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Cantieri: l’importanza del piano di sicurezza e di coordinamento

Cantieri: l’importanza del piano di sicurezza e di coordinamento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

19/01/2024

Un documento sulle indicazioni per i coordinatori della sicurezza in edilizia si sofferma sul piano di sicurezza e di coordinamento. Focus sulla sua redazione, sulla necessità di un piano specifico per ogni cantiere e sui contenuti minimi.

Brescia, 19 Gen – Con le parole generiche “piani di sicurezza” si può fare riferimento a diversi piani che riguardano tutti, “per un verso o per un altro, la sicurezza e la salute sul lavoro”. Ad esempio:

  • il “documento di valutazione dei rischi” (DVR) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dall’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/2008: “è il documento che ogni datore di lavoro deve elaborare per valutare i rischi (e le conseguenti misure di sicurezza per fronteggiarli) della sua azienda o impresa. Riguarda non solo le imprese operanti nei cantieri, ma qualunque altra azienda”;
  • il “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI) con indicate le misure adottate per eliminare le interferenze di cui all’art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008: “è il documento che, nei casi previsti, redige il committente quando commissiona dei lavori all’interno della propria azienda a soggetti esterni che operano in presenza di interferenze tra loro e/o con le strutture aziendali del committente”;
  • il “piano di sicurezza e di coordinamento”: “presente soltanto nei cantieri e oggetto del presente capitolo, noto con l’acronimo PSC”;
  • il “fascicolo con le caratteristiche dell’opera”: “presente soltanto nei cantieri e oggetto del successivo capitolo 9”;
  • il “piano operativo di sicurezza”: presente soltanto nei cantieri e noto con l’acronimo POS.

E poi altri piani, come il “piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento” o i piani di sicurezza per lavorazioni particolari, il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, …

 

A presentare brevemente il significato generale di “piani di sicurezza”, per poi soffermarsi nello specifico del piano di sicurezza e di coordinamento, è la pubblicazione “ I fondamentali per i coordinatori della sicurezza” prodotta dall’Ing. Brunello Camparada e presentata dal nostro giornale nella versione aggiornata nel 2021 in relazione ai cantieri edili e ai vari ruoli e strumenti che riguardano la tutela della sicurezza e salute sul lavoro.

 

Ci soffermiamo oggi sul capitolo 8 dedicato al piano di sicurezza e di coordinamento.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:



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PSC: l’importanza di un piano specifico per ogni singolo cantiere

Il documento indica che il piano di sicurezza e di coordinamento, noto con l’acronimo PSC, è previsto dall’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e deve essere redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), salvo i casi nei quali la sua redazione è compito del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE)”.

 

Riportiamo dal documento la tavola 2.3 che presenta le varie casistiche e le “incombenze” relative ai cantieri:

 

 

Si indica poi che il CSE ha il compito di “aggiornare o integrare il piano tutte le volte che, durante i lavori, intervengono modifiche significative tali da rendere non più adeguato il piano originario (o sue parti)”.

Il piano, con riferimento alla tavola 2.3, “non è necessario nei seguenti casi:

  • nei cantieri in cui opera una sola impresa (in questi casi, infatti, c’è poco da coordinare e quel poco è affidato all’impresa),
  • nei cantieri per l’esecuzione immediata di interventi atti a prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio (in questi casi è evidente che non si può attendere la redazione del piano per intervenire: si pensi ad un fabbricato pericolante o alla rimozione di una frana caduta su una strada o alla riparazione di una perdita in una condotta sotterranea del gas); fra essi rientrano i cantieri della protezione civile”.

 

Sempre con riferimento al Testo Unico (D. Lgs. 81/2008) si ricorda che, come indicato nel punto 2.1.1 dell’allegato XV, il PSC ‘è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del presente decreto’.

