Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Sicurezza, verifiche periodiche e messa in servizio delle tubazioni

Sicurezza, verifiche periodiche e messa in servizio delle tubazioni
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

19/04/2019

Riguardo alle attrezzature a pressione un documento Inail fornisce istruzioni per la messa in servizio e la prima verifica periodica delle tubazioni. Le tubazioni soggette o escluse dal campo di applicazione e la dichiarazione di messa in servizio.

Sicurezza, verifiche periodiche e messa in servizio delle tubazioni

Riguardo alle attrezzature a pressione un documento Inail fornisce istruzioni per la messa in servizio e la prima verifica periodica delle tubazioni. Le tubazioni soggette o escluse dal campo di applicazione e la dichiarazione di messa in servizio.

Roma, 19 Apr – Nei nostri articoli abbiamo ricordato cosa richiede la normativa in merito alla dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione e alla prima verifica periodica relativa alle tubazioni correlate ad apparecchi a pressione. Ma a quali tubazioni la normativa si applica? Quali sono escluse dal campo di applicazione? E come fare una idonea dichiarazione di messa in servizio?

 

Per rispondere a queste domande torniamo a presentare il contenuto del documento Inail “ Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011” che, descrivendo le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica delle tubazioni, ha l’obiettivo di proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica.

 

Ci soffermiamo, in particolare, su:

  • Le tubazioni escluse dalle verifiche periodiche
  • Il campo di applicazione
  • La dichiarazione di messa in servizio


Pubblicità
Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza
Formatori - Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza
Sviluppare e mantenere nei lavorarori una efficace consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.
 

Le tubazioni escluse dalle verifiche periodiche

Il documento - a cura di Nicola Altamura, Francesco Giacobbe, Iuri Mazzarelli e Elisa Pichini Maini – riguardo al campo d’applicazione e alle esclusioni segnala che secondo il d.m. 11 aprile 2011, sono soggette a verifiche periodiche “le tubazioni di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, ferme restando le disposizioni previste dal d.m. 329/04”.

E quest’ultimo “esclude dal suo campo di applicazione, e quindi anche dall’obbligo della dichiarazione di messa in servizio da parte dell’utilizzatore e dall’assoggettamento alle verifiche di primo impianto e periodiche:

  • “le tubazioni già escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • le tubazioni con pressione massima ammissibile non superiore a 0,5 bar;
  • le tubazioni o gli insiemi di tubazioni previsti dall’articolo 3, comma 3 del d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • le tubazioni di collegamento, all’interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall’ultimo limite dell’impianto stesso (giunto flangiato o saldato);
  • le tubazioni destinate al riscaldamento o al raffreddamento dell’aria;
  • i serpentini ad afflusso libero nell’atmosfera o ad afflusso libero in liquidi con pressione non superiore a 0,5 bar;
  • le tubazioni con DN (designazione numerica della dimensione, ndr) minore o uguale a 80;
  • le tubazioni che collegano attrezzature a pressione che risultano singolarmente escluse dal campo di applicazione dello stesso d.m. 329/04”. 

Ricordiamo che il documento Inail, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta anche le tubazioni escluse dal campo di applicazione del d.lgs. 93/2000 (e s.m.i.).

 

Inoltre il d.m. 329/04 “esclude dalle verifiche di riqualificazione periodica:

  • le tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi surriscaldati del gruppo 2 e rientranti nella I e II categoria secondo i criteri definiti dal d.lgs. 93/2000 e s.m.i.;
  • tutte le tubazioni contenenti liquidi del gruppo 2”.

 

Il campo di applicazione

Le tubazioni installate e in esercizio in luoghi di lavoro che non rientrano in una delle tipologie sopra elencate “sono soggette a verifiche periodiche ( prima verifica periodica e successive) secondo le periodicità e del tipo indicati nell’allegato VII del d.lgs. 81/08”.

 

Più in generale – continua il documento - per le tubazioni soggette a verifiche periodiche “la successione di adempimenti resi obbligatori dal d.m. 329/04 e dal d.lgs. 81/08, con le modalità previste dal d.m. 11 aprile 2011, è la seguente:

  1. per le tubazioni fabbricate in conformità al d.lgs. 93/2000 e s.m.i.:
    1. dichiarazione di messa in servizio così come previsto dall’art. 6 del d.m. 329/04, con richiesta di verifica di messa in servizio ed esecuzione della verifica di messa in servizio così come previsto dall’art. 4 del d.m. 329/04, tranne che per le tubazioni facenti parte di insiemi esclusi dall’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04;
    2. sola dichiarazione di messa in servizio per le tubazioni facenti parte di insiemi ricadenti nell’art. 5 comma 1 lettera d) del d.m. 329/04 (e dunque esclusi dal controllo della messa in servizio);
    3. richiesta di prima verifica periodica ai sensi dell’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. ove non ricorrano le esclusioni di cui all’art. 11 del d.m. 329/04;
    4. verifiche periodiche così come regolamentate dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e dal d.m. 11 aprile 2011 per tubazioni installate in luoghi di lavoro.
  2. esclusivamente per le tubazioni fabbricate in assenza di apposite disposizioni legislative (ovvero non certificate secondo il d.lgs. 93/2000 e s.m.i.) e installate prima dell’entrata in vigore del d.m. 329/04: denuncia del datore di lavoro (in qualità di utilizzatore) e intervento di riqualificazione del soggetto preposto così come indicato nell’art. 16 del d.m. 329/04. A conclusione dell’iter di verifica di riqualificazione, alle tubazioni si applica il regime delle verifiche periodiche previste dall’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 con le modalità indicate nel d.m. 11 aprile 2011 (punto 4 precedente)”.

