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Attività di verifica: le bombole GPL e i ponti sollevatori per veicoli

Attività di verifica: le bombole GPL e i ponti sollevatori per veicoli
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Manutenzioni e verifiche periodiche

26/02/2020

Una guida Inail fornisce informazioni sulle verifiche di attrezzature, macchine e impianti. Focus sulle verifiche per i recipienti di trasporto gas/bombole per GPL e sul riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per veicoli.

Attività di verifica: le bombole GPL e i ponti sollevatori per veicoli

Una guida Inail fornisce informazioni sulle verifiche di attrezzature, macchine e impianti. Focus sulle verifiche per i recipienti di trasporto gas/bombole per GPL e sul riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per veicoli.

 

Roma, 26 Feb – Come abbiamo già raccontato nei nostri articoli, sono molti gli adempimenti che riguardano le verifiche su attrezzature, macchine e impianti e che interessano, ad esempio, datori di lavoro, installatori, noleggiatori, proprietari, utilizzatori e amministratori di condominio. Il legislatore ha attribuito all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( Inail) diverse attività di verifica che hanno primariamente come finalità l’accertamento dell’esercizio in sicurezza di queste attrezzature, macchine e impianti sia nei luoghi di vita che di lavoro. Attività che possono essere svolte, secondo quanto indicato dalla normativa, in via esclusiva o per il tramite di altri operatori.

 

Per fornire indicazioni all’utenza e permettere un accesso rapido alle informazioni più richieste dagli utenti in materia di verifiche, l’Inail, come segnalato in precedenti articoli, ha pubblicato nel 2019 il documento “ Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”.  

 

Ricordiamo poi che dal 27 maggio 2019, in aggiornamento rispetto a quanto indicato nello stesso documento, l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata di vari servizi di certificazione e verifica:

  • la denuncia di impianti di messa a terra;
  • la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
  • il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
  • le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
  • la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
  • l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
  • le prime verifiche periodiche.

Rimandiamo a questo link dell’Inail per avere ulteriori informazioni sulla Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 e sull’applicativo CIVA.

 

Ci soffermiamo oggi sulla verifica/riconoscimento di due diverse attrezzature, le bombole per GPL e i ponti sollevatori per veicoli.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

  • Le verifiche delle bombole per GPL
  • Le modalità delle attività di revisione
  • Il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per veicoli

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Le verifiche delle bombole per GPL

Nella guida dell’Inail si ricorda che con il termine “recipienti di trasporto gas – bombole per GPL” si intende “un recipiente trasportabile a pressione di capacità non superiore a 150 litri destinato a contenere gas di petrolio liquefatto (GPL)”.

 

Si sottolinea che le bombole per GPL “devono essere realizzate e mantenute in efficienza in modo che ne sia garantita la sicurezza durante le operazioni di trasporto e in occasione dell’utilizzo presso l’utente finale. Sono soggette a revisione le bombole certificate dagli organismi preposti secondo una specifica normativa nazionale (c.d. vecchio parco) e quelle certificate in accordo alle direttive europee recepite in Italia dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 (attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/ CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili) e dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 (Attuazione della Direttiva 2010/35/UE – Transportable Pressure Equipment Directive TPED)”.

 

Vediamo alcuni riferimenti normativi:

  • relativamente alle revisioni periodiche per le bombole del cosiddetto “vecchio parco” si applica ancora una vecchia normativa, il decreto ministeriale 12 settembre 1925 (Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti) e le successive serie di Norme Integrative,
  • per le revisioni di quelle di nuova costruzione, “si applica la normativa European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road (Adr) e le norme tecniche a essa collegate”.

 

Si ricorda poi che benché le bombole “si configurino, nella generale accezione, come attrezzature di lavoro, cui quindi è pienamente applicabile il comma 2 dell’art. 70 del decreto legislativo 4 aprile 2008, n. 81, esse non rientrano nella disciplina delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71, in quanto non elencate nell’allegato VII del medesimo decreto”.

