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Sulla responsabilità del CSE per l’infortunio di un lavoratore

Sulla responsabilità del CSE per l’infortunio di un lavoratore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

23/10/2017

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo in cantiere momento per momento delle singole attività lavorative.


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E’ molto importante questa recentissima sentenza della Corte di Cassazione in quanto sta a dimostrare che si sta consolidando la posizione della suprema Corte  con riferimento ai criteri da adottare per la individuazione della responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per un infortunio occorso a un lavoratore nel cantiere edile sottoposto al suo controllo e in quanto la Cassazione stessa sembra voler fornire con essa dei precisi indirizzi ai primi organi giudicanti allorquando afferma che “l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale”.

 

La stessa Corte ha evidenziato il ruolo del coordinatore per la sicurezza e la correlata posizione di garanzia che si affianca a quella di altre figure e richiamati i compiti di "alta vigilanza" allo stesso affidati consistenti nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro nonché nella verifica dell'idoneità dei POS, nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC e nell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

 

La Corte di Cassazione ha pure precisato che il controllo e le verifiche correlate alla posizione di garanzia in esame non possono essere meramente formali, ma vanno svolte in concreto, sebbene non sia richiesta la presenza quotidiana del coordinatore sul cantiere, ma la sola presenza rispetto ai momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi. In altri termini, ha sostenuto ancora, il coordinatore per la sicurezza opera attraverso procedure tanto è vero che per esso il legislatore ha previsto un potere dovere di intervento diretto solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92 comma  1 lett. f del D. Lgs. n. 81/2008].

 

Pertanto, ha tenuto inoltre a precisare la Corte di Cassazione, anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana poiché lo stesso ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative quali il datore di lavoro, il dirigente e il preposto.

 

Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione

La Corte d'appello ha confermata la sentenza, appellata dalla parte civile, con la quale il Tribunale aveva assolto un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dal reato di cui agli arti. 40, 113, 590, comma 2, 3 e 4 cod. pen. Allo stesso era stato contestato di avere cagionato, in concorso con i datori di lavoro, giudicati separatamente, delle lesioni personali ad un lavoratore dipendente nel corso dei lavori di realizzazione di un'area pubblica di sosta nel centro storico di un comune e durante lo smontaggio di una recinzione dell'altezza di circa due metri che doveva essere sostituita con una rete nuova della stessa altezza.

 

Il lavoratore, assunto quale apprendista muratore, era stato incaricato di rimuovere la recinzione avvalendosi di una scala costituita da un solo tronco con un montante privo di dispositivo antisdrucciolevole e troppo corta rispetto al tipo d'intervento richiesto. Il lavoratore, in particolare, dopo avere posizionata la scala su una cisterna e dopo averla appoggiata ad un palo della luce e caduto dalla stessa, procurandosi un trauma cranico. Al coordinatore per l’infortunio era stato contestato di avere omesso, nella sua funzione, di recarsi sul cantiere e di effettuare i necessari controlli correlati alla qualifica ricoperta.

 

Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile sostenendo che la Corte di Appello si sarebbe limitata a confermare acriticamente la sentenza di primo grado sulla scorta di un'unica testimonianza, resa da un collaboratore di studio dell'imputato, il quale aveva affermato che lo stesso aveva effettuato dei sopralluoghi in cantiere a cadenza settimanale e non aveva invece tenuto conto delle dichiarazioni fatte dalla stessa parte civile e dal lavoratore infortunato i quali avevano affermato di non avere mai visto l'imputato sul cantiere. La difesa dell’imputato, da parte sua, ha contestato il ricorso rilevando che nello stesso erano state avanzate le stesse lamentele già fatte con l'appello. 

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha fatto osservare che la Corte di merito aveva respinto il ricorso, proposto ai soli effetti civili, rilevando che il Tribunale aveva ritenuto che la lavorazione nel corso della quale si era verificato l'infortunio non era ricompresa tra quelle previste nel capitolato d'appalto e che non era neppure emerso che il coordinatore avesse avuto conoscenza di eventuali direttive in deroga impartite al lavoratore infortunato da parte del datore di lavoro. Il giudice d'appello aveva rilevato, inoltre, sulla scorta di alcune testimonianze che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la rimozione della rete non era prevista nell'appalto, come confermato anche dall'esame del contratto e del PSC. La Corte territoriale, con specifico riferimento alla presenza del coordinatore in cantiere, aveva valorizzata la dichiarazione resa da un teste secondo la quale lo stesso si era recato in cantiere insieme all’imputato e aveva constatato, altresì, che il coordinatore aveva verificato documentalmente e personalmente sul cantiere l'adeguatezza delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e la loro messa in opera.

 

In merito al comportamento del coordinatore la Corte di Cassazione ha fatto presente che “sul punto, deve premettersi che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato il ruolo del coordinatore per la sicurezza e la correlata posizione di garanzia che si affianca a quella di altre figure, riservando ad esso compiti di ‘alta vigilanza’ che si articolano nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; nella verifica dell'idoneità del POS e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC; nell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute

 

E’ stato anche precisato, ha sostenuto ancora la Sez. IV, che il controllo e le verifiche del coordinatore non devono essere meramente formali, ma vanno svolte in concreto, sebbene non sia richiesta la sua presenza quotidiana sul cantiere, ma la sola presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi. In altri termini, ha sostenuto la Sez. IV, “il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere- dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli”. Pertanto, ha così proseguito la suprema Corte, “anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana e, parallelamente, l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale poiché il coordinatore ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)”.

 

Nel caso in esame, ha così concluso la Sez. IV, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei sopra citati principi rilevando la puntuale verifica, non solo documentale, ma anche diretta, dell'adeguatezza delle prescrizioni previste nel POS e della loro messa in opera, rispetto alle opere previste nel capitolato d'appalto, tra le quali non rientrava l'eliminazione della rete di corda posta a recinzione della parte superiore del campo sportivo e ha pure precisato che dalla documentazione acquisita era pure emerso che, ove erano contemplate opere da eseguire in altezza, era stato previsto l'uso di dispositivi di sicurezza adeguati.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 45853 del 5 ottobre 2017 (u. p. 13 settembre 2017) -  Pres. Romis - Est. Cappello - PM. F.M. - Ric. R.A. - Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non anche il puntuale controllo in cantiere momento per momento delle singole attività lavorative.



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