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Sull’accertamento dell’esistenza di un MOG efficacemente attuato

Sull’accertamento dell’esistenza di un MOG efficacemente attuato
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

27/01/2020

In tema di responsabilità degli enti per reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito accertare preliminarmente l'esistenza di un MOG e che sia stato efficacemente attuato prima dell’accaduto.

È come un messaggio indirizzato ai giudici di merito quello che emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione la quale nell’esercitare la funzione di cassare o meno delle sentenze dagli stessi emesse, coglie spesso l’occasione di fornire degli indirizzi sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Oggetto di questa sentenza e l’art. 5 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica nonché il MOG in materia di salute e sicurezza sul lavoro la cui adozione ed efficace attuazione, consentendo un sistema aziendale per l’adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici, sono idonei, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, ad avere una efficacia esimente della stessa responsabilità amministrativa.

 

Nel caso in esame la suprema Corte, nel decidere su di un ricorso presentato dall’amministratore di una società che era stato condannato nei due primi gradi di giudizio in applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 e in relazione dell’infortunio mortale occorso a un lavoratore nella propria azienda per la violazione di alcune disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ha annullata la sentenza di condanna essendo stata omessa dai giudici una valutazione sui contenuti e sulla idoneità del modello organizzativo ma essendosi gli stessi limitati solo ad effettuare delle considerazioni sul piano operativo di sicurezza svolgendo, si esprime così la suprema Corte, “l'equazione ‘responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro/preposto=responsabilità amministrativa dell'ente" e trascurando invece l'articolata disciplina posta dal D. Lgs. n. 231 del 2001.

 

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, ha precisato la Corte di Cassazione, compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del D. Lgs. n. 231 del 2001 e, nell'evenienza che il modello esista, accertare che lo stesso sia conforme alle norme e che sia stato efficacemente attuato nell'ottica prevenzionale prima della commissione del fatto.

 

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Il fatto e l’iter giudiziario.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale con la quale il preposto di un’impresa edile era stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica e della contravvenzione di cui agli artt. 19, comma 1, lett. a), e 56, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere omesso di esercitare una vigilanza adeguata al fine di assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche e, quindi, condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con assegnazione di provvisionale, e con la quale la società da cui dipendeva, in persona del legale rappresentante, era stata riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies del D. Lgs. n. 231 del 2001, per non avere operato tempestivamente ed efficacemente per prevenire la commissione del reato di omicidio colposo, ha dichiarato non doversi procedere in relazione a uno dei capi di imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, e ha rideterminata la pena nei confronti del preposto riducendola.

 

Con riferimento alla dinamica dell’accaduto era successo che, mentre erano in corso lavori edili di sopraelevazione di un corpo di fabbrica in un edificio pubblico, lavori dati in appalto ad un' associazione temporanea di imprese (A.T.I.), un operaio, che stava conducendo una macchina palificatrice (macchinario atto a perforare il suolo e porre in opera micropali), a causa dell'improvviso crollo della pavimentazione sotto il peso del pesante mezzo, era rimasto schiacciato tra la macchina ed il muro perimetrale dell'edificio e era deceduto quasi sul colpo.

 

L'A.T.I. aveva stipulato con una ditta un contratto di nolo "a caldo", in virtù del quale la stessa forniva in noleggio la macchina perforatrice, da condursi da parte di operai specializzati contestualmente messi a disposizione dalla ditta stessa tra i quali c’era l’operaio infortunato.  La causa dell'infortunio era stata individuata nel cedimento del suolo, che non era stato ricoperto da assi di legno e da lamiere prima del passaggio del pesante mezzo onde impedire il precipitare dello stesso per l'evenienza che il terreno avesse ceduto (a causa della presenza di vuoti sotterranei o di tubazioni o della conformazione del suolo o altro).

 

La responsabilità dell'accaduto era stata addebitata in entrambi i gradi di merito al datore di lavoro dell’operaio, amministratore unico di una s.r.l. e al capocantiere preposto dell’impresa. La colpa dei due imputati era stata individuata, in sintesi, nel non avere fornito ai lavoratori una specifica informativa sull'esistenza di rischi e sulle modalità di prevenzione degli stessi, oltre che nella mancata predisposizione di mezzi idonei a prevenire i rischi e nel non avere altresì esercitato la necessaria vigilanza al fine di assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

 

La società dalla quale dipendeva il lavoratore infortunato è stata invece riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies del D. Lgs. n. 231 del 2001, per non avere operato tempestivamente ed efficacemente per prevenire la commissione del reato di omicidio colposo e, in conseguenza, è stata condannata alla sanzione amministrativa ritenuta di giustizia.

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni.

Hanno ricorso per la cassazione della sentenza, tramite distinti ricorsi affidati a differenti difensori, sia il preposto che la società lamentando sia violazione di legge che difetti di motivazione.

 

Il ricorso nell'interesse del preposto è stato affidato a delle motivazioni. Con un primo motivo il ricorrente ha posto in evidenza che il pericolo di crollo era stato, in realtà, trattato nel piano operativo di sicurezza oltre che affrontato in una riunione di cantiere e che inoltre era risultato dal giornale di cantiere, oltre che dalle dichiarazioni di due testi e del tecnico della prevenzione, il quale aveva affermato di avere trovato, al suo arrivo in cantiere per effettuare il sopralluogo, sia travi di legno che lamiere da utilizzarsi proprio per la movimentazione della macchina palificatrice e alcuni operai, tra i quali l’infortunato. Il ricorrente ha evidenziato, altresì, che non vi era stata prova che si fosse allontanato dal cantiere nella consapevolezza dell'imminenza della movimentazione della macchina palificatrice da parte dell'operaio, il quale aveva agito nell'intervallo della pausa pranzo.

