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I membri dell’Organismo di Vigilanza e la responsabilità per infortunio

I membri dell’Organismo di Vigilanza e la responsabilità per infortunio
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

12/05/2016

La Cassazione Penale ha assolto i componenti dell’Organismo di Vigilanza di una S.p.a. ai quali era stato contestato il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.) a seguito di infortunio sul lavoro. Di Anna Guardavilla.

 
E’ stata da poco depositata la sentenza n.18168 del 2016 (ud. 20 gennaio 2016-dep. maggio 2016) con cui la Prima Sezione Penale della Cassazione ha assolto i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti dell’ Organismo di Vigilanza di una Società per Azioni, ai quali era stato contestato, a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto nel 2010, il reato previsto dall’articolo 437 c.p. (“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”), che prevede che “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.”
 
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Trattandosi di una pronuncia che affronta un tema - quello della responsabilità penale dei membri dell’OdV in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale - di grande interesse per gli operatori del settore e al contempo ancora poco approfondito in giurisprudenza, esaminiamo il caso oggetto della sentenza nel dettaglio.
 
L’infortunio era avvenuto in un cantiere navale nel corso del lavoro di ammagliatura e aveva causato una grave invalidità ad un operaio, a causa di due tubi che si erano sfilati dal carico che una gru stava sollevando e che erano caduti sull’ammagliatore stesso.
 
Come ricorda la Cassazione, “il processo veniva instaurato nei confronti di una quantità di soggetti a diverso titolo: una parte del processo stesso aveva un suo primo sbocco nella sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste e concerneva i soggetti oggi interessati, componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di Vigilanza della … spa”.
All’infortunio era infatti seguito un “giudizio per numerosi imputati e per diverse imputazioni (omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, lesioni personali colpose ed altro ancora).”
 
Per quanto riguarda le imputazioni oggetto del procedimento qui in commento, “si imputava ex art. 437 cod.pen. ai componenti del Consiglio di Amministrazione della S.p.a. di avere omesso di collocare apparecchi idonei al sollevamento dei materiali a mezzo gru o di averne messo in numero insufficiente, e segnatamente appositi accessori quali baie o ceste idonee al carico dei materiali sulla nave”.
In aggiunta a ciò, “inoltre si imputava ex art. 437 cod.pen. ai componenti dell’Organismo di Vigilanza di “…spa” di avere omesso di segnalare al consiglio di amministrazione e ai direttori generali e di non aver preteso che si ponesse rimedio ad una serie di carenze in tema di prevenzione dagli infortuni che venivano segnalati nei report in tema di sicurezza all’interno del cantiere, i quali ripetevano da tempo la mancanza di impianti, apparecchi e segnali, ma che l’Organismo di Vigilanza avrebbe recepito passivamente, senza segnalare alcunché al datore di lavoro, e, al contempo, non approfondendo gli aspetti di gestione delle attrezzature di lavoro e l’utilizzo di apposi accessori quali baie o ceste.”
 
Il GUP del Tribunale aveva dichiarato non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in relazione all’imputazione relativa al reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche nei confronti di tutti gli imputati.
Il Tribunale aveva infatti ritenuto che non ricorressero i presupposti per l’applicazione dell’art.437 c.p. e, con riferimento ai membri dell’Organismo di Vigilanza, “che il reato omissivo poteva essere posto in essere soltanto da soggetti gravati da uno specifico obbligo di predisporre le cautele omesse, che non gravava né sui membri dell’Organismo di Vigilanza né sui membri del Consiglio di Amministrazione, trattandosi di scelte di politica aziendale ed incombenze validamente delegate ai responsabili delle singole unità produttive: queste deleghe avrebbero escluso il cumulo di responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale.
 
Avverso tale sentenza di non luogo a procedere ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, contestando da un lato - con varie argomentazioni - le conclusioni del Tribunale sull’inapplicabilità dell’articolo 437 c.p. al caso di specie e dall’altro le conclusioni in tema di delega di funzioni.
Secondo il Procuratore, in particolare, “la delega riscontrata in atti non sarebbe stata conferita validamente poiché risultavano due soggetti titolari dei medesimi poteri di datore di lavoro ed una delle deleghe era stata revocata solo nella stessa data dell’infortunio de quo; in ogni caso, poi, la delega non esonera il delegante dal vigilare sull’attività del delegato, perché continua a gravare la posizione di garanzia: nella specie, vi era una connessione tra attività del delegato e politica di impresa, poiché nel cantiere vi erano innumerevoli carenze regolarmente segnalate ed alle quali non si poneva rimedio; la sicurezza doveva rientrare nelle politica aziendale e laddove il delegato non avesse preso le opportune cautele, i deleganti avrebbero dovuto intervenire.”
Nel ricorsodel Procuratore della Repubblica, poi, “si rilevava che il Consiglio di Amministrazione era stato informato delle manchevolezze e che l’Organismo di Vigilanza sapeva che i cantieri giustificavano le stesse con problemi economici: in particolare, per quest’ultimo organo il ricorso rammentava la funzione di controllo e la mancanza di sollecitazioni ad assumere iniziative concrete per la sicurezza; si lamentava anche la mancanza di indipendenza dell’organismo di vigilanza e la incompetenza tecnica dei suoi componenti.”
 
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica in quanto infondato.
 
Secondo la Corte, “desta perplessità la configurazione di una responsabilità in capo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza basata sul non aver loro portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione le asserite manchevolezze che avrebbero afflitto i cantieri navali: le perplessità sono causate da una inevitabile contraddizione nella quale la ricostruzione della vicenda sembra avvilupparsi, poiché, se - seguendo appunto l’ipotesi di accusa - i citati membri dell’Organismo di Vigilanza nulla avevano riferito ai membri del Consiglio di Amministrazione, è ben difficile ipotizzare una responsabilità in capo a questi ultimi per non avere adottato le cautele che le situazioni di pericolo avrebbero richiesto.”
 
