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Coordinatori: le riunioni di coordinamento e le visite in cantiere

Coordinatori: le riunioni di coordinamento e le visite in cantiere
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

05/08/2022

Un documento si sofferma sui fondamentali per i coordinatori della sicurezza in edilizia. Focus sulle riunioni di coordinamento e sulle visite in cantiere. Quante visite organizzare? Cosa guardare? Come documentarle?

 


Brescia, 5 Ago –  In relazione al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che si applica ai cantieri temporanei o mobili, è bene precisare che “siamo di fronte ad un cantiere se si devono realizzare lavori edili o di ingegneria civile”, mentre per attività diverse “valgono regole diverse da quelle del titolo IV del D. Lgs. 81/08; ad esempio, qualora un’azienda affidi, nel proprio interno (anche di una singola unità produttiva o di un ciclo produttivo), ad uno o più soggetti esecutori lavori diversi da quelli edili o di ingegneria civile oppure servizi oppure forniture, si devono applicare le norme di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (manutenzione di macchinari, realizzazione di impianti elettrici senza opere edili, pulizie, facchinaggio, eccetera)”.

 

A ricordarlo, fornendo al contempo utili informazioni sulla sicurezza in edilizia con specifico riferimento al ruolo di coordinatori, è l’aggiornamento del documento “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” elaborato dall’Ing. Brunello Camparada.

 

Proprio attraverso questo documento, in precedenti articoli di presentazione abbiamo parlato delle varie fasi relative ai compiti del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (CSE).

Oggi ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

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La sicurezza nel cantiere edile
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Coordinatori per la sicurezza: le riunioni di coordinamento

Il documento dell’Ing. Camparada ricorda che le riunioni di coordinamento “hanno lo scopo di coordinare l’attività delle imprese esecutrici, affidatarie o subappaltatrici o subaffidatarie, e/o dei lavoratori autonomi”. E ad esse “partecipano i datori di lavoro delle imprese esecutrici (o un loro dirigente o un loro rappresentante), i direttori di cantiere, i capicantiere, i lavoratori autonomi e, se lo desiderano, il committente (o il responsabile dei lavori), il direttore dei lavori e chiunque altro abbia lecitamente interesse a parteciparvi”.

 

Al di là della prima riunione di coordinamento – trattata a parte nel documento - nelle successive riunioni “si possono discutere e commentare le inosservanze riscontrate, le parti del PSC inapplicate, le problematiche che si sono presentate, gli esiti delle visite degli organismi di controllo, gli eventuali infortuni accaduti ed ogni altro elemento utile per assicurare la cooperazione ed il coordinamento fra le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi”.

Di ogni riunione di coordinamento “è necessario che il CSE rediga un verbale da inviare o consegnare a tutti i partecipanti; al riguardo, il CSE può impiegare una delle due seguenti soluzioni:

  • redigere, anche a mano, il verbale man mano che si sviluppa la riunione e, alla fine, farlo firmare da tutti i partecipanti consegnandone loro una copia;
  • redigere il verbale successivamente alla riunione (in pratica, nel proprio ufficio) ed inviarlo a tutti i partecipanti con una nota di accompagnamento precisando che, in assenza di osservazioni da far pervenire entro una data prefissata, il verbale si intende approvato”.

 

Quante riunioni di coordinamento deve effettuare il CSE?

Si segnala che il numero delle riunioni “non è specificato nel D. Lgs. 81/08”.

Ne occorre una prima dell’inizio dei lavori, “mentre il numero delle successive riunioni dipende da vari parametri e dall’andamento dei lavori (lavorazioni più o meno pericolose, numero di imprese e/o lavoratori autonomi operanti in cantiere, numero e tipo di inosservanze riscontrate, sospensioni dei lavori, eventuali infortuni accaduti, visite degli organismi di controllo, eccetera) e non è pertanto definibile a priori”.

 

Dove bisogna tenere le riunioni di coordinamento?