E – continua l’autore – “se ne deduce subito che:

  • il PSC deve essere pensato e redatto per lo specifico cantiere; in altri termini non è possibile redigere un piano onnicomprensivo valevole per tutti i cantieri ottenuto con fotocopie e/o con programmi informatici utilizzati in maniera acritica”;
  • il PSC “deve essere concreto e realizzabile; in altri termini non deve contenere misure di sicurezza o disposizioni impossibili da attuare (quando il CSP prescrive una particolare misura di sicurezza deve chiedersi: se dovessi attuarla io, riuscirei a farlo?);
  • il PSC deve essere leggibile e consultabile; in altri termini deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile, in un buon italiano, completo di indice e, dove possibile, corredato da disegni, fotografie, schizzi, tabelle utili per facilitarne la comprensione;
  • il PSC deve essere un’opera di progettazione (progettazione della sicurezza) pensata e meditata al pari della progettazione di una struttura o di un impianto”.

Riguardo al primo punto l’autore annota che se la cosa “per il coordinatore serio è ovvia”, talvolta “si trovano piani di sicurezza e di coordinamento, redatti evidentemente da coordinatori poco seri, costituiti da una sorta di ‘megapiano’ in cui sono stati modificati soltanto i dati anagrafici e che costano pochi euro”. Si sottolinea che questo “è un vezzo da contrastare con ogni mezzo, oltre che eticamente scorretto”.

 

PSC: la relazione tecnica e i contenuti minimi del piano

Nell’articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 si indica che “il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV”.

 

E l’allegato XV indica, dunque, “quali sono i contenuti minimi del piano che possiamo così sintetizzare, rinviando il lettore al predetto allegato per maggiori dettagli:

  • dati anagrafici (localizzazione del cantiere, descrizione dell’opera da realizzare);
  • individuazione dei soggetti aventi compiti di sicurezza nel cantiere indicandoli nominativamente;
  • individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
  • scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive, misure di coordinamento in riferimento sia all’area del cantiere (caratteristiche dell’area, aree confinanti, fattori di condizionamento, eccetera), sia all’organizzazione del cantiere (ruolo e compiti dei vari soggetti presenti in cantiere, recinzione, accessi, servizi logistici, aree di deposito, impianti a servizio del cantiere, eccetera), sia alle lavorazioni;
  • prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni (rischi da interferenza, sfasamento delle lavorazioni interferenti, eccetera);
  • misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più soggetti esecutori di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, opere provvisionali, mezzi e dispositivi di protezione collettiva;
  • modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra imprese esecutrici e fra queste ed i lavoratori autonomi;
  • organizzazione prevista per il pronto soccorso52, per la prevenzione degli incendi e per la loro eventuale estinzione, per la gestione delle emergenze;
  • cronoprogramma dei lavori;
  • planimetria del cantiere;
  • entità presunta del cantiere;
  • durata presunta dei lavori;
  • stima dei costi della sicurezza”.

 

PSC: gli aspetti organizzativi, la redazione e la libertà del coordinatore

Dunque il piano di sicurezza e di coordinamento è una relazione, con i contenuti minimi appena elencati, che “tratta soprattutto gli aspetti organizzativi e di coordinamento necessari per gestire la presenza di più soggetti esecutori (imprese e/o lavoratori autonomi) contemporaneamente presenti nel cantiere”. E questi aspetti “riguardano pertanto sia gli apprestamenti comuni a tutti i soggetti (recinzione, viabilità interna, impianto elettrico di cantiere, eccetera), sia le regole per assicurare la coesistenza sicura di tali soggetti”.

 

Si ribadisce che il piano deve riferirsi allo specifico cantiere: “non può essere generico e non può limitarsi ad enunciare principi di carattere generale ricopiando, magari, le disposizioni di legge”. Il riferimento al cantiere esige “che i principi generali siano resi concretamente attuabili indicando, quando necessario, le modalità di applicazione”.

È possibile utilizzare per la redazione del piano un programma informatico idoneo?

