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Modello 231 nelle aziende: efficacia esimente e capacità preventiva

Modello 231 nelle aziende: efficacia esimente e capacità preventiva

Autore: Alessandro Mazzeranghi

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

07/06/2017

Della idoneità dei modelli organizzativi esimenti ex art. 25septies, D.Lgs. 231/2001. Qual è la situazione nelle aziende? A cura di Alessandro Mazzeranghi.

Modello 231 nelle aziende: efficacia esimente e capacità preventiva

Della idoneità dei modelli organizzativi esimenti ex art. 25septies, D.Lgs. 231/2001. Qual è la situazione nelle aziende? A cura di Alessandro Mazzeranghi.


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Decreto Legislativo 231 del 2001 - Ruoli e responsabilità - 4 ore
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Corso di formazione sul D.Lgs. 231/2001: ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti. La formazione obbligatoria sulla responsabilità amministrativa delle società per amministratori e dipendenti.
 

Manca poco al compimento dei dieci anni dalla introduzione dei reati di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime con violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno del catalogo di reati previsti come reati presupposto nel D.lgs. 231/2001.

 

Nello spiegare le caratteristiche della parte di modello relativo all’articolo 25 septies l’articolo 30 dice che il modello deve essere adottato, idoneo ed efficacemente attuato. Qui di seguito voglio tristemente soffermarmi sulla idoneità del modello, o meglio dei modelli che normalmente trovo nelle aziende. E purtroppo quello che racconterò non succede solo a me …

 

È avvilente trovare una azienda che ha un modello che sostiene di contemplare, con efficacia esimente, l’articolo 25 septies, per poi scoprire che la capacità preventiva di tale modello, e dunque la conseguente efficacia esimente, sono pari a zero. Ed è ancora più avvilente che le associazioni che dovrebbero mettere sull’avviso gli imprenditori, siano le prime a minimizzare l’argomento, dando ad intendere agli associati che il modello esigente non è altro che una raccolta di carte da tenere in un cassetto.

 

Se le aziende, industriali o artigiane, non rischiassero serie conseguenze per il fatto di avere un modello che non serve a nulla, potremmo chiudere la questione con un amaro sorriso avvilito. Ma dato che le aziende possono essere severamente punite, vale la pena di fare un ragionamento serio sul tema, cercando di evitare quelle facili semplificazioni che possono indurre in errori irreparabili.

Vi risparmio qui la discussione sulle sanzioni che possono colpire le aziende, pecuniarie ma anche interdittive, e sulle possibili conseguenze delle stesse; tantissimo è stato scritto e non farei che ripetere cose ben note.

 

Parliamo invece della idoneità del modello. Come si valuta l’idoneità del modello nei panni dell’organismo di vigilanza? Beh, la prima cosa da fare, con stretto riferimento ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro, è la verifica che nel modello ci siano tutti gli elementi (quelli applicabili) previsti dall’articolo 30 del D.lgs. 81/2008. Se ci sono vuol dire che non manca nulla di fondamentale! Ma è davvero così? Non proprio, la affermazione è vera se il comma 1 lettera c) dell’articolo 30 viene interpretato correttamente, ovvero se l’elenco di processi e procedure citato viene considerato un esempio assolutamente non esaustivo.

 

Ma chi indaga ha un approccio ancora diverso, altrimenti ogni indagine sulla parte di modello richiesta dall’articolo 25 septies richiederebbe un fermo enorme, del tutto incompatibile con le risorse degli organi di vigilanza che supportano la magistratura nella parte tecnica dell’indagine.

L’approccio da adottare è stratificato, dalle verifiche più semplici che servono a stabilire se il modello esiste, a quelle più complesse che vanno ad indagare idoneità e efficace attuazione.

Ma di quale idoneità parliamo? Di una idoneità generale del modello rispetto alle caratteristiche organizzative e tecniche della azienda? Fortunatamente NO! Si tratta di verificare che il modello sia idoneo alla prevenzione dell’evento dannoso per il quale è in corso l’indagine.

Se questa è LA DOMANDA a cui deve trovare risposta chi indaga, la valutazione del modello in via preventiva deve necessariamente seguire un percorso simile. Ed è qui che scatta il senso di angoscia.

 

Voglio fare una PROPOSTA PROVOCATORIA: se una azienda ha un modello sviluppato (anche) per l’articolo 25 septies, evidentemente in quella azienda si possono verificare malattie professionali o infortuni con conseguenze gravi, gravissime o mortali. Altrimenti la parte di modello per il 25 septies sarebbe del tutto inutile! Un vero spreco.

 

La domanda che ci dobbiamo porre, per cominciare a capire la solidità concreta del nostro modello, ovvero la sua capacità esime te, si articola come segue:

  1. Prima di tutto ci dobbiamo immaginare un infortunio o una malattia professionale possibile in quello specifico contesto organizzativo e operativo.
  2. Fatto questo dobbiamo capire se tale evenienza si può realizzare solo con una azione dolosamente volontaria di una persona, o se invece può bastare un semplice errore (causabile da negligenza o imperizia) per provocare il fatto.
  3. Solo allora devo considerare il modello che deve prevedere regole (procedure, istruzioni ecc.) capaci di tenere sotto controllo il rischio che ho preso in considerazione. Se t ali regole esistono e sono sufficienti a prevenire l’evento che ho scelto di considerare, il modello può essere considerato idoneo (limitatamente a quel tipo di evento).

Da questo ragionamento resta fuori la efficace attuazione che è il passo successivo. Inoltre, ripeto, questo approccio dimostra la idoneità del modello solo per un evento specifico, non fornisce invece alcuna certezza sul modello nella sua interezza.

 

Dove voglio arrivare? Semplice, quando entro in una azienda che non conosco, già dopo poco trovo modo di chiedere se l’azienda ha un modello esime te per i reati di cui al 25 septies (sono una persona curiosa) e poi, se il modello c’è, quando individuo un possibile evento negativo faccio qualche domanda su alcuni contenuti specifici del modello. Qualche volta imparo qualcosa di utile, nella maggior parte dei casi, quando entro nel concreto, trovo il nulla! Spesso le aziende hanno un modello che si illudono essere ESIMENTE mentre non hanno quasi nulla di idoneo. Traducendo dal punto di vista della azienda: hanno speso, hanno perso tempo e non ne hanno tratto alcun beneficio.

 

Spiace dire che tutto ciò deriva da debolezze strutturali del mondo industriale italiano (inteso in senso allargato a consulenti, associazioni e ogni altro soggetto che contribuisce a creare una opinione comune). È triste dire che in questo mondo ci sono ingenui, persone superficiali, ignoranti, soggetti che credono che minimizzando si facciano gli interessi delle aziende, persone che esprimono pareri senza neanche essere mai vissute in azienda e, infine, veri e propri truffatori che traggono profitto da una situazione poco limpida e dalla ingenuità altrui! Francamente è sconfortante, perché ancora una volta emerge la pochezza del mondo industriale italiano che non vuole “fare bene” ma cerca invece di “fare il meno possibile”. Ascolto oggi ripetere ragionamenti che già 25 anni or sono mi parevano superati.

 

Certo la nostra classe politica non aiuta, riuscendo sempre a complicare questioni che potrebbero ess ere gestite tramite pochi e semplici principi, rendendo quindi il corpus normativo cosa da specialisti (e gli specialisti, legali o consulenti, nello spiegare tendono a portare acqua al proprio mulino, alla faccia della chiarezza.

 

Alessandro Mazzeranghi



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