durante l’esercizio della prestazione richiesta”. Inoltre il d.m. 14/01/2021 reca la definizione di PA come: “operatori che svolgono con continuità la loro attività all’interno del SITO RM adeguatamente formati sui rischi specifici derivanti dalla presenza dell’APPARECCHIATURA RM e provvisti di specifica idoneità lavorativa”. E nella Sez. D1 si stabilisce che “Il personale sanitario e non sanitario indicato nell’elenco non può iniziare l’attività di lavoro nel SITO RM se sprovvisto di idoneità medica specifica e di idonea formazione”. Mentre nella Sez. E1 si indica altresì che “è il medico responsabile RM che ‘redige ed aggiorna l’elenco del PA’”.
Mentre il datore di lavoro (DL), ai sensi dall’art. 18 c.1, lett. a), del d.lgs. 81/2008, è “a sua volta ‘tenuto a nominare un MC per effettuare la SS’, con ciò implicando anche il rilascio del giudizio di idoneità su tutti i lavoratori indicati nell’elenco del PA, a esclusione di coloro che afferiscono a ditte esterne, ovvero ad altri DL, es. gli addetti alle pulizie. Le ditte esterne prestano il loro servizio previo accordo di prestazione d’opera tra DL, con redazione del DUVRI nei casi previsti dall’art. 26 c. 3, del d.lgs. 81/2008, da parte del DL committente”.
In questo caso – continua la scheda - la sorveglianza sanitaria e l’idoneità ai CEM viene svolta da un medico competente “nominato dal DL appaltatore per i soggetti individuati nell’elenco RM, fermo restando lo scambio di informazioni e coordinamento tra DL sulla valutazione dei rischi (VDR) specifici della mansione e sull’attuazione delle misure di protezione, previsti dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008”.
In ogni caso il d.m. 14/01/2021 stabilisce che “devono essere dotati di idoneità ai CEM tutti i soggetti che operano nel sito RM, ovvero all’interno delle zone ad accesso controllato, e non solo coloro che accedono nelle zone controllate, che rappresentano un sottoinsieme del sito dove il CMS > 0,5 mT. Ciò in quanto il PA, una volta nel sito RM, può accedere anche nelle zone controllate non essendo previste altre barriere fisiche. Il d.m. 14/01/2021 prevede infatti, nella Sez. B12, che la porta della sala RM non deve mai essere chiusa a chiave”.
Datori di lavoro, tipologie di lavoratori e conclusioni
La scheda si sofferma poi sulla periodicità della sorveglianza sanitaria e riporta un approfondimento relativo ai datori di lavoro e alle varie tipologie di lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008.
Si sottolinea che ai fini del d.lgs. 81/2008 e fermo restando quanto previsto dall’art. 26 in caso di lavoratori di imprese esterne, “il soggetto titolare degli obblighi e degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro di coloro che sono individuati nell’elenco del PA RM in qualità di LP a P. IVA rimane”, a giudizio degli autori della scheda, il DL RM. Infatti, “la forma contrattuale LP a P. IVA, che preveda l’esercizio di una prestazione d’opera presso un soggetto terzo utilizzando nei suoi luoghi di lavoro le sue RM per operare su una lista di pazienti da questi assegnata, non presenta le caratteristiche per essere assimilata a quella di ‘lavoratore autonomo’”.
Riguardo a quest’ultimo aspetto si riportano anche le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli ex art. 12 del d.lgs. 81/2008 ( interpello 5/16 del 12/05/2016 e interpello 15/16 del 25/10/2016) da cui scaturisce che, sempre a giudizio degli autori della scheda, “anche ai LP a P. IVA inseriti nell’elenco RM che hanno sottoscritto un contratto di prestazione d’opera con un DL che esercisce l’attività RM va garantita la SS presso un MC nominato dal DL, ovvero questi non può avvalersi di eventuali idoneità che i LP a P. IVA hanno ricevuto da MC incaricati da altri DL per attività svolte - anche analoghe - presso altri siti RM o incaricati dai professionisti stessi (in generale riferite a contesti di esposizione e carichi di lavoro diversi)”.
Nelle conclusioni degli autori si indica che nessun lavoratore può operare in risonanza magnetica “se sprovvisto di idoneità ai CEM e formazione specifica”.
E fatti salvi i lavoratori dipendenti da DL terzi, “a cui si applica l’art. 26 del d.lgs. 81/2008, il DL RM è responsabile della tutela di tutti i lavoratori che fa accedere nei propri luoghi di lavoro, ai quali chiede di operare con la RM su una lista di pazienti da lui assegnata. Egli è chiaramente tenuto a effettuare la VDR e la formazione, nonché garantire la SS ai lavoratori suoi subordinati mediante la nomina di un MC”.
Nondimeno, a giudizio degli autori, “il DL è chiamato all’attuazione di tali misure anche a tutela dei lavoratori aventi altre tipologie contrattuali (come i LP a P. IVA), casistiche per le quali si ritiene comunque auspicabile un intervento dirimente del legislatore o dei Ministeri competenti”.
Rimandiamo alla lettura integrale della scheda che si sofferma ampiamente anche su vari aspetti connessi alla periodicità della sorveglianza sanitaria, al protocollo sanitario e al giudizio di idoneità.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, “ L'utilizzo della risonanza magnetica nella diagnostica e ricerca clinica e la tutela dei lavoratori: aspetti di interesse nell'applicazione della sorveglianza sanitaria”, a cura di P. Rossi e M. Mattozzi (Inail, Dimeila), R.Moccaldi e F. Gobba (Associazione Italiana di Radioprotezione Medica), Factsheet edizione 2026 (formato PDF, 144 kB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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