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Che ripercussione hanno le norme sblocca cantieri sulla sicurezza?

Che ripercussione hanno le norme sblocca cantieri sulla sicurezza?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Appalti e costi della sicurezza

15/12/2020

Un intervento ad un seminario sulla sicurezza negli appalti si sofferma sui punti critici del decreto ‘sblocca cantieri’. L’eccessiva liberalizzazione del subappalto e le conseguenze sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Bologna, 14 Dic – È difficile poter fare affidamento alle sole cifre per poter giudicare la situazione in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se rispetto all’anno scorso - con riferimento ai dati provvisori dei primi 11 mesi dell’anno - si è avuto un sensibile calo negli infortuni mortali (-4,7%) è anche vero che questa flessione e soprattutto legata – come ammette anche l’Inail – ai cosiddetti incidenti plurimi: nel 2018 tra gennaio e novembre sono stati 23 e hanno causato 80 vittime, quasi il doppio dei 44 lavoratori che hanno perso la vita nei 19 incidenti plurimi avvenuti nel 2019. E dunque bene, anche in relazione all’aumento delle malattie professionali, cercare di rinforzare le strategie di prevenzione agendo su alcuni degli ambiti più critici in materia di sicurezza, come, ad esempio, quello relativo al mondo degli appalti.

 

Per questo motivo torniamo a parlare di appalti con riferimento ad alcuni interventi al seminario “La sicurezza negli appalti: dal nuovo codice al c.d. sblocca cantieri”, che, organizzato dall’Associazione ANMIL, ha avuto luogo il 15 ottobre 2019 durante la manifestazione bolognese “ Ambiente Lavoro”. Il seminario ha permesso di far luce sulle più recenti novità normative riguardanti il tema degli appalti, con uno sguardo a quanto potrebbe essere ulteriormente modificato nell’immediato futuro.

E sicuramente una delle novità normative che riguardano il tema degli appalti sono correlate al cosiddetto decreto Sblocca Cantieri.

 

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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La sicurezza nel cantiere edile - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - La sicurezza nel cantiere edile

 

Le modifiche operate dal decreto sblocca cantieri

Nel nostro giornale abbiamo già presentato le conseguenze, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle modifiche operate al Codice dei contratti pubblici - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  - dal Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto “Sblocca Cantieri”) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

 

Ricordiamo che il Decreto legge 32/2109 è stato convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

 

Rimandiamo alla lettura dei vari articoli e interviste di PuntoSicuro per raccogliere informazioni e opinioni sui contenuti di queste modifiche:

 

I punti critici del decreto sblocca cantieri

Del decreto si è occupato espressamente anche un intervento al seminario Anmil di Ambiente Lavoro.

 

Nell’intervento “Punti critici del decreto ‘Sblocca Cantieri’”, a cura dell’Avv. Mauro Dalla Chiesa (Consulente legale ANMIL), si ricorda che il decreto Sblocca Cantieri, entrato in vigore il 18 giugno 2019, “presenta diversi punti critici che si ripercuotono sulla sicurezza del lavoratori”.   

 

Innanzitutto si parla dell’eccessiva liberalizzazione del subappalto.  

 

Questi alcuni aspetti critici evidenziati:

  • “l’affidamento a consorzi stabili che non sono più ritenuti subappalti. 
  • si prevede la creazione di ‘cartelli di interesse’, in quanto viene la soppressa la norma che impediva a chi partecipava alla gara per l’affidamento dell’appalto di poter essere affidatario del subappalto. 
  • viene ripristinato per i lavoratori il criterio del massimo ribasso fino a 5,5 mln, in luogo del criterio dell’OEPV (contrariamente a quanto prevedono le direttive europee). 
  • pericoloso aumento dei livelli di discrezionalità attraverso l’elevamento della soglia per le procedure negoziate senza bando di gara.
  • mancata diminuzione del numero delle stazioni appaltanti, e anzi, loro incremento, lasciando più facoltà ai comuni;
  • mancata distinzione tra la funzione dei controllori e i controllati, perché viene meno la distinzione nel ruolo di chi deve occuparsi della progettazione e di chi deve occuparsi del controllo durante la fase di esecuzione;
  • smantellamento del ruolo dell’ANAC, che determina un pericoloso indebolimento di contrasto ai fenomeni di corruzione e infiltrazione delle mafie”.

 

I pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Nell’intervento si parla dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

Si indica che con le nuove norme “c’è il rischio che saranno sempre meno le imprese di qualità e rispettose delle persone: molte saranno costrette a sottostare ad un meccanismo di ribasso infinito che li costringerà a non procedere con la formazione e a non fornire il necessario addestramento ai propri addetti, così come ad eludere la sorveglianza sanitaria, la corretta valutazione dei rischi o le misure conseguenti di protezione, fino addirittura ad arrivare a non fornire i DPI”.  

 

Si indica poi che il precedente Codice Appalti (il decreto legislativo 50/2016) prevedeva che ‘nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro’ (art. 95, comma 10).

E “questo piccola comma è in realtà particolarmente importante. infatti, con una politica di questo genere viene impedito alle aziende di esercitare un ribasso sui costi della sicurezza e pertanto si evita una speculazione sull’informazione e formazione dei lavoratori e sui dispositivi di protezione individuale, garantendo che tutti i partecipanti alle gare di appalto garantiscano standard minimi di sicurezza”.

 

E a questo proposito – continua il relatore - “l’emendamento numero 1418 allo Sblocca Cantieri 2019, che già andava a modificare leggermente l’art.  95 va a sostituire integralmente il comma 10”.  

Il testo della modifica “prevede che ‘nell’offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell’operatore economico’”.

La principale preoccupazione – conclude l’intervento – “risiede nel fatto che, in questo modo, tutto diventa meno chiaro e ogni elemento (tranne la retribuzione minima come previsto dall’art.  97, comma 5, lett.  d) è potenzialmente comprimibile in maniera incontrollata, anche e soprattutto ciò che è riconducibile alla salute e sicurezza sul lavoro”.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Punti critici del decreto ‘Sblocca Cantieri’”, a cura dell’Avv. Mauro Dalla Chiesa (Consulente legale ANMIL), intervento al seminario “La sicurezza negli appalti: dal nuovo codice al c.d. sblocca cantieri” (formato PDF, 96 kB).

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 - Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

 

 



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