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Come verificare gli impianti termici utilizzati per i processi produttivi?

Come verificare gli impianti termici utilizzati per i processi produttivi?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

31/07/2019

Un documento Inail fornisce informazioni sulle verifiche di attrezzature, macchine e impianti per accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Focus sugli impianti di riscaldamento considerati attrezzature di lavoro.

Come verificare gli impianti termici utilizzati per i processi produttivi?

Un documento Inail fornisce informazioni sulle verifiche di attrezzature, macchine e impianti per accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Focus sugli impianti di riscaldamento considerati attrezzature di lavoro.

 

Roma, 31 Lug – Con “impianto di riscaldamento” o “impianto termico” si intende un impianto tecnologico “destinato al riscaldamento degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, comprendente i sistemi di generazione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché i dispositivi e accessori di sicurezza, regolazione e controllo”. E gli impianti di riscaldamento che sono “alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione a pressione atmosferica, devono essere realizzati e installati in modo che ne sia garantita la sicurezza di funzionamento anche alla massima pressione di esercizio”.

 

A ricordarlo e a soffermarsi sulle attività di verifica relative agli impianti di riscaldamento considerati attrezzature di lavoro e rientranti nella disciplina delle verifiche periodiche come attrezzature di lavoro è il documento Inail “ Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”. Una guida che ha lo scopo di orientare l’utenza (datori di lavoro, installatori, noleggiatori, proprietari, utilizzatori, amministratori di condominio, ecc.) all’accesso rapido alle informazioni più richieste nel tempo dagli stessi utenti in materia di verifiche.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

  • Gli impianti di riscaldamento e le attrezzature di lavoro
  • Prima verifica periodica degli impianti di riscaldamento
  • Le modalità di trasmissione della richiesta


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Gli impianti di riscaldamento e le attrezzature di lavoro

Nella guida dell’Inail si ricorda che riguardo agli impianti di riscaldamento “il focolare, nel quale brucia il combustibile, caratterizza la potenza massima complessiva dell’impianto in termini prestazionali. Gli impianti che sviluppano una potenza globale complessiva al focolare superiore a 35 kW devono rispettare le prescrizioni del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 oltre che della Raccolta R dell’Inail”, che costituisce la regolamentazione tecnica relativa all’applicazione del DM 1.12.75. In particolare, “per gli impianti denunciati all’Inail prima del 1° marzo 2011, le specifiche tecniche di riferimento sono quelle previste dalla Raccolta R ed.  1982, mentre per quelli denunciati successivamente al 1° marzo 2011, le specifiche tecniche di riferimento sono quelle previste dalla Raccolta R ed. 2009.  Per tali impianti l’Inail rilascia un libretto matricolare”. E la denuncia e la richiesta di verifica “si effettuano tramite l’apposita modulistica disponibile sul portale dell’Inail”.

 

Si segnala poi che tali impianti rientrano nella disciplina delle verifiche periodiche come attrezzature di lavoro (previste dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011) “unicamente quando sono asserviti ai cosiddetti ‘processi produttivi’ secondo quanto riportato nella definizione di attrezzatura di lavoro” di cui al D.Lgs. 81/2008 ovvero ‘qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro’.

 

E per gli impianti con potenzialità superiore a 116 kW, “il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere all’Inail la prima delle verifiche periodiche dell’impianto”. E le verifiche periodiche “sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’impianto, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo”.

 

Si rimanda a questo link per avere le informazioni relative alle modalità di richiesta di espletamento delle attività di controllo e verifica dell’Inail.

 

Prima verifica periodica degli impianti di riscaldamento

Riguardo alla prima verifica periodica degli impianti termici rientranti nelle attrezzature di lavoro si ricorda che il datore di lavoro “deve rivolgersi all’Inail per tale verifica mentre, per le verifiche successive deve rivolgersi alle Asl o Arpa o ai soggetti abilitati; la periodicità con la quale dette verifiche devono essere effettuate è indicata nell’allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. E per l’effettuazione della prima verifica periodica l’Inail “può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2011”.

 

Ribadendo che la finalità della verifica è quella di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza già accertate all’atto della verifica precedente (ex art. 22 del decreto ministeriale 1 dicembre 1975), sono riportate poi alcune indicazioni sulle modalità di verifica.

 

Si segnala che la verifica “viene effettuata, previa identificazione dell’impianto, esaminando il verbale relativo alla precedente messa in servizio”.

In particolare, la configurazione dell’impianto “deve risultare invariata rispetto a quanto verbalizzato in occasione delle verifiche precedenti e i dispositivi di sicurezza devono risultare in ordine ed efficienti”.

 

La richiesta della prima verifica periodica

Si segnala che la richiesta di prima verifica periodica può ritenersi completa se “contiene almeno le seguenti informazioni:

  • indirizzo completo presso cui si trova l’impianto;
  • dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita Iva) e i riferimenti telefonici;
  • dati identificativi dell’impianto (tipologia, matricola);
  • indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2011;
  • data della richiesta”.

Ed è utile che “a tale richiesta il datore di lavoro alleghi copia del libretto matricolare Ispesl/Inail onde consentire una corretta identificazione dell’impianto”.

 

Ricordiamo poi che dal 27 maggio 2019, in aggiornamento rispetto a quanto indicato nello stesso documento, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata di vari servizi di certificazione e verifica:

  • la denuncia di impianti di messa a terra;la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
  • le prime verifiche periodiche.

Rimandiamo a questo link dell’Inail per avere ulteriori informazioni sulla Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 e sull’applicativo CIVA.

 

Il documento, che riporta ulteriori dettagli e che vi invitiamo a visionare integralmente, evidenzia anche i costi a carico dell’utente - con riferimento al tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 – e si sofferma su:

  • Esame progetto e verifica di impianti di riscaldamento di nuova installazione (decreto ministeriale 1° dicembre 1975) non rientranti nelle attrezzature di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • Esame progetto e verifica di impianti di riscaldamento (decreto ministeriale 1° dicembre 1975) sottoposti a verifiche non rientranti nelle attrezzature di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a seguito di modifica importante.

   

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Direzione centrale pianificazione e comunicazione, Direzione centrale ricerca, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Unità operativa territoriale di Como, Unità operativa territoriale di Roma, Unità operativa territoriale di Palermo, “ Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, edizione 2019 (formato PDF, 221 kB).  

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti”.

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su manutenzione e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro



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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli immagine like - likes: 0
31/07/2019 (12:25:29)
L'articolo è del tutto ambiguo: è difficile capire quali norme/regolamentazioni si applicano agli impianti termici inseriti in un processo produttivo o per la generazione elettrica.
L'applicativo CIVA non sembra prevedere questa tipologia di impianti termici.

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