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Verifiche periodiche: valore aggiunto o adempimento burocratico?

Verifiche periodiche: valore aggiunto o adempimento burocratico?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

10/05/2017

Un intervento si sofferma sul tema delle verifiche delle attrezzature di lavoro e degli impianti. Le verifiche periodiche, l’evoluzione normativa, i comportamenti anomali, i periodi di inattività e l’indagine supplementare.

Verifiche periodiche: valore aggiunto o adempimento burocratico?

Un intervento si sofferma sul tema delle verifiche delle attrezzature di lavoro e degli impianti. Le verifiche periodiche, l’evoluzione normativa, i comportamenti anomali, i periodi di inattività e l’indagine supplementare.

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Imola, 10 Mag – Le verifiche periodiche previste dall’attuale legislazione, con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 e nel Decreto ministeriale 11 aprile 2011, costituiscono un valore aggiunto per la sicurezza dei luoghi di lavoro o sono solamente un adempimento burocratico?

 

A chiederselo, proponendo tuttavia come risposta anche una serie di immagini relative a infortuni avvenuti anche per la carenza di verifiche delle attrezzature, è un intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola il 25 novembre 2015 nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 organizzate dall' Associazione Tavolo 81 Imola. Un intervento che ci permette di tornare sul tema delicato delle verifiche periodiche ricordando agli operatori, alle aziende e agli enti di controllo la normativa di riferimento.

 

In “ Verifiche delle attrezzature di lavoro e degli impianti”, a cura dell’Ing. Alfonso Montefusco (Direttore UOC Impiantistica Antinfortunistica Azienda USL di Bologna) si sottolinea che la mancata effettuazione delle verifiche periodiche “comporta, a seconda dei casi, sanzioni amministrative o penali”. In particolare “l’utilizzo di un’attrezzatura o di un impianto privo di omologazione, se prevista, costituisce una ‘contravvenzione’, come definita dall’art. 19 del D.Lgs. 758/94”. 

 

Le slide dell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riportano, come indicato in apertura, molte immagini esplicative (ad esempio in relazione al crollo di gru a torre, incidenti con un ponte sviluppabile, all’esplosione di una caldaia a vapore, …) e una sintesi dell’evoluzione normativa in materia di verifiche periodiche, anche con riferimento a leggi regionali e al recepimento della Direttiva macchine.

 

Ci soffermiamo su alcune indicazioni del relatore sulla situazione normativa in relazione a impianti e attrezzature di lavoro soggetti a verifica periodica:

-  D.Lgs. 81/08, art. 71 c. 11 e all. VII:” attrezzature di sollevamento persone e/o materiali, idroestrattori a forza centrifuga, attrezzature/insiemi a pressione, generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento;

- D.Lgs. 81/08, artt. 86 e 296, e DPR 462/2001: impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione;

- DPR 162/99: ascensori e montacarichi;

- DM 1/12/1975: impianti di riscaldamento non necessari all’attuazione di un processo produttivo”. 

 

In particolare si indica che, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’articolo 71 “ha modificato profondamente il regime delle verifiche periodiche cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’all. VII:

- è stato introdotto l’obbligo di verifica per alcune attrezzature che in precedenza non erano soggette;

- sono state modificate e differenziate le periodicità di verifica;

- è stata prevista la possibilità di esecuzione delle verifiche, prima di esclusiva competenza delle Aziende USL, anche da parte di altri soggetti pubblici o privati abilitati, come già accaduto per altri impianti (elettrici e ascensori)”.

 

Queste le attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza non soggette a verifica periodica:

-  “ascensori e montacarichi da cantiere;

- piattaforme autosollevanti su colonna;

- carrelli semoventi a braccio telescopico;

- idroestrattori a forza centrifuga che per parametri dimensionali (diametro del paniere) e di funzionamento (continuo/discontinuo, n° giri, materiali pericolosi) rientrano nel regime di verifica obbligatoria”.

Queste invece le attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza soggette a verifica periodica da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro (ex decreto 4/3/82):

- “ponti sospesi;

- carri raccoglifrutta”.    

 

Dopo aver riportato alcune indicazioni sulla tempistica delle verifiche delle attrezzature, nell’intervento sono ricordati gli obblighi del datore di lavoro in tema di manutenzione e controllo delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008 art. 71) e sono ricordate alcune definizioni e indicazioni tratte dal Decreto 11 aprile 2011 recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.

Ad esempio si indica che le verifiche periodiche sono definite come “controlli finalizzati ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo”. E tali verifiche:

- “non sono collaudi;

- non sono finalizzate alla verifica della conformità alle direttive comunitarie di prodotto (controlli di mercato);

- non sono attività di consulenza;

- non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71 comma 8 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)”.

 

Nell’intervento, ricco di informazioni su vari aspetti inerenti le verifiche periodiche, si ricorda poi che - con riferimento al comma 11 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.L. 21/6/2013 n. 69 convertito dalla L. 9/8/2013 n. 98 - la prima delle verifiche periodiche è eseguita dall’INAIL “previa richiesta da parte dell’utilizzatore dell’impianto. Se INAIL non provvede nel termine di 45 gg dalla richiesta il datore di lavoro può rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati”. Nelle slide è riportato un grafico indicante l’iter della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive.

Inoltre “le successive verifiche periodiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o dai soggetti abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13” dell’art. 71.

 

La relazione si sofferma poi sul contenuto anche di alcune Circolari del Ministero del Lavoro, come nel caso della Circolare del 3 marzo 2015 che indica che “INAIL, ASL e/o ARPA devono inviare tempestivamente al Ministero le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell’effettuazione delle verifiche periodiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall’elenco dei S.A.” (soggetti abilitati). E vengono indicati “una serie di comportamenti anomali, cui corrispondono specifici provvedimenti”.  Riguardo alle attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività si ricorda anche la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012. La periodicità “non è interrotta da periodi di inattività (per es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Se i termini previsti dall’All. VII risultano trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro, si deve richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo”. 

 

Concludiamo questa breve presentazione dell’intervento soffermandoci sull’indagine supplementare, “attività, a cura del datore di lavoro, finalizzata a:

- individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, per attrezzature in esercizio da oltre 20 anni;

- stabilire la vita residua della macchina, nella quale potrà operare ancora in condizioni di sicurezza con le eventuali nuove portate nominali”.

Con riferimento anche alla Circolare del 23 maggio 2013 si indica che l’indagine supplementare deve includere:

- “esame visivo;

- prove non distruttive (es. controlli magnetoscopici) per individuare eventuali anomalie sulle saldature e sui principali componenti sollecitati a fatica, non rilevabili con un semplice esame a vista;

- prove funzionali: funzioni dei comandi, interruttori, indicatori e limitatori;

- prove di funzionamento: prova a vuoto per tutti i movimenti dell’apparecchio e prova di carico con il carico nominale”.

 

 

 

“ Verifiche delle attrezzature di lavoro e degli impianti”, a cura dell’Ing. Alfonso Montefusco (Direttore UOC Impiantistica Antinfortunistica Azienda USL di Bologna), intervento al convegno “Sicurezza sul lavoro: la parola agli enti di controllo” che si è tenuto a Imola nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2015 (formato PDF, 5.56 MB).

 

 

RTM

 



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