Sì, ma solo se il coordinatore “si impegna ad avere costantemente in mente la situazione del cantiere ed è quindi pronto a modificare il testo presentato dal programma tutte le volte che esso non risulta aderente alla realtà che ha sottomano”.

Non bisogna dimenticare il piano “è sostanzialmente un atto professionale che il coordinatore elabora trasfondendovi la propria personalità, fatta di competenza ed esperienza. Se, per pura ipotesi, si desse l’incarico di redigere uno stesso piano a dieci coordinatori diversi, si otterrebbero dieci piani diversi, tra loro differenti per la diversa enfasi che ognuno di essi dà a questo o a quell’argomento, per il diverso indice, per il diverso modo di concepire il coordinamento e così via; dieci piani diversi, ma tutti ugualmente validi”.

 

Nel piano devono poi essere indicate le norme di sicurezza per l’uso delle macchine da cantiere (gru, betoniera, sega circolare, eccetera), delle opere provvisionali (ponteggi, ponti su cavalletti, eccetera) e le procedure delle singole lavorazioni (scavi, demolizioni, eccetera)?

In questo caso la risposta è no perché le misure di sicurezza e le procedure di lavoro “sono di competenza dei soggetti esecutori e, per quanto riguarda le imprese esecutrici, devono trovare collocazione nei POS” (piani operativi di sicurezza).

 

Tuttavia il coordinatore “può, se lo ritiene, integrare o dettagliare le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti quando queste fossero generiche o non chiare o non applicabili al caso concreto”.

Ad esempio “se è prevista la saldatura di tubazioni metalliche con la saldatrice elettrica ad opera di due o più saldatori contemporaneamente, la norma legislativa non dice nulla di particolare al di là del fatto che l’operazione deve essere eseguita in modo sicuro ed ecco che, in questo caso, il coordinatore può precisare che i saldatori devono essere distanti l’uno dall’altro quanto basta ad evitare che, per errore, un saldatore prenda con una mano la pinza con l’elettrodo della propria saldatrice e con l’altra la pinza di connessione della saldatrice del suo vicino: in tale evenienza la tensione che si troverebbe fra le due pinze potrebbe essere doppia di quella di una sola saldatrice, quindi pericolosa”.

 

Un altro aspetto da ricordare è che il coordinatore, nello stendere il piano, “ha libertà di fissare norme di sicurezza più restrittive di quelle di legge, di fissare norme di sicurezza per macchine, attrezzature e lavorazioni non contemplate dalle norme di legge o da queste trattate in modo generico, di pretendere apprestamenti non previsti dalle norme di legge. Insomma, ha una notevole libertà d’azione”.

Tuttavia è evidente che “tutto ciò che egli chiede in più rispetto alle norme di legge rappresenta un maggior costo per i soggetti esecutori, costo che deve essere loro riconosciuto”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma anche su altri aspetti connessi al piano di sicurezza e di coordinamento, ad esempio con riferimento alle successive indicazioni dell’articolo 100 del Testo Unico e a specifici approfondimenti su vari temi (cronoprogramma dei lavori, planimetria di cantiere, durata presunta dei lavori, costo della sicurezza, …).

 

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

 


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Rispondi Autore: Lino Emilio Ceruti - likes: 0
19/01/2024 (09:39:07)
All'inizio dell'articolo, l'autore richiama fra i "piani di sicurezza" anche il "Piano Sostitutivo di Sicurezza" (PSS).
S'intende solo far presente che l'art. 217 dell' (ex) D.Lgs. 50/2016 ha abrogato interamente il D.Lgs. 163/2006. Nel 50/2016 (ora D.Lgs. 36/2023) non vi è più alcun riferimento al Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS). Rimane un accenno nell'All. XV p. 3.1.1. dell'81/08 e s.m.i. ma riguarda solamente i contenuti di questo Piano mentre in nessuna normativa vige l'obbligo della sua redazione.
Rispondi Autore: FMR - likes: 0
13/02/2024 (11:42:20)
e il PSS ce lo siamo dimenticati? Non va bene.

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