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Cosa prescrive la normativa in materia di alcol e tossicodipendenza

Cosa prescrive la normativa in materia di alcol e tossicodipendenza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Alcol e droghe

10/10/2016

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sulla normativa in materia di alcol e tossicodipendenza: i divieti, i rischi, i test e la sorveglianza sanitaria.


Milano, 10 Ott – Più volte si è ricordato come l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti di un lavoratore costituisca un pericoloso fattore di rischio aggiuntivo rispetto ai rischi lavorativi già presenti. Un rischio che può minare anche la salute e la sicurezza dei colleghi e di terze persone presenti nei luoghi di lavoro.

 

Proprio per questo motivo e in attesa della futura nuova intesa - relativa agli "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza" – vediamo di riassumere alcuni aspetti normativi vigenti sul tema alcol e tossicodipendenza.



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Per farlo sfogliamo le pagine del volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA), che rappresenta uno strumento di consultazione in grado di favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge.

 

Nel capitolo dedicato all’alcol e alle tossicodipendenze sono riportati innanzitutto alcuni riferimenti normativi.

 

Si ricorda che l'articolo 5 (Disposizioni generali) della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, prevede che il Datore di Lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.

E in relazione al fatto che gli effetti delle sostanze psicotrope amplificano i rischi insiti nell'attività lavorativa, si sottolinea che “l'obbligo generale indelegabile del Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi” (artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) “include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l 'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti”.

 

Il documento si sofferma poi sulla dipendenza da alcol e segnala che il D.Lgs. 81/2008 prevede (art. 41, comma 4) che le visite preventive, periodiche ed in occasione del cambio mansione, siano ‘nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento ...altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza...’.

 

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria

(…)

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

(…)

 

Si indica che all’interno dell’Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 – relativo all’Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche - sono “indicate le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, tra cui:

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente;

- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (carrelli elevatori);

- lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza”.

 

Parliamo ora di tossicodipendenza.

 

Si segnala l’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza ratificata dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 30 ottobre 2007.  Un’intesa che prevede controlli periodici, sull’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, “a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori con mansioni che possono comportare rischi per sé o per i cittadini”.

L’intesa, che di fatto attua le previsioni previste in tal senso dall’articolo 125 del DPR n. 309/1990, “prevede l’effettuazione di test antidroga a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini utenti, esposti al rischio di incidenti gravi e mortali dovuti alla pericolosa condizione di alterazioni per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Tali controlli, i cui costi sono a carico del Datore di Lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio”.

In particolare il provvedimento “si propone di:

- assicurare una efficace prevenzione degli infortuni e degli incidenti, mediante la sospensione temporanea del lavoratore risultato positivo agli accertamenti sanitari;

- favorire il recupero della tossicodipendenza del lavoratore attraverso idonei programmi di riabilitazione aventi l’obbiettivo di reintegrare il lavoratore alle sue vecchie mansioni;

- evitare il passaggio da un uso saltuario di droghe ad uno stato di tossicodipendenza, prevedendo controlli specifici e periodici”.

 

Il documento OPRA sottolinea poi che “non vi è nessun licenziamento per i lavoratori in difficoltà che accettino il percorso di riabilitazione. Infatti, in caso di positività degli accertamenti sanitari, l’accordo prevede che il Datore di Lavoro è tenuto a sospendere il lavoratore dall’espletamento delle mansioni, ma se lo stesso accetta di sottoporsi a percorsi di recupero, fornisce ampie garanzie della conservazione del posto di lavoro”.

 

Il documento si sofferma poi sui vari rischi per la salute del lavoratore correlati all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche abitudinaria o saltuaria, e ricorda, ad esempio, che l’interazione dell’alcol con alcune sostanze chimiche “può alzare il rischio di malattie professionali. Ad esempio, il consumo di alcol associato all’esposizione a metalli, a pesticidi o a solventi può provocare danni al fegato e al sistema nervoso, mentre se associate alle basse temperature le bevande alcoliche possono provocare patologie da raffreddamento e se consumate nel corso di attività rumorose possono essere fonte di danni all’apparato uditivo”.

 

Si segnalano, in conclusione, anche gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria.

 

Si indica che la sorveglianza sanitaria è “effettuata dal medico competente, di norma con periodicità annuale”. E “qualora il medico competente ravvisi la necessità che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le Tossicodipendenze della ASL competente per territorio”. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento, senza giustificato motivo, “il Datore di Lavoro è tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni per le quali l’accertamento è previsto, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza”.

 

 

Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).

 

Anticipazioni sulla futura Intesa in materia di alcolici e sostanze stupefacenti.

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sulla prevenzione dei rischi correlati all’assunzione di alcol e droghe

 

 

 

RTM



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Rispondi Autore: Giampaolo Ceci - likes: 0
15/10/2016 (12:57:44)
Leggo:"si sottolinea che “l'obbligo generale indelegabile del Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi” (artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) “include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l 'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti”.

Come dire che il datore di lavoro DEVE interessarsi anche se il lavoratore mangia troppo peperoncino o va aletto tardi perché il bruciore di stomaco o lo scarso riposo potrebbe interagire con le sue "normali" attività lavorative.
Francamente caricare il datore di lavoro di analizzare quali siano le "errate abitudini personali del lavoratore" mi pare un po'troppo.
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0
17/10/2016 (09:10:01)
Diaciamo che se il tuo lavoratore arriva sempre addormentato e ha mansioni a rischio è meglio che ti interessi di cosa fa la notte e gli imponi un cambio di abitudini. Ne va della sua sicurezza!
Rispondi Autore: Basma Khiari - likes: 0
28/04/2020 (08:06:27)
Sono una mamma sola devo aiutare mio figlio miautate per favore nn ce la faccio più motivo alcol il mio numero 3497342152 grazie
Rispondi Autore: alexandra08/83 - likes: 0
02/06/2021 (15:54:28)
Salve. come invece funziona nel caso del accertamento per abuso di alcool, vera e propria ctu predisposta dal tribunale dei minorenni al genitore di un minorenne? grazie

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