Gli insegnanti e gli infortuni sul lavoro: i rischi emergenti
Come ricordato anche dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA), in relazione alla campagna europea “ Lavoro sano e sicuro nell’era digitale”, con l’evoluzione delle nuove tecnologie e della connettività anche nel mondo dell’istruzione possono emergere rischi emergenti in grado di impattare negativamente sulla salute e sul benessere degli insegnanti. Su questo tema pubblichiamo oggi un contributo di un nostro lettore, Valerio Frioni, che è docente nella scuola superiore statale di secondo grado e da anni si occupa di sicurezza sul lavoro come RSPP, consulente e formatore. Il contributo – dal titolo “Insegnanti ed infortuni sul lavoro: rischi emergenti” – analizza in particolare le conseguenze della grande diffusione, e spesso uso improprio, degli smartphone da parte degli studenti, con attenzione anche alla prevenzione e ai profili di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Insegnanti ed infortuni sul lavoro: rischi emergenti
Introduzione
Sicurezza e salute sul lavoro costituiscono un ambito multidisciplinare ed in continua evoluzione così come emerge da quanto accade nel mondo della scuola, dove docenti ed operatori scolastici stanno affrontando nuovi disagi nello svolgimento del proprio lavoro.
L’enorme diffusione degli smartphone nella società attuale ha determinato la loro presenza nelle aule scolastiche, perché in dotazione della quasi totalità degli studenti, nonché del personale scolastico docente.
In questa sede vogliamo provare ad analizzare una sfaccettatura per nulla considerata nel ricco dibattito sull’utilizzo di questi apparecchi elettronici, ovvero i potenziali danni per la salute e la sicurezza che si possono generare per i docenti.
Pericoli per la salute e sicurezza
La presenza degli smartphone nella disponibilità degli studenti può determinare i seguenti pericoli per la salute e la sicurezza degli insegnanti:
• aumento del carico di lavoro, costretti, unitamente al proprio compito didattico-educativo, ad un maggiore richiamo all’attenzione dei loro discenti;
• aggiunta di un fattore di stress persistente nella gestione dell’aula;
• violazione della privacy, diffamazione sui social-network, cyber-bullismo, causati da un utilizzo improprio degli smartphone da parte degli studenti.
Possibili danni
I danni possibili che ne possono risultare a carico degli insegnanti sono:
• stress e sollecitazioni eccessive che possono contribuire a determinare condizioni di depressione o burnout;
• maggiori sollecitazioni sulle corde vocali;
• danno d’immagine, biologico, morale-esistenziale e di reputazione nei casi di utilizzo “illecito” dello smartphone da parte degli studenti.
Salvaguardia della personalità morale
È bene soffermarsi sull’ultimo dei possibili danni indicati, poiché la salvaguardia della personalità morale del lavoratore (docente), non corrisponde sempre e solo al danno biologico (cioè la perdita che causa pregiudizio fisico e/o psichico).
Il danno per la lesione della personalità morale ha una portata più estesa del danno biologico e può realizzarsi anche in assenza di detrimento all’integrità psico-fisica del lavoratore.
Esemplare l’episodio avvenuto in una scuola di Rovigo (nel 2022), nel quale un’insegnante di un istituto tecnico, durante lo svolgimento della sua attività, venne ferita lievemente da studenti che la colpirono con pallini sparati da una pistola ad aria compressa, gli stessi filmarono la scena con gli smartphone e diffusero il video sui social network determinando un danno morale-esistenziale enorme per la docente.
La valutazione dei rischi
L’atto fondamentale prescritto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 consiste nella valutazione dei rischi; in particolare negli artt. 17 e 28 si declina l’obbligo per il datore di lavoro (dirigente scolastico) di valutare tutti i rischi.
«Ci chiediamo, peraltro, se debbano essere valutati tutti i rischi causati dal lavoro ovvero tutti i rischi durante il lavoro? A dare la risposta è l’art. 28, comma 2, lettera a), d.lgs. 81/08, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”» (Guariniello, 2018).
Si comprende bene come debbano essere valutati tutti i rischi che si prospettano durante l’attività lavorativa (non necessariamente a causa dell’attività lavorativa): come lo sono quelli derivanti dai pericoli generati dagli smartphone.
I rischi derivanti dai pericoli descritti in precedenza non possono essere considerati né generici né elettivi ma ormai specifici dell’ attività lavorativa dell’insegnante.
Ci si aspetta quindi che i dirigenti scolastici all’interno dei loro DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) tengano in debito conto il fattore di rischio rappresentato dagli smartphone, senza poter disconoscere i numerosi fatti di cronaca che ne rendono ineludibile una valutazione, con la conseguente implementazione di misure preventive.
È doveroso sottolineare con chiarezza, come una misura preventiva del rischio da “utilizzo improprio” dello smartphone concretizzata in una comunicazione/circolare scolastica emessa dal dirigente, non rispetta il disposto dall’ art. 2087 c.c., ovvero l’applicazione del principio della cosiddetta “massima sicurezza tecnologicamente fattibile” da parte del datore di lavoro.
Oggigiorno le possibilità tecniche-organizzative per impedire l’utilizzo degli smartphone sono presenti e non futuribili, per esempio: le custodie “isolanti” (sistema Yondr), applicazioni/software in grado di inibire temporaneamente l’utilizzo dei “telefonini” se non più banalmente armadietti chiusi a chiave da tenere nelle aule per custodire gli apparecchi.
Profili di responsabilità
La responsabilità del datore di lavoro, definita dall’ art. 2087 del codice civile (oltre che dal d.lgs. 81/08) contestualizzata alla presenza di apparecchi tecnologici, come anche gli smartphone, impone nuovi strumenti di tutela del lavoratore in un contesto professionale in evoluzione. Il dirigente scolastico nella veste di datore di lavoro è responsabile della gestione non solo dei classici rischi professionali di settore ma anche della prevenzione di tutte quelle situazioni che possono portare alla commissione di un reato ai danni di un proprio collaboratore quale il docente.