Si indica che “mentre la prima riunione di coordinamento la si può tenere dove si vuole, le successive è preferibile tenerle presso il cantiere, sì da poter esaminare sul posto eventuali problemi di lavoro, di accesso, di interferenza e via dicendo.

 

Coordinatori e visite in cantiere: quante visite organizzare

Veniamo al tema delle visite in cantiere.

 

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve effettuare alcune visite nel cantiere, ma quante visite? Cosa deve guardare durante le visite? Che provvedimenti deve prendere? Deve redigere qualche documento?

 

Il numero di visite non è indicato nella normativa ed è quindi lasciato “alle responsabili scelte personali del CSE che, in relazione alla propria esperienza e competenza, al tipo di cantiere, al grado di pericolosità e criticità delle lavorazioni in corso (inizio attività imprese affidatarie e/o subappaltatrici, fasi di lavoro complesse, eccetera), alle caratteristiche tecnico-professionali dei soggetti esecutori presenti (numero di inosservanze rilevate, infortuni, incidenti a cose, eccetera) e ad altri fattori (ubicazione del cantiere, eventi atmosferici rilevanti, visite degli organismi di controllo, eccetera), deciderà quante visite fare”. Ed è chiaro che “potrà diradare le visite quando nel cantiere sono in corso lavorazioni poco pericolose, quando vi lavora una sola impresa, quando, insomma, il cantiere è relativamente ‘tranquillo’ sotto il profilo della sicurezza. È pure chiaro che dovrà invece intensificare le visite quando sono in corso lavorazioni pericolose, quando vi lavora una pluralità di imprese e/o di lavoratori autonomi, quando ci sono problemi di sicurezza da risolvere”.

 

A titolo puramente orientativo e approssimativo – continua l’Ing. Camparada – “si possono ritenere congrue, in un cantiere di medie dimensioni, due visite alla settimana. In un cantiere assai complesso e con numerose imprese (ad esempio il cantiere per la costruzione di una centrale termoelettrica), le due visite appena dette non sono sufficienti: in casi simili, sarà necessaria una presenza sul cantiere quasi costante e sarà opportuno che il CSE vi installi un proprio ufficio”. E “ritornando alle due visite settimanali (valore del tutto orientativo), ne consegue che il professionista che volesse fare il CSE a tempo pieno, non riesce a seguire più di 5-6 cantieri contemporaneamente”.

 

Coordinatori e visite in cantiere: cosa guardare e come documentare

Si indica poi che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, durante le sue visite, “deve verificare che le indicazioni contenute nel PSC vengano attuate: se, ad esempio, in tale piano è detto che la circolazione dei veicoli all’interno del cantiere deve avvenire in senso antiorario, verificherà che sia effettivamente così”.

Deve poi verificare anche che le imprese adottino le misure di sicurezza indicate nei loro POS?

L’Ing. Camparada indica: “sì, per le parti riguardanti i rischi interferenziali e/o gravi e per gli aspetti organizzativi; no, per le parti di specifica competenza delle imprese (per esempio, l’uso dei DPI). Nel D. Lgs. 81/08 ciò non è detto esplicitamente ma implicitamente nel fatto che deve contestare le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 (e relativo allegato XIII) e 97, comma 1. In altri termini, il CSE deve avere bene in mente il PSC e i POS delle singole imprese e verificarne l’attuazione”.

 

Entrando maggiormente nei dettagli – secondo l’opinione dell’autore, “basata sul buon senso e sulla dottrina prevalente”, tenendo conto però che “i pareri sono discordi e le sentenze sull’argomento sono ancora poche” – l’Ingegnere riporta ulteriori indicazioni su cosa deve concretamente guardare il CSE quando visita un cantiere (tralasciando i casi di pericolo grave ed imminente che il documento tratta più avanti):