 

La società, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, ha evidenziato nel suo ricorso di avere adottato prima dei fatti un modello di organizzazione, gestione e controllo ex lege n. 231 del 2001, art. 6, elaborato a cura del consiglio di amministrazione e di avere nominato un organismo di vigilanza che aveva svolto correttamente il proprio compito di verificare la corretta applicazione del modello stesso e ha sottolineato altresì che la Corte di Appello aveva omesso di valutare i suoi contenuti e la sua validità essendosi limitata a scarne considerazioni sul P.O.S., ritenuto inadeguato, oltre che sulla inadeguatezza dell'assolvimento di obblighi in maniera puramente formale. La stessa Corte di Appello, inoltre, non aveva tenuto conto che alcuni testi avevano dichiarato che i lavoratori utilizzavano regolari tavole per la distribuzione dei carichi sui solai e sul terreno di fondazione, anche prima del passaggio della macchina palificatrice.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Quanto al ricorso nell'interesse del preposto la Corte di Cassazione ha sottolineato che più operai escussi avevano dichiarato di non avere capito che le tavole, pur presenti, avessero la finalità di salvaguardare la sicurezza personale, essendo convinti che fossero, invece, finalizzate soltanto a non rovinare il pavimento e che l'operaio poi deceduto aveva manovrato la macchina con l'aiuto di un altro operaio presente in cantiere che gli dava indicazioni, e nella piena consapevolezza degli altri operai presenti nessuno dei quali ha trovato azzardato o strano il suo comportamento. Gli stessi avevano dichiarato altresì che quello messo in atto era il modo usuale di agire, avallato anche dal capocantiere-preposto presente a dimostrazione che è mancato un suo efficace controllo e quello della società sul rispetto da parte dei lavoratori delle misure di sicurezza, in violazione, tra l'altro, degli artt. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 231 del 2001. Il  P.O.S., ha inoltre evidenziato la Sez. IV, è risultato essere stato aggiornato solo dopo l’infortunio con la indicazione specifica di tutte le operazioni da attuare per tutelare l'incolumità dei lavoratori, essendo prima sul punto carente e contenendo la versione originaria solo la previsione della necessità di attuare «tutte le accortezze possibili», tuttavia non meglio specificate.

 

In merito al ricorso presentato dalla società la suprema Corte ha sostenuto che è necessario prendere le mosse dalla previsione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2001 secondo il quale l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (lettera a) e (lettera b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) e che l’ente stesso non risponde, invece, se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

 

Sulle nozioni di "interesse" e di "vantaggio" per l'ente nell'accezione di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2001 la Sez. IV ha richiamato la nota pronunzia n. 38343 del 24/04/2014 delle Sezioni Unite secondo cui il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè ai momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito. La Corte suprema ha quindi ulteriormente precisato che il concetto di "interesse" attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post. Alla luce delle sopraindicate considerazioni, ha così proseguito la suprema Corte, occorre quindi accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l'infortunio, rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio.

 

Passando a calare nel concreto i richiamati principi con riferimento al caso di cui al ricorso presentato dalla società, la suprema Corte ha ritenuta fondata la motivazione avente ad oggetto la mancata verifica ad opera dei giudici di merito sulla ricorrenza di un interesse o di un vantaggio per l'ente e, soprattutto, sulla adozione e sulla idoneità del modello organizzativo. La sentenza impugnata, infatti, al di là di un generico richiamo ad una maggiore velocità nell'esecuzione dei lavori, non ha indicato puntualmente quale "interesse" o "vantaggio" sia stato ravvisato nell'agire dell'ente e soprattutto è risultata omessa nella stessa una valutazione sul contenuto e sulla idoneità del modello organizzativo, tema che pure la difesa aveva seriamente posto con l'atto di appello, facendo invece soltanto considerazioni circa il P.O.S. che è cosa ben diversa. Ha sostenuto la Sez. IV in altre parole che i giudici di merito hanno svolto l'equazione "responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro/preposto=responsabilità amministrativa dell'ente", trascurando l'articolata disciplina posta dal D. Lgs. n. 231 del 2001”.

 

In conclusione la Cassazione ha ritenuto di puntualizzare il seguente principio di diritto al quale il giudice del rinvio è tenuto ad attenersi e cioè il principio in base al quale “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto".

 

Dalle suindicate considerazioni è disceso, in definitiva, il rigetto del ricorso proposto dal preposto che è stato condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nonché l’annullamento della sentenza impugnata dalla società limitatamente alla statuizione sulla responsabilità amministrativa dell'ente, con rinvio della sentenza per un nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di provenienza.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 43656 del 28 ottobre 2019 (u.p. 24 settembre 2019) - Pres. Piccialli – Est. Cenci - P.M. Spinaci - Ric. G. T. e C.P.C. srl. - In tema di responsabilità degli enti per reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito accertare preliminarmente l'esistenza di un MOG e che sia stato efficacemente attuato prima dell’accaduto.




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