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Come migliorare la prevenzione incendi per le attività scolastiche

Come migliorare la prevenzione incendi per le attività scolastiche
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Istruzione

15/02/2024

Un nuovo documento Inail si sofferma sulla regola tecnica verticale V.7 del Codice di prevenzione incendi con riferimento alle le attività scolastiche. La normativa, il doppio binario e le regole tecniche verticali.

Roma, 15 Feb – Continua la collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’elaborazione e pubblicazione di documenti connessi al rischio incendio nei luoghi di lavoro e all’applicazione del Codice di prevenzione incendi, contenuto nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015.

 

Il nuovo documento pubblicato nei giorni scorsi, intitolato “Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7” affronta la progettazione di un’attività scolastica, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il DM 26 agosto 1992 (regola tecnica verticale tradizionale precedente al successivo Codice) che secondo la V.7, la nuova regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice di prevenzione incendi.

 

 

Nel documento si segnala che a seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – come indicato nell’introduzione del documento – “ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV di tipo trasversale o di servizio (applicabili a più attività, V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate”.

 

Nel presentare il documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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La normativa per la prevenzione incendi e le regole tecniche pubblicate

Il documento – pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail e a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Sergio Inzerillo, Michele Mazzaro, Emanuele Gissi, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (CNI) e Chiara Crosti – fornisce nell’introduzione alcune informazioni di base sulla normativa per la prevenzione incendi.

 

Si sottolinea, ad esempio che “la progettazione della sicurezza antincendio nelle attività soggette alle visite ed ai controlli dei Vigili del Fuoco, finalizzata alla riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e alla limitazione delle relative conseguenze, è sancita dal d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151 e, se luoghi di lavoro, è assoggettata anche alle previsioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza)”. E questa progettazione si basa sulla “preliminare valutazione del rischio d’incendio e può seguire un approccio progettuale di tipo prescrittivo o di tipo prestazionale.

 

E se la progettazione antincendio può, quindi, essere “effettuata elaborando soluzioni tecniche flessibili e aderenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle attività esaminate (metodologia prestazionale)”, il “ Codice di prevenzione Incendi” privilegia l’approccio flessibile e si propone come “promotore del cambiamento e in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative”.

 

Si segnala poi che con il d.m. 12 aprile 2019 “viene esteso il campo di applicazione delle attività progettabili con il ‘Codice’ ed eliminato per molte attività il cosiddetto ‘doppio binario’, ovvero la possibilità di scelta, da parte del progettista, tra l’applicazione delle normative tradizionali preesistenti rispetto al Codice e l’approccio prestazionale costituito da quest’ultimo”.

 

Si indica poi che, alla data di pubblicazione del documento Inail, “le varie RTV emanate e ricomprese nel testo coordinato del Codice sono le seguenti:

  • d.m. 8 giugno 2016: V.4 “Uffici”
  • d.m. 9 agosto 2016: V.5 “Attività ricettive turistico - alberghiere”
  • d.m. 21 febbraio 2017: V.6 “Attività di autorimessa”
  • d.m. 7 agosto 2017: V.7 “Attività scolastiche”
  • d.m. 23 novembre 2018: V.8 “Attività commerciali”
  • d.m. 14 febbraio 2020: aggiornamento dei Capp. V.4, V.5, V.6, V.7, V.8
  • d.m. 6 aprile 2020: V.9 “Asili nido”, correzione refusi nei parr. V.4.2, V.7.2 e tab. V.5-2
  • d.m. 15 maggio 2020: aggiornamento del Cap. V.6 “Attività di autorimessa”
  • d.m. 10 luglio 2020: V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati”
  • d.m. 29 marzo 2021: V.11 “Strutture sanitarie”
  • d.m. 14 ottobre 2021: V.12 “Altre attività in edifici tutelati”
  • d.m. 30 marzo 2022: V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili”
  • d.m. 19 maggio 2022: V.14 “Edifici di civile abitazione”
  • d.m. 22 novembre 2022: V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”

E ulteriori RTV “sono in fase di pubblicazione, notificate alla Commissione europea, o allo studio dei quadri dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

 

La nuova pubblicazione, il caso studio e la normativa applicabile

Con questa collana di pubblicazioni, dopo quelle dedicate alle Sezioni S ed M del Codice di prevenzione incendi, si focalizza l’attenzione sulla Sezione V con un approccio pratico, fondato sullo sviluppo di casi studio (attraverso questa collana abbiamo già parlato, ad esempio, di V.4 Uffici o V.6 Autorimesse).