Analogamente la Cassazione sottolinea che “il ricorso non precisa quali fossero la carenze e le manchevolezze che sarebbero state dolosamente ignorate dai membri dell’Organismo di Vigilanza: né, in particolare, il ricorso afferma che siffatte imprecisate manchevolezze avrebbero riguardato le ceste utili per la sollevazione dei tubi.”
 
Riguardo all’applicabilità in questo procedimento dell’articolo 437 c.p. (ai sensi del quale oggetto dell’omissione devono essere eventuali impianti, apparecchi o segnali”), infine, la Corte - tra le varie argomentazioni (per l’approfondimento delle quali si rinvia alla sentenza integrale) -  precisa che “la nozione di apparecchio antinfortunistico si connota per una finalità propria del dispositivo, che invece le ceste non hanno se non in misura soltanto collaterale, trattandosi di strumenti atti a vincolare alle gru i carichi da collocare sulle navi.”
Tuttavia, prosegue la sentenza, “la questione in sé non assume carattere dirimente” in quanto, se è vero che “l’infortunio lavorativo de quo è stato causato dal mancato utilizzo di ceste per la sollevazione di tubi inox a mezzo di gru”, allora “sul punto occorre prendere atto che emerge dalla sentenza impugnata che le ceste in questione erano presenti nel cantiere navale […] ed è questo il fattore che assume un’efficacia dirimente.
Infatti se le ceste non erano mancanti, l’utilizzo o meno delle stesse non attiene affatto al profilo della omessa collocazione di strumenti, apparecchi o congegni adeguati, ma soltanto al profilo organizzativo del lavoro concreto svolto nel cantiere navale. Si prende atto che nella imputazione si faceva riferimento ad un numero insufficiente di strumenti necessari alle lavorazioni, ma su questo punto il ricorso non precisa alcunché…”.
 
Dunque la problematica si fa di natura eminentemente organizzativa: è valida conclusione del Giudice di merito l’affermare che, se le ceste vi erano nel cantiere in quanto fornite dalla componente datoriale, spettava eventualmente ai soggetti responsabili di unità operative disporne l’utilizzo e che, se le suddette ceste fossero state impegnate al momento della lavorazione che è stata alla base dell’infortunio de quo, allora l’operazione doveva essere differita del tempo sufficiente a reperirne altre.”
 
La Cassazione conclude pertanto affermando che “l’invocata responsabilità cui fa riferimento il ricorso non poteva dunque essere del Consiglio di Amministrazione, i cui compiti non si dilatano sino a decidere se, nell’ambito di una singola operazione di carico di tubi, andasse utilizzata una cesta; e parimenti nemmeno poteva gravare siffatto obbligo sui componenti dell’Organismo di Vigilanza.”
 
 
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro




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Rispondi Autore: rosario consiglio - likes: 0
12/05/2016 (08:59:51)
Sconvolgente la lettura di questa sentenza! In conclusione, come spesso avvine, la responsabilità dell'infortunio subito dal lavoratore a chi rimane? al preposto di cantiere? al lavoratore? ma che fine ha fatto la culpa in eligendo e la culpa in vigilando ? ammesso che le argomentazioni del giudice a proposito della "irresponsabilità" del CdA e dell'OdV?
Rispondi Autore: danilo cazzaro - likes: 0
12/05/2016 (12:35:34)
Mi pare una sentenza perfettamente in linea con la giurisprudenza in vigore. Non è di certo compito dell'ODV verificare il corretto impiego puntuale delle atterzzature in uso. Forse qualcuno non ha chiaro il ruolo dell'ODV e lo confonde con quello di un vigile urbano.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
13/05/2016 (17:10:49)
Solo per una piccola postilla alle considerazioni del Signor Cazzaro.
Se l'Organismo di VIGILANZA non deve VIGILARE in queste situazioni quando lo deve fare?
Nel caso specifico trovo ineccepibile la decisione della Cassazione,ma non me la sentirei di escludere la responsabilità di un organismo di VIGILANZA che ometta di VIGILARE sull'effettività di un'azione di VIGILANZA sulle situazioni obbligatorie all'interno dell'ambiente di lavoro.
Non dimentichiamo che la VIGILANZA è una fase fondamentale nell'oganizzazione della prevenzione( e in generale in qualunque meccanismo precetto-sanzione).
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
22/07/2016 (15:12:41)
L'ODV E' STATO ASSOLTO NON PERCHE' NON ESISTE LA RESPONSABILITA' PENALE DELL'ODV, CHE IN REALTA' E'PERFETTAMENTE IPOTIZZABILE IN QUANTO LA CASSAZIONE NON DICE CHE L'ODV E' PENALMENTE IRRESPONSABILE, MA PERCHE' L'ARTICOLO CHE GLI HANNO CONTESTATO, IL 437 DEL CODICE PENALE, NON ERA IN REALTA' CONTESTABILE IN QUANTO LE CESTE NECESSARIE PER LOPERAZIONE LAVORATIVA ERANO PRESENTI E QUINDI NON SI CAPISCE SU COSA DOVEVA VIGILARE, NON CERTO SULLA QUOTIDIANA ESECUZIONE DEL LAVORO.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
22/07/2016 (15:57:04)
Grazie Dubini,
nel mio intervento precedente sostenevo la stessa tesi, rispetto alle possibilità responsabilità dei membri di un ODV. Solo sarebbe interessante che qualcuno, magari Lei, scrivesse un articolo dedicato a illustrare e delimitare tale responsabilità, magari commentando qualche caso pratico.

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