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Lavoratori immigrati irregolari? Nuova area di rischio ex D.Lgs n.231/01
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25.7.2012 ed è entrato in vigore il 9.8.2012 il D. Lgs. 16.7.2012 n. 109 di attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
L’articolo 2 del D. Lgs. 109/2012 cit. prevede l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 al delitto di cui all’art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286/1998 ovvero all’ipotesi di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”) laddove sussista una delle seguenti aggravanti: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.
In relazione alla commissione del delitto di cui si tratta è prevista per l’ente una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
Fonte: Confindustria Bergamo.
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