  • “deve prestare attenzione ai ‘rischi interferenziali’, ossia a quelli dovuti alla contemporanea presenza di più lavorazioni e/o di più soggetti esecutori, verificando che al riguardo sia attuato quanto indicato nel PSC;
  • deve prestare attenzione ai ‘rischi aggiuntivi’, ossia a quelli previsti nel PSC per situazioni particolari (ambiente confinante col cantiere, situazione orografica del cantiere, uso di attrezzature particolari imposte nel PSC, misure di sicurezza più severe di quelle richieste dalla norma, eccetera);
  • deve prestare attenzione ai rischi più gravi (caduta dall’alto, seppellimento, contatto con linee elettriche, caduta di gravi, movimentazione dei materiali con mezzi meccanici, ingresso indesiderato di terze persone, eventuali altri rischi gravi);
  • deve verificare che l’organizzazione del cantiere sia quella indicata nel PSC e/o nelle riunioni di coordinamento (accessi, area di cantiere, aree di deposito, vincoli e impedimenti, presenza di ostacoli, controllo periodico delle attrezzature, viabilità esterna nel caso di lavori stradali, avvenute verifiche da parte delle imprese affidatarie verso i subappaltatori, eventuali situazioni specifiche);
  • non è tenuto a prestare attenzione ai ‘rischi specifici propri’ di ogni singolo soggetto esecutore, ossia le misure di sicurezza di specifica competenza dei soggetti esecutori, imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi (misure di sicurezza di dettaglio di ogni singola lavorazione, misure di sicurezza per l’impiego delle macchine, impiego dei dispositivi di protezione collettiva o individuale per i ‘rischi ordinari’), salvo che constati ‘pratiche scorrette tollerate’”.

 

Riprendiamo dal documento una tabella riassuntiva (“la linea verticale che separa la parte sinistra da quella destra della tabella precedente non è un taglio netto fra le due parti; in altri termini, fra le due parti, può esistere una zona grigia di incerta collocazione. Al riguardo, il CSE deve responsabilmente crearsi una sorta di tabella personale in funzione delle caratteristiche dello specifico cantiere”):

 

 

Si sottolinea che le visite sul cantiere “devono essere documentate sia per averne traccia nel caso di contestazioni successive, sia per dimostrare al committente (o al responsabile dei lavori) ed agli eventuali funzionari degli organismi di controllo (ASL, Ispettorato nazionale del lavoro, Comitato paritetico territoriale) la regolarità del proprio operato”.

E per documentarle, “il CSE, al termine della visita può operare in uno dei seguenti modi:

  • stendere un rapporto di visita da inviare, per fax o per posta elettronica, ai direttori di cantiere, ai capicantiere, al committente (o al responsabile dei lavori) ed eventualmente ad altre figure; in esso si annotano le inosservanze riscontrate, le indicazioni fornite ed ogni altro elemento ritenuto utile inserendovi, se ritenuto necessario, fotografie, schizzi, estratti dalle norme di legge, eccetera. È opportuno che una copia del rapporto di visita venga conservata in cantiere;
  • compilare, se esistente, il giornale di cantiere annotandovi le inosservanze riscontrate, le indicazioni fornite ed ogni altro elemento ritenuto utile;
  • compilare un apposito registro dedicato alle visite, ossia il registro delle visite24 annotandovi gli stessi elementi di cui sopra;
  • adottare comunque un sistema di registrazione dei risultati delle visite”.

E in tale documentazione, in qualunque modo prodotta, “non è sufficiente annotare i rilievi compiuti (ad esempio: le testate di un ponteggio sono prive di protezione regolare), ma è necessario indicare:

  • cosa si deve fare per rimediare all’inosservanza rilevata,
  • il soggetto che lo deve fare,
  • entro quale data tale soggetto lo deve fare,
  • a cosa va incontro tale soggetto se non lo fa”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che oltre a fornire ulteriori indicazioni sulla documentazione e sulle eventuali contestazioni, si sofferma sulla possibilità che il coordinatore per la sicurezza, durante la visita in cantiere, rilevi situazioni di pericolo grave ed imminente e fornisce informazioni su quali siano queste situazioni di pericolo e su cosa può e deve fare il coordinatore.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 


 

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