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La tutela della legge 626 estesa anche ai soci-lavoratori delle Cooperative
Importanti novità in arrivo per i soci lavoratori delle cooperative.
Il disegno di legge sulla Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, approvato dalla Camera il 7 marzo scorso, prevede che il socio che svolge attività lavorativa per la cooperativa deve essere tutelato, in materia di sicurezza e salute, come tutti gli altri lavoratori.
In attesa della sua entrata in vigore, che avverrà dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo quali sono i principali punti.
All'Art. 1 comma 3 si legge: "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".
In pratica, un socio di una cooperativa che svolga attività lavorativa per questa, instaura un rapporto di dipendenza che si aggiunge a quello associativo.
Stabilito il tipo di rapporto di dipendenza, si applicherà la legislazione corrispondente, da cui ne deriveranno obblighi e diritti del lavoratore, comprese quindi le norme di sicurezza e salute sul lavoro.
L'art.2 precisa che "Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato … si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano … le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa."
Per mettere in pratica quanto previsto dalla legge, all'art. 6 comma 1 è previsto che "Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative... definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori."
Inoltre, sempre al comma 1, precisa che "Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; ...".
Il disegno di legge sulla Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, approvato dalla Camera il 7 marzo scorso, prevede che il socio che svolge attività lavorativa per la cooperativa deve essere tutelato, in materia di sicurezza e salute, come tutti gli altri lavoratori.
In attesa della sua entrata in vigore, che avverrà dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo quali sono i principali punti.
All'Art. 1 comma 3 si legge: "Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte".
In pratica, un socio di una cooperativa che svolga attività lavorativa per questa, instaura un rapporto di dipendenza che si aggiunge a quello associativo.
Stabilito il tipo di rapporto di dipendenza, si applicherà la legislazione corrispondente, da cui ne deriveranno obblighi e diritti del lavoratore, comprese quindi le norme di sicurezza e salute sul lavoro.
L'art.2 precisa che "Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato … si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano … le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa."
Per mettere in pratica quanto previsto dalla legge, all'art. 6 comma 1 è previsto che "Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative... definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori."
Inoltre, sempre al comma 1, precisa che "Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; ...".
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