In uno dei suoi numerosi pronunciamenti la Suprema Corte ( Cass. Pen., 29 settembre 2006, n. 32286) precisa che, «in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma 2, c.p.».
Cosa si intende con il “meccanismo reattivo” previsto dall’art. 40, comma 2 del codice penale? «Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».
Traducendo questa argomentazione nel linguaggio della quotidianità scolastica, quando un docente subisce un danno durante il suo lavoro, determinato da un utilizzo improprio (riprese audio e/o video non autorizzate, diffusione delle stesse sui social network con commenti diffamatori) dello smartphone da parte di uno o più studenti, ci possono essere le condizioni per una chiamata in corresponsabilità del dirigente scolastico in virtù della sua posizione di garanzia a protezione del bene giuridico incolumità fisica e salvaguardia della personalità morale.
Si ricordi inoltre, che vengono considerati infortuni in occasione di lavoro quelli causati da fatti delittuosi di terzi se «il fatto ha trovato incentivo o è stato alimentato da un quid pluris inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa» (INAIL circolare del 8 luglio 1999).
Conclusioni
Gli insegnanti sono parte trainante del percorso educativo e formativo degli studenti, contribuendo alla realizzazione del diritto all’istruzione delle nuove generazioni.
Data questa premessa, se si vuole ragionare sulla creazione, nella scuola, di spazi pedagogici mirati all’utilizzo responsabile degli smartphone e del web, ebbene questo potrebbe essere svolto in modo circostanziato, utilizzando le ore di insegnamento delle “tecnologie informatiche” e quelle dedicate all’educazione civica. Mentre se si accetta una presenza indiscriminata di queste apparecchiature accese e pronte all’utilizzo durante tutte le ore di svolgimento delle attività scolastiche, si indebolisce, in modo sostanziale, un diritto altrettanto importante che è quello alla tutela dell’integrità psico-fisica e la salvaguardia della personalità morale dei docenti.
Valerio Frioni
Riferimenti normativi e bibliografici
1) Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2002), “Factsheet 22 – Stress legato all’attività lavorativa”.
2) Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2003), “Factsheet 47 – Prevenzione della violenza sul personale nel settore dell’istruzione”.
3) Avallone F., Paplomatas A. (2005), “Salute organizzativa. Psicologia del benessere nei contesti lavorativi”, Raffaello Cortina Editore.
4) Bombardieri M., Simoni C. (2021), “Stare bene a scuola”, Editore Erickson.
5) Codice Civile (1942).
6) Codice Penale (1930).
7) Corte di Cassazione Penale Sezione IV (16 giugno 1995), “Sentenza n. 6944”.
8) Corte di Cassazione Penale Sez. VI (29 settembre 2006), “Sentenza n. 32286”.
9) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
10) Frioni V. (2024), “Gli smartphone nelle aule scolastiche: una potenziale causa di danni per la salute e la sicurezza dei docenti”, pubblicato su Rivista “Il Notiziario sulla Sicurezza”, VM Editore (numero maggio/giugno 2024).
11) Guardavilla A. (2022), “ In cosa consiste la massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, PuntoSicuro.
12) Guariniello R. (2018), “Molestie e violenza anche di tipo sessuale nei luoghi di lavoro”, Wolters Kluwer Editore.
13) INAIL (1999), Circolare 8 luglio 1999, “Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”.
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Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0 | 17/09/2024 (08:55:00) |
Buon giorno. Non so, per mia ignoranza, se gli insegnanti della scuola materna possano essere inserii nella categoria degli "insegnanti". Ove ciò fosse mi appare una grave lacuna non avere inserito il rischio (che rischio NON è in quanto il danno è quasi certo e pertanto saremmo già alla fase successiva della malattia professionale) da Movimentazione manuale dei carichi che, in questo caso è costituito dai bambini che devono essere presi in braccio particolarmente nei primi giorni. Resto in attesa di chiarimenti e correzioni. PER la Segreteria PUNTO SICURO continui a NON ricevere gli aggiornamenti in caso di commenti. Grazie |
Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0 | 17/09/2024 (09:00:27) |
Mi sono documentato (avrei dovuto farlo prima e mi scuso) gli insegnanti della Scuola Materna si chiamano "maetri d'asilo". Pertanto NON rintranti nell'analisi. Ma una citazione, attesa la gravità del problema, poteva anche starci |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 18/09/2024 (16:25:51) |
Sebbene l'analisi sia ben strutturata, mancano dati empirici o studi quantitativi che dimostrino oggettivamente quanto l'uso improprio degli smartphone contribuisca agli infortuni degli insegnanti. Un approccio basato su evidenze empiriche avrebbe rafforzato le tesi proposte. L'articolo si concentra quasi esclusivamente sui docenti, mancando un’analisi delle dinamiche studentesche che portano all'uso improprio degli smartphone. Un'esplorazione delle cause psicologiche e comportamentali potrebbe offrire una visione più completa e aiutare a sviluppare strategie preventive. Il suggerimento di usare ore di "tecnologie informatiche" e "educazione civica" per promuovere un utilizzo responsabile degli smartphone appare un po' superficiale. Sarebbe utile un approfondimento su strategie educative specifiche, come programmi di educazione digitale. L'approccio dell'autore alla responsabilità del dirigente scolastico è molto rigoroso. Sebbene sia importante garantire la sicurezza, un controllo totale sull’uso degli smartphone da parte degli studenti è difficile da attuare, nonostante le misure preventive suggerite. |