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Decreto 81/08: obbligo di garantire il miglioramento della sicurezza

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Approfondimento

17/09/2008

Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, un principio generale del D.Lgs. 81/08 ma anche un obbligo operativo: l'omissione del programma, all’interno del documento di valutazione dei rischi, comporta conseguenze penali. Di R. Dubini.

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Garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: principio generale e obbligo operativo. Di Rolando Dubini, avvocato, tratto da Le guide di Dada.net.
 
Il decreto legislativo n. 81/2008, sulla scorta anche della direttiva europea quadro n. 391/89 e rafforzando la filosofia del d.lgs. n. 626/94, insiste in più disposizioni sulla centralità del programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, che il datore di lavoro deve costantemente garantire nel tempo di svolgimento delle diverse attività lavorative:
 
“Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
 q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
 
 
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Non solo tale principio del miglioramento continuo viene affermato a livello definitorio, ma viene definito come una delle misure fondamentali di tutela dei lavoratori:
 
“Art. 15. Misure generali di tutela
 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
 t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi”.
 
Infine l'art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi - lo conferma come uno degli elementi fondamentali e costitutivi del documento di valutazione dei rischi lavorativi, laddove ricorda che detto documento deve, tra l'altro, contenere “c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.
 
Anche l'art. 35 - Riunione periodica – prevede al comma 2 che almeno una volta all'anno nelle aziende con più di 15 dipendenti deve essere discusso il documento di valutazione dei rischi, tra cui il programma di miglioramento di cui all'art. 28 comma 1 lett. c) e al successivo comma 3 è previsto che “nel corso della riunione possono essere individuati: (...) b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Va poi ricordato che l'omissione del programma che garantisce le misure opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza di cui all'art. 28 c. 1 lett. c del d.lgs. n. 81/2008 è punita dall'art. 55 comma 3 con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro, che non è soggetta a prescrizione dell'Asl, e che richiede l'ausilio di un difensore in sede penale onde proporre istanza di oblazione penale ex art. 162 bis del codice penale.
 
Rolando Dubini
 
Nota: si veda anche la proroga al 1° gennaio 2009 dell'adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove indicazioni contenute nel D.Lgs. 81/08, prevista dalla LEGGE 2 agosto 2008, n. 129 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”.
 
 
 


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Rispondi Autore: ing vincenzo raneri - likes: 0
06/04/2010 (21:30)
Egr. avvocato
Per la elaborazione del documento di valutazione di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n.81/2008, mutuando anche la struttura logica della OHSAS 18001, inizio con una valutazione della conformità legislativa (con la logica SI o NO, dato che non è possibile valutare diversamente una situazione non conforme !)
Quindi , dando per scontata la conformità legislativa, passo all'analisi dei rischi operativi residui.

Pertanto, le misure di prevenzione e protezione non sono altro che la eliminazione delle non conformità nel primo caso e nella attuazione di comportamenti e procedure nel secondo caso.

Le "misure ritenute opportune a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza", per me sono solo quelle misure di controllo periodico della stato degli adempimenti, adeguamenti ed attuazione delle misure come sopra definite ed individuate.

Attraverso il suddetto controllo periodico, possono essere individuate le eventuali non conformità alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate ai sensi dell’articolo 28 comma 2 lettera b, da attuare magari con singole azioni che seguono una propria programmazione.

In questo modo il documento può essere inteso come quel corpo di regole interne, definite dall’RSPP sulla base della legislazione di riferimento, per ottenere la tutela della salute e la sicurezza dell’organizzazione, da parte dei soggetti destinatari degli obblighi, i quali hanno il solo compito non solo di attuare, ma anche di monitorare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate nel “Documento”

Una impostazione che prevede all'interno del documento di valutazione la definizione dettagliata di tutte le non conformità, per potere poi potere (e dovere) definire il "programma dei miglioramenti": infatti, ogni giorno successivo la configurazione delle non conformità potrebbe mutare moltissime volte, rendendo il documento di valutazione rapidamente non adeguato alla mutevole realtà, dovendolo adeguare ad ogni rimozione di non conformità o ad ogni rilevazione di nuove non conformità".

Desidererei avere una sua illustre opinione e se c’è qualcosa di sbagliato nel mio ragionamento.
Ringrazio e saluto
Ing Vincenzo RANERI

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