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La mancata verifica della salute di un lavoratore colto dal malore

La mancata verifica della salute di un lavoratore colto dal malore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

04/02/2019

In tema di infortuni sul lavoro la circostanza che un lavoratore possa trovarsi in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i suoi compiti non elide il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’infortunio.


Due i principi che emergono da questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato da un datore di lavoro condannato per omicidio colposo di un lavoratore dipendente che mentre in un cantiere edile stava trasportando del materiale impegnando delle scale fisse è stato colpito da una insufficienza cardiaca acuta. In tema di infortunio sul lavoro, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, la circostanza che un lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnatogli è un’evenienza prevedibile e come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l’evento infortunistico. La suprema Corte ha ribadito altresì un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale le norme antinfortunistiche servono a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o comunque esposti per un fatto eccezionale e imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati sicché anche un malore non esclude il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro per mancata predisposizione di misure di prevenzione e l’evento.

 

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Il fatto, le sentenze di condanna e il ricorso per cassazione

La Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, appellata dal legale rappresentante di una società, riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminata la pena a suo carico di 2 anni di reclusione concedendo il beneficio della sospensione condizionale. Lo stesso è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2 cod. pen., perché, quale datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nell'inosservanza delle nome concernenti la normativa in materia di sicurezza del lavoro, ha cagionata la morte di un lavoratore, quale dipendente di fatto della menzionata società, dovuta ad insufficienza cardiaca acuta determinata dallo sforzo dal lui compiuto nel trasportare in un cantiere contenitori di detriti.

 

Secondo la ricostruzione fatta dai giudici di merito, il lavoratore è stato colto dal malore mentre trasportava il materiale, percorrendo una scala in muratura di 49 gradini con un dislivello di circa 10 metri, essendo la zona ove si svolgevano i lavori sottoposta alla sede stradale. L'attività, secondo le dichiarazioni rilasciate dagli operai, era iniziata alle 7 e intorno alle 9 è stata effettuata una pausa di circa 15 minuti dopodiché, al primo viaggio in salita, si è verificato il malore. Quanto alle condizioni dell'attività lavorativa, in particolare, il primo giudice ha fatto riferimento al sopralluogo effettuato dall'ispettore del lavoro, intervenuto nel pomeriggio del giorno stesso dei fatti, che aveva segnalato il peso delle cassette oggetto del trasporto, rinvenute sul cantiere, pari a circa 22 kg per quelle contenenti materiale di risulta e più di 40 kg per quelle contenenti sabbione e osservato che la frequenza delle azioni di sollevamento, le modalità di trasporto a spalla e il tempo di riposo di 15 minuti dopo due ore di lavoro erano fuori dai limiti stabiliti dalla normativa vigente. I trasporti effettuati tra le 7 e le 9, in particolare, erano stati diciassette, ciò che ha portato la movimentazione dei carichi fuori dai limiti di legge anche in relazione alla frequenza delle azioni.

 

Quanto poi alle condizioni di salute del lavoratore ed alle cause del decesso la Corte suprema ha posto in rilievo gli esiti della autopsia dalla quale era emerso che la morte era stata causata da uno shock cardiogeno da arteriosclerosi occlusiva marcata di tre vasi coronarici, essendo state peraltro rilevate lesioni cicatriziali di precedenti infarti o insulti ischemici, lesioni che in relazione alla età del soggetto (44 anni) erano indicative di risalente cronica e ipertensione non trattata, patologia su cui uno sforzo può dar luogo ad un'ischemia acuta. E’ stata altresì rilevata una patologia valvolare con lieve prolasso mitralico e lieve ectasia della valvola aortica, lesioni probabilmente secondarie all'ipertrofia ventricolare, pure riscontrata, di notevole grado (27 mm).

 

Avverso la decisione della Corte di Appello l’imputato è ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un primo motivo ha sostenuto che il lavoratore sollevava e trasportava cassette del peso di circa 22 kg ciascuna e dunque rientranti appieno per tipologia nei limiti di legge. Con un secondo motivo lo stesso ha dedotto l'insussistenza del nesso causale tra la morte dell'operaio e l'attività da questi svolta e la ritenuta carenza della visita medica preventiva, con la conseguente necessità di dovere rinnovare l'istruttoria dibattimentale. Ha sottolineato, altresì, che il CTP aveva indicato quale causa della morte un arresto cardiaco inatteso, improvviso ed imprevedibile, non affatto addebitabile all'imputato e che si sarebbe potuto verificare in qualsivoglia momento storico.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha messo in evidenza come la sentenza impugnata, conformemente a quella di primo grado, aveva evidenziato come non fosse stata operata una specifica valutazione dei rischi sulla salute dell'operaio sia in relazione a patologie derivanti dall'attività sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione, essendo stato specificamente richiamato nell'art. 168 del D. Lgs. n. 81/2008 la previsione dell'art. 41 del decreto stesso in merito alla necessità di una preventiva verifica delle condizioni di salute anche in caso di mutamento di mansioni, circostanza che è apparsa da sola sufficiente a porre in relazione l'attività lavorativa affidata al lavoratore, organizzata in violazione dei principi di prevenzione, con il suo decesso univocamente da riconnettersi allo sforzo fisico rilevante e prolungato cui lo stesso era stato sottoposto.

 

La Sez. IV ha quindi ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio” e secondo cui “le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati, sicché anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento”.

 

Ciò posto la Sez. IV ha quindi concluso evidenziando ulteriormente come la sentenza impugnata abbia riportato con scrupolo i motivi di appello ed abbia, in primo luogo, svolto considerazioni di carattere tecnico-scientifico, riportando gli esiti della consulenza tecnica svolta su incarico del Pubblico Ministero, per spiegare sulla base di quali elementi fosse attendibile la tesi che collegava il decesso del lavoratore all'attività lavorativa svolta, elencando una serie di dati emergenti dal complesso quadro probatorio che corroboravano tale impostazione.

 

Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 1465 del 14 gennaio 2019 (u.p. 4 ottobre 2018) - Pres. Piccialli – Est. Ciampi - P.M. Tampieri - Ric. P.N.. - In tema di infortunio sul lavoro la circostanza che un lavoratore possa trovarsi in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i suoi compiti non elide il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’infortunio.

 



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