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Nuova normativa europea sui residui di pesticidi negli alimenti

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza alimentare, HACCP

11/11/2008

Fitofarmaci (LMR): fissati su scala comunitaria i livelli massimi di residui per i prodotti animali e vegetali destinati all’alimentazione. Maggior tutela per i consumatori grazie al Regolamento 396/2005/CE e successive modifiche.

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Riportiamo un articolo comparso nella newsletter dell’Arpat (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) circa la nuova normativa a livello europeo nel controllo ufficiale degli alimenti.

Nell’ambito dell’Unione Europea, la produzione ed il consumo delle derrate agricole, costantemente minacciate da organismi nocivi, con effetti negativi sia sulle rese che sulla qualità dei prodotti stessi, riveste una grande importanza. Uno dei metodi più diffusi per la protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali dall’azione di tali organismi, è costituito dal trattamento con prodotti fitosanitari.

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L’impiego di questi prodotti, contenenti sostanze attive ad diversa azione fitoiatrica, può avere come conseguenza la presenza di residui nei prodotti trattatati, negli animali nutriti con tali prodotti e nel miele prodotto da api esposte a queste sostanze. Al momento dell’immissione in circolazione nell’UE, tuttavia, i prodotti destinati all’alimentazione non devono contenere residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari superiori ai limiti massimi di residui (LMR) fissati per legge.

I valori di LMR, stabiliti per ciascuna combinazione sostanza attiva/prodotto, sono fissati e valutati, al momento della loro autorizzazione, in modo da garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori. Il rispetto di tali limiti è assicurato dal corretto impiego, secondo le modalità riportate nelle etichette autorizzate.

In passato, per diversi fitofarmaci, l'Unione europea aveva stabilito dei livelli massimi attraverso l’emanazione di direttive, che potevano essere recepite dagli Stati membri nella loro totalità o stabilendo in maniera autonoma limiti propri. In conseguenza di ciò, residui non tollerati in un Paese, perché superiori al limite fissato, in un altro erano invece considerati accettabili, così come per talune sostanze non esisteva alcun limite.

Poiché valori di LMR disomogenei, fissati a livello nazionale, potevano costituire un ostacolo agli scambi commerciali, nell’interesse di favorire il buon funzionamento del mercato interno europeo e quello con i Paesi Terzi, nonché di conseguire un più efficace utilizzo delle risorse nazionali, è stato ritenuto opportuno

fissare su scala comunitaria i livelli massimi di residui per i prodotti di origine vegetale e animale, facendo riferimento alle buone pratiche agricole.

A far data dal 1° settembre 2008 sono quindi entrati in vigore, direttamente e contemporaneamente in tutti gli stati membri, il Regolamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 ed i Regolamenti ad esso collegati: il Regolamento (CE) n° 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, il Regolamento (CE) n° 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 ed il Regolamento (CE) n° 839/2008 della Commissione del 31 luglio 2008. Tali regolamenti raccolgono e armonizzano in un unico testo i nuovi LMR delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione.

Nonostante gli aspetti positivi di questa nuova normativa, l'applicazione di tali regolamenti non risulta scevra da criticità. La prima riguarda il fatto che non é ancora stata abrogata la normativa nazionale (D.M. della Salute 27/08/2004 con le 19 modifiche successive) e pertanto rimangono in vigore tutte le parti non definite dai Regolamenti, con alcune discordanze tra le misure previste dalle due normative, con conseguenti incertezze su come procedere in caso di superamento dei limiti previsti dai regolamenti o dalle normative precedenti.

La seconda evidente criticità è legata al campo di applicazione. Infatti, la normativa europea non si applica ai prodotti legalmente fabbricati o importati nella Comunità prima del 1° settembre 2008.

Il Ministero della Salute, sollecitato da più parti circa la definizione di "legalmente fabbricati o importati" (fabbricati traduzione dall'inglese produced), si è sempre espresso, attraverso circolari, supportato anche dal parere della Commissione Europea, dichiarando che, in tale definizione, sono compresi i prodotti che hanno subito trattamenti con prodotti fitosanitari prima dell'entrata in vigore dei limiti stessi.

Lo stesso Ministero precisa che le informazioni utili per stabilire l’epoca del trattamento è l’esame del “quaderno di campagna” (art. 42 - DPR 290/2001). Tale verifica è puramente teorica, in quanto il controllo del "quaderno di campagna" aziende non è facilmente attuabile e di difficile fruizione, comunque verificabile soltanto a livello locale e non nazionale né tanto meno comunitario.

La conseguenza più evidente è quindi l’impossibilità di sapere la data di trattamento dei campioni sottoposti al controllo, che rimane pertanto argomento di discussione. Ci potremmo ritrovare ad esempio anche a valutare campioni prelevati ben oltre la data di entrata in vigore del Regolamento, ma trattati prima del 1° settembre 2008 e quindi fuori dal campo di applicazione della norma europea.

Sul sito dell’Unione Europea, dedicato ai limiti massimi di residui di fitofarmaci negli alimenti, sono disponibili i testi dei Regolamenti ed una banca dati per la ricerca dei limiti definiti dai Regolamenti (CE) n° 149/2008 e n° 83972008.
 
 
 
 
 
Fonte: ARPAT.


 
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Rispondi Autore: Pietro - likes: 0
15/06/2013 (16:47:31)
Mi sarebbe gradito sapere se in attesa del parere favorevole dell'asl un rivenditore puo' vendere fitofarmaci. il rivenditore da abilitazione alla vendita, i locali sono a norma e ci sono tutti i presupposti affinche' i fitofarmaci vengono custoditi a normativa europea. il punto e' che l'asl non ha ancora effettuato il sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei fitofarmaci stessi. grazie

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