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I quesiti sul decreto 81: sulla sospensione dell’attività

I quesiti sul decreto 81: sulla sospensione dell’attività
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

19/12/2018

I criteri in base ai quali il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è tenuto ad adottare nel cantiere il provvedimento di sospensione delle attività lavorative.

Quesiti

Esistono delle norme o delle linee guida nelle quali siano indicati i casi in cui un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sia tenuto, in applicazione dell’art 92 comma 1 lettera f) del D. Lgs n. 81/2008, a sospendere le lavorazioni in un cantiere edile in presenza di pericoli gravi ed imminenti?



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Risposta

Il quesito perviene ovviamente da un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili che chiede di sapere se ci sono riferimenti normativi che precisino quali siano le situazioni di pericolo gravi e imminenti in presenza delle quali lo stesso, una volta riscontrati, è tenuto a sospendere le attività lavorative delle imprese fino a quando non verifichi che le imprese stesse non abbiano attuate le misure di adeguamento per regolarizzare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Il provvedimento di sospensione al quale fa riferimento il lettore che ha formulato il quesito è quello che si legge nell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il quale sono stati fissati gli obblighi a carico dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori (CSE) e con il quale al  comma 1 è stato stabilito che:

 

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) ................................;

b) ................................;

c) ................................;

d) ................................;

e) ................................;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”,

 

in violazione del quale, alla luce dell’art. 158 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il CSE è punito con con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.

 

(…)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Ing. Gerardo Porreca - I quesiti sul decreto 81 - I criteri in base ai quali il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è tenuto ad adottare nel cantiere il provvedimento di sospensione delle attività lavorative.

 



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