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Sulla chiarezza dei contenuti dell’incarico al coordinatore

Sulla chiarezza dei contenuti dell’incarico al coordinatore
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

22/03/2021

L’incarico dato dal committente dell’opera al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione richiede una chiarezza di contenuti sia con riferimento al soggetto designato sia rispetto alla tipologia dei lavori da eseguire.

L’incarico dato dal committente dell’opera al coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione richiede comunque una chiarezza di contenuti, sia con riferimento al soggetto designato, sia rispetto alla tipologia dei lavori da eseguire. Con questa affermazione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un coordinatore per la sicurezza in fase progettazione e di esecuzione condannato dal Tribunale alla pena di 5.500 euro di ammenda per avere redatto, per alcuni lavori di rimozione di materiale contenente amianto e di realizzazione del nuovo manto di copertura di due capannoni, un piano di sicurezza e coordinamento non adeguato perché privo della valutazione dei rischi, della descrizione delle opere interessate dai lavori e delle scelte progettuali e organizzative. Allo stesso coordinatore era stato contestato altresì di avere omesso di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa affidataria dei lavori e di verificare inoltre, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'impresa stessa delle disposizioni ad essa pertinenti contenute nel PSC nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

 

I due capannoni sui quali eseguire gli interventi erano stati concessi in uso a due ditte diverse e erano ubicati in un’unica area recintata alla quale si accedeva da uno stesso cancello. Gli interventi di rimozione del materiale in amianto da effettuare presso di essi erano stati oggetto di un unico contratto di appalto e affidati a una stessa impresa. La suprema Corte, avendo il coordinatore sostenuto nel suo ricorso che i cantieri installati nel caso in esame erano due, distinti e distanti fra loro, benché ubicati nella stessa area e avendo precisato di avere ricevuto dal committente l’incarico di svolgere la sua attività di coordinamento in uno di essi e non in quello nel quale gli erano stati contestati gli inadempimenti di cui ai capi di imputazione, ha ritenuto di annullare la sentenza del Tribunale e di rinviare gli atti allo stesso affinché venissero chiariti i contenuti dell’incarico affidato al coordinatore e affinché approfondisse le indagini finalizzate ad accertare se di fatto avesse svolto la sua attività anche nell’altro cantiere.


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Il caso, il ricorso in Cassazione e le motivazioni.

Il Tribunale ha condannato, con i doppi benefici di legge, alla pena di 5.500 euro di ammenda un coordinatore per la sicurezza in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 91 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008, 92 comma 1 lett. b) del medesimo decreto e 92 comma 1 lett. a) sempre del D. Lgs. n. 81/2008. Tali reati erano stati contestati all'imputato perché, quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di rimozione presso un cantiere edile di materiale contenente amianto, aveva redatto un piano di sicurezza e coordinamento non adeguato, perché privo della valutazione dei rischi presenti durante le fasi di lavoro e di realizzazione del nuovo manto di copertura di due capannoni non venendo inoltre descritte le opere interessate dai lavori e le scelte progettuali e organizzative. L'imputato aveva omesso altresì di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa affidataria dei lavori omettendo poi di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte dell'impresa stessa delle disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

 

Avverso la sentenza del Tribunale il coordinatore, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, adducendo due motivazioni. Con la prima lo stesso ha evidenziato che il Tribunale aveva operato una non corretta assimilazione tra la nozione di cantiere, intesa come area di lavoro temporanea nella quale si svolge la costruzione di un'opera di ingegneria civile o di un fabbricato, e quella di appalto, quale contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari, il compimento di un'opera o di un servizio.

 

Nel caso in esame, ha sottolineato l’imputato, l'opera commissionata all’impresa affidataria consisteva nella rimozione dell'amianto in due diversi siti produttivi in uso a due società diverse per cui i cantieri erano chiaramente distinti e avevano ad oggetto lavorazioni differenti, eseguite su immobili diversi per cui, benché l'appalto fosse unico, le aree di lavoro erano però distinte. Anche diversi inoltre erano stati i tempi in cui i lavori erano stati effettuati tanto è vero che l’accertamento nei suoi confronti era stato fatto in uno dei due canteri, in occasione delle indagini svolte per l’infortunio occorso a un lavoratore, 40 giorni dopo il termine delle lavorazioni nell’altro cantiere.

 

Né aveva assunto rilievo, ha sottolineato il ricorrente, il fatto che avesse svolto per entrami i cantieri la funzione di responsabile tecnico in quanto nel D. Lgs. n. 81/2008 non sono previsti obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico di tale figura. L’imputato ha precisato inoltre di non essere stato coordinatore per la sicurezza nel cantiere nel quale era stato effettuato l’accertamento anche perché per lo stesso, alla luce dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, non sussisteva l’obbligo della presenza di tale figura operando in esso un’unica impresa per cui in definitiva non sussistevano responsabilità penali a suo carico. Del resto, ha aggiunto il ricorrente, il piano di sicurezza e coordinamento da lui predisposto aveva riguardato espressamente uno dei cantieri installati nel sito senza alcun riferimento all’altro cantiere ubicato nello stesso.

 

Come seconda motivazione la difesa dell’imputato ha osservato che la sua penale responsabilità era stata fondata solo su meri indizi, come l'unicità dell'appalto, che tuttavia si sono rivelati inidonei a provare che vi fosse stato un formale conferimento allo stesso del ruolo di coordinatore per la sicurezza per le lavorazioni da eseguire nel cantiere nel quale era stato fatto l’accertamento.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso del coordinatore è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione.

