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La sicurezza non termina con… il lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

06/07/2006

Una recente sentenza della Corte di Cassazione sulla responsabilità dell’appaltatore di opere edili in caso di infortunio a terzi.

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L’appaltatore di lavori edili è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della propria attività, tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona. Tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora, pur ultimati i lavori, egli conservi il controllo dell’area, ma soprattutto “si concreta nell’obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo, derivando da ciò colpa consistita sia in grave negligenza che in grave imprudenza”.

Lo ha sostenuto la Corte di Cassazione, nella sentenza 14817 del 2 marzo 2006, con la quale U.R., titolare di una impresa incaricata della tinteggiatura esterna di un fabbricato condominiale, è stato ritenuto responsabile della morte di una donna, caduta da un balcone lasciato senza protezione alcuna. Gli operai della ditta avevano infatti rimosso le assi di legno fissate sui montanti del parapetto, in attesa che altra impresa, a tal fine incaricata, apponesse le nuove ringhiere.

U.R. sarebbe stato liberato dall’obbligo di custodia, “solo se fossero iniziati i lavori di apposizione delle ringhiere ai balconi, con subentro nell’esecuzione delle opere da altra impresa, che avrebbe assunto a proprio carico l’osservanza delle cautele per evitare i danni a dipendenti e a terzi”.

Inoltre il fatto che l’incidente sia avvenuto a distanza di 24 giorni dal termine dei lavori “non fa altro che aumentare il livello di colpa” di U.R. “che ha lasciato per un così lungo periodo i balconi privi di protezione, rendendo ovviamente più probabile il verificarsi di danni alla persona.”

 

 


 


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