 

 

Le modalità delle attività di revisione

Riguardo alle specifiche modalità di verifica i recipienti del vecchio parco “vengono sottoposti alle seguenti attività di revisione:

  1. visita esterna;
  2. prova di pressione”. 

E conseguentemente alle prove “viene emessa una certificazione che individua il periodo di ulteriore esercibilità del recipiente sino alla scadenza della successiva revisione periodica (31 dicembre del decimo anno successivo al collaudo). Al termine della procedura di revisione, sono punzonate sulla ghiera le ultime due cifre dell’anno di collaudo, seguite dalla stella RI (Repubblica Italiana)”.

 

Invece i recipienti costruiti secondo la direttiva TPED sono sottoposti, “secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1440, alle seguenti attività di revisione:

  1. ispezione visiva esterna;
  2. ispezione visiva interna;
  3. prova di pressione;
  4. controllo delle filettature del collare e della valvola”.

Si segnala che è prevista la possibilità, “per le bombole in acciaio, saldate e ricaricabili, utilizzate per il trasporto del GPL, di essere esentate dall’obbligo di verifica dello stato interno, la cui deroga, prevista dall’Adr, è contemplata dall’accordo multilaterale M308. La circolazione delle bombole, verificate secondo l’Accordo M308, è limitata esclusivamente ai Paesi firmatari (Italia e Francia)”.

Si indica poi che conseguentemente alle prove “viene emessa una certificazione (anche cumulativa purché le bombole appartengano allo stesso proprietario) con l’indicazione della scadenza della revisione periodica successiva. Vengono punzonati l’identificativo dell’Organismo Notificato e la data del collaudo. Sia per le bombole del vecchio parco che per quelle fabbricate in accordo alla direttiva TPED, la periodicità delle revisioni potrà essere estesa a 15 anni dietro precise condizioni imposte da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ossequio alle disposizioni contenute nella istruzione di imballaggio P200 dell’Adr ed. 2019”.

 

Il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per veicoli

Riguardo invece ai ponti sollevatori per veicoli, si indica nella guida che l’Inail “provvede al riconoscimento d’idoneità dei ponti sollevatori per veicoli leggeri (di massa non superiore a 3.5 t) destinati alle officine autorizzate dalla Motorizzazione civile e trasporti in concessione (Mctc) per la revisione dei veicoli e al riconoscimento d’idoneità di ponti sollevatori destinati alla revisione di veicoli di massa superiore a 3.5 t (pesanti)”.

 

In particolare si tratta di rilevare – continua il documento – “attraverso un primo esame documentale delle istruzioni a corredo del ponte e un successivo accertamento tecnico tramite sopralluogo, una serie di caratteristiche dimensionali e predisposizioni ritenute indispensabili per riconoscere l’attrezzattura idonea all’effettuazione dell’attività di revisione dei veicoli”.

 

Si ricorda che l’attività di riconoscimento “può consistere nell’esame del prototipo presso il fabbricante, nei casi in cui è il costruttore a richiedere il riconoscimento d’idoneità, che si estende in questo caso all’intera serie, oppure nell’esame del singolo esemplare presso l’utilizzatore non estendibile in questo caso ad altri esemplari della serie. Nel primo caso il fabbricante provvederà poi a rilasciare a tutti gli utenti un certificato di conformità del singolo esemplare al prototipo riconosciuto idoneo dall’Inail. La stessa dichiarazione di conformità al prototipo può essere fornita dal fabbricante agli utilizzatori di esemplari già consegnati, purché venga appurato dallo stesso fabbricante che l’esemplare sia in tutto identico a quello riconosciuto idoneo o vengano apportate le modifiche necessarie a renderlo tale”.

 

Rimandiamo in conclusione alla lettura integrale della guida, e alle novità relative all’applicativo CIVA, per quanto riguarda i costi e le modalità e trasmissione delle richieste.

   

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Direzione centrale pianificazione e comunicazione, Direzione centrale ricerca, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, Unità operativa territoriale di Como, Unità operativa territoriale di Roma, Unità operativa territoriale di Palermo, “ Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, edizione 2019 (formato PDF, 221 kB).  

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti”.

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su manutenzione e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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