 

Il punto controverso del processo, ha sottolineato la suprema Corte, è se l'imputato abbia ricoperto o meno il ruolo ascrittogli nelle imputazioni, cioè quello di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione anche per il cantiere nel quale era accaduto l’infortunio e nel quale era stato svolto l’accertamento nei suoi confronti, essendo pacifico che tale ruolo fosse stato rivestito solo nell’altro cantiere come sostenuto dal ricorrente.

 

Il Tribunale, ha evidenziato la suprema Corte, era pervenuto alla conclusione secondo cui si era in realtà in presenza di un cantiere unico avente ad oggetto i due edifici, atteso che era stato stipulato un unico contratto di appalto fra il committente e l’impresa affidataria avente ad oggetto l'attività di rimozione dell'amianto, All'imputato era stata quindi addebitata la penale responsabilità per l'omessa considerazione delle lavorazioni relative al cantiere nel quale era accaduto l’infortunio tenuto conto di una pluralità di elementi, ovvero l'unicità dell'incarico, l'identifica natura delle lavorazioni, l'attribuzione della qualifica di affidataria e esecutrice alla stessa società appaltatrice, la contiguità fisica dei due stabilimenti nel medesimo sito industriale, la loro titolarità in capo allo stesso proprietario e la circostanza che l'imputato avesse svolto il ruolo di responsabile tecnico dell’impresa affidataria stessa con riferimento sia agli interventi su entrambi gli edifici provvedendo altresì alla stesura dei relativi piani di lavoro.

Tanto premesso la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale nella sua valutazione in merito al ruolo che avesse ricoperto l'imputato non si era sottratto alle censure difensive. Infatti nella sentenza impugnata non era stato tenuto conto di alcuni elementi difensivi non trascurabili, a partire da quello che l'unico atto di nomina dell'imputato a coordinatore per la sicurezza era contenuto nella notifica preliminare che aveva riguardato solo le lavorazioni da svolgere sulla copertura dell'immobile per le quali era stato installato l’altro cantiere e non quelle nel quale era accaduto l’infortunio. L’art. 89 lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 81 2008, ha osservato la Sez. III, ha definito il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera come il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell'esecuzione dei compiti rispettivamente previsti dagli art. 91 e 92 dello stesso n. 81 del 2008 e quindi la norma fa riferimento all'esistenza di un "incarico", pur senza chiarire in che forma lo stesso debba concretizzarsi, il che tuttavia non elide la necessità di verificare di volta in volta che vi sia stato in concreto il conferimento a un determinato soggetto dei compiti previsti dalla normativa antinfortunistica.

 

Nel caso in esame, ha ancora osservato la suprema Corte, il Tribunale ha ritenuto di ovviare alla mancanza di un incarico formale attraverso la considerazione dell'unicità dell'appalto, riferito a entrambi i siti produttivi, ma questo argomento di per sé non risulta dirimente, atteso che, pur in presenza di un unico appalto ben può avvenire che le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, per quanto omogenee dal punto di vista contenutistico, siano curate nell'ottica della sicurezza da soggetti diversi, tanto più nel caso in cui le stesse riguardino opifici industriali distinti, seppur non distanti.

 

Il Tribunale inoltre aveva correttamente ricordato che, in base all'art. 89 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 81 del 2008, "committente" è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, ma tale definizione va tuttavia rapportata a quella del coordinatore in materia di sicurezza e salute che, sia per la fase progettuale che per quella esecutiva, postula la necessità di un previo incarico. Quest'ultimo, al di là delle forme di estrinsecazione, “richiede comunque una chiarezza di contenuti, sia con riferimento al soggetto designato, sia rispetto alla tipologia dei lavori da seguire.

 

Quanto alla circostanza, indubbiamente non irrilevante, secondo l’imputato aveva svolto il ruolo di responsabile tecnico per conto dell'impresa affidataria dei lavori doveva, secondo la suprema Corte, tuttavia considerarsi da un lato, che tale veste operativa non è tuttavia automaticamente assimilabile a quella di coordinatore per la sicurezza e, dall'altro, che l'incarico in questione riguardava le sole opere di bonifica dell'amianto in matrice compatta, avendo l'imputato a tal fine redatto tre piani di lavoro, aventi natura e funzioni diverse dai piani di sicurezza, la cui redazione spetta invece alla differente figura del coordinatore, fermo restando che la veste di "responsabile tecnico" di per sé non compare in alcune delle definizioni di cui al citato art. 89, ponendosi dunque anche in tal caso l'esigenza di verificare in concreto, al di là delle dizioni formali, come e in cosa si sia manifestato l'incarico conferito e quali siano state in particolare le mansioni assegnate.

 

In definitiva, ha così concluso la Corte di Cassazione, nella sentenza impugnata è mancata una verifica adeguata circa la configurabilità del presupposto delle imputazioni, ovvero la qualità dell'imputato di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione anche per il sito produttivo dove si era verificato l'infortunio del lavoro ed era stato svolto l’accertamento, occorrendo a tal fine una più approfondita indagine al fine di verificare se, in base all'intera documentazione disponibile e all'evoluzione delle attività lavorative, fosse o meno configurabile il previo conferimento dell'incarico all'imputato, operando invece su un piano diverso la questione se fosse necessaria la nomina di un coordinatore nel secondo sito, involgendo tale aspetto profili differenti di responsabilità.

 

Alla luce delle considerazioni su esposte la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata, con rinvio della stessa al Tribunale di provenienza per un nuovo esame.

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 9074 del 5 marzo 2021 (u.p. 25 novembre 2020) - Pres. Rosi – Est. Zunica - P.M. Seccia - Ric. G.G.. - L’incarico dato dal committente dell’opera al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione richiede una chiarezza di contenuti sia con riferimento al soggetto designato sia rispetto alla tipologia dei