Un caso studio “consiste nella descrizione di una situazione realistica, a partire dalla quale si intenderebbe sviluppare nel lettore le capacità analitiche necessarie per affrontare, in maniera sistematica, una situazione reale, nella sua effettiva complessità”.

L’obiettivo specifico del ricorso al caso studio non è quello di “risolvere un problema, bensì di fornire al lettore strumenti pratici volti ad affrontare le varie problematiche reali e ad inquadrare le stesse nel contesto del protocollo fornito dal Codice".

 

Ricordiamo poi che per la progettazione di un’attività scolastica è ancora possibile – per questa tipologia di attività, “fino all’abrogazione delle RTV tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto ‘doppio binario’” - seguire due strade, alternative fra loro:

  • applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.;
  • applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 7 agosto 2017 e s.m.i. (con riferimento anche alle modifiche intervenute con il d.m. 14 febbraio 2020 e d.m. 6 aprile 2020): V.7 “Attività scolastiche”.

 

Una volta individuata una delle due scelte progettuali, “occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari”.

 

L’indice del documento Inail

Riportiamo, in conclusione, l’indice del nuovo documento “Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7”.

 

Introduzione

Obiettivi

Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi

Attività scolastiche - la normativa applicabile

Il d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.

La Regola Tecnica Verticale V.7

 

Caso studio: ristrutturazione di un complesso scolastico esistente

Descrizione

Progettazione antincendio con il d.m. 26 agosto 1992 e s.m.i.

 

Riferimenti normativi

Classificazione

Caratteristiche costruttive

Ubicazione - Accesso all’area

Separazioni - Comunicazioni

Comportamento al fuoco

Resistenza al fuoco delle strutture

Reazione al fuoco dei materiali

Sezionamenti

Compartimentazione

Scale

Ascensore

Misure per l’evacuazione in caso di emergenza

Affollamento

Capacità di deflusso

Sistema di vie di uscita

Larghezza delle di vie di uscita

Lunghezza delle di vie di uscita

Larghezza totale delle uscite di ogni piano

Numero delle uscite

Spazi a rischio specifico

Classificazione

Spazi per esercitazioni

Spazi per depositi

Servizi tecnologici

Impianti di produzione di calore

Impianti di condizionamento e ventilazione

Spazi per servizi logistici (mensa)

Impianti elettrici

Generalità

Impianto elettrico di sicurezza

Sistemi di allarme

Generalità

Tipo di impianto

Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi

Generalità

Rete idranti

Estintori

Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi

Segnaletica di sicurezza

Norme di esercizio

 

Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale

 

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

 

Riferimenti normativi

Classificazione dell’attività

La metodologia generale

Scopo della progettazione

Obiettivi di sicurezza

Valutazione del rischio d’incendio per l’attività

Valutazione del rischio residuo

Attribuzione dei profili di rischio

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Individuazione delle soluzioni progettuali

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Soluzione alternativa per la resistenza al fuoco delle strutture (par. V.7.4.2 e par. S.2.4.8)

Compartimentazione

Progettazione dei compartimenti antincendio

Realizzazione dei compartimenti antincendio

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio

Ubicazione

Comunicazioni tra attività

Soluzione alternativa per la quota della palestra (par. V.7.4.3 e S.3.4.3)

Esodo

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo

Requisiti antincendio minimi per l’esodo

La progettazione del sistema d’esodo

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo

Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

GSA nell’attività in esercizio

GSA in emergenza

Controllo dell’incendio

Estintori d’incendio

Rete di idranti

Rivelazione ed allarme

Controllo fumi e calore

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1)

Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)

Sezione V - Regole tecniche verticali

Cap. V.1 Aree a rischio specifico

Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Cap. V.3 Vani degli ascensori

 

Confronto tra gli esiti delle due progettazioni

 

Considerazioni a commento

 

Bibliografia

Fonti immagini

 

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività scolastiche. La Regola Tecnica Verticale V.7”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Sergio Inzerillo, Michele Mazzaro, Emanuele Gissi, Tarquinia Mastroianni, Piergiacomo Cancelliere e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Marco Di Felice (CNI) e Chiara Crosti – Collana Ricerche - edizione 2024 (formato PDF, 29.02 MB).

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ La prevenzione incendi per le attività scolastiche: RTV V.7”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'interno - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 

Ministero dell'interno - Decreto 7 agosto 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

 


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