 

Si ricorda poi che in ogni caso, “anche se le tubazioni non rientrano tra quelle soggette a verifiche periodiche ai sensi del d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro è tenuto agli altri adempimenti previsti dall’art. 71 del d.lgs. 81/08 e in particolare a quelli indicati al comma 8”.    

Segnaliamo che nel documento sono riportati ulteriori dettagli sulle tubazioni da sottoporre a verifiche periodiche.

 

La dichiarazione di messa in servizio

Veniamo alla dichiarazione di messa in servizio/immatricolazione di tubazioni. 

 

 

Il documento indica che “il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del d.lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all’Inail”. E tale comunicazione “si configura come dichiarazione di messa in servizio ai sensi dell’art. 6 del d.m. 329/04”.

 

Dunque all’atto della messa in servizio delle tubazioni “il datore di lavoro, in qualità di utilizzatore delle stesse, invia all’Unità operativa territoriale Inail competente per territorio la dichiarazione di cui all’art. 6 del d.m. 329/04”. E a tale dichiarazione il datore di lavoro “deve allegare:

  1. l’elenco delle singole tubazioni o linee di tubazioni, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
  2. una relazione tecnica, con lo schema dell’impianto, recante le condizioni d’installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;
  3. una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l’installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso;
  4. un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso o sottoposti a fatica oligociclica”.

 

Si ricorda poi che “per le tubazioni certificate ai sensi del d.lgs. 93/2000 e s.m.i. non escluse dal campo di applicazione del d.m. 329/04, ma ricadenti nelle esclusioni previste dall’art. 5 dello stesso decreto, la dichiarazione di messa in servizio presentata dall’utilizzatore costituisce l’atto autorizzativo all’esercizio. In particolare si ricorda che nel caso di insiemi esclusi dalla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04 l’efficienza degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo deve essere stata verificata dall’organismo notificato competente per la certificazione o dall’ispettorato degli utilizzatori competente per l’istallazione, e deve risultare dalle documentazioni allegate alla dichiarazione di messa in servizio”. 

 

Inoltre per le tubazioni certificate ai sensi del d.lgs. 93/2000 e s.m.i. che non ricadono nelle esclusioni previste dagli artt. 2 e 5 del d.m. 329/04, “l’utilizzatore deve anche richiedere all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio la verifica di messa in servizio di cui all’art. 4 del d.m. 329/04 fornendo le informazioni e la documentazione indicate dall’art. 6 del d.m. 329/04”. Ed è “consentita la temporanea messa in funzione di tali tubazioni ai soli fini della verifica di messa in servizio”.

Al termine della verifica di messa in servizio “l’Inail consegna all’utilizzatore l’attestazione dei risultati degli accertamenti effettuati (verbale di verifica di messa in servizio)”.

 

Nella pubblicazione Inail sulla prima verifica periodica delle tubazioni si segnalano i vari casi concernenti l’esito positivo o negativo delle verifiche e sono riportate altre informazioni sulle attività dell’Unità operativa territoriale Inail e sull’esame della documentazione trasmessa dal datore di lavoro.

 

Segnaliamo, in conclusione, che il documento Inail riporta anche un modello di denuncia di messa in servizio/immatricolazione.

 

RTM

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, a cura di Nicola Altamura (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Bari), Francesco Giacobbe (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Messina), Iuri Mazzarelli (Inail, Unità operativa territoriale CVR di Milano) e Elisa Pichini Maini (Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici) - edizione 2018 (formato PDF, 25.17 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Apparecchi a pressione tubazioni. Istruzioni per la prima verifica periodica”.

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto Ministeriale n° 329 del 01/12/2004 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

 

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Conoscere le reti anticaduta: controlli, verifiche e normativa

Imparare dagli errori: ancora su manutenzione, competenze e infortuni

Imparare dagli errori: gli incidenti sul lavoro e le punture delle vespe

Inail: l’11° Rapporto sull’attività di sorveglianza del mercato


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

09LUG

Lavoro: no alle impronte digitali per la rilevazione presenze

07LUG

Regione Lombardia firma un protocollo per la salute e la sicurezza

03LUG

Patente a crediti nei cantieri

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
11/07/2025: MASE – Interpello nr 0177797 del 01.10.2024 - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 in ordine all’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste.
11/07/2025: Regione Emilia-Romagna - Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole.
10/07/2025: Regione Liguria - Ordinanza 26 giugno 2025, n. 1 – emergenza caldo
10/07/2025: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Lavorare in sicurezza con scale portatili e sgabelli a gradini - 2023
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


SICUREZZA STRADALE

2 preziosi manuali per accrescere la sicurezza stradale


RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI

La gestione sicura dei medicinali pericolosi sul posto di lavoro


LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARI

Radiazioni ionizzanti: quali sono le novità per i lavoratori autonomi?


RADIAZIONI OTTICHE

Nuovi fogli di calcolo per valutare l’esposizione a ROA sul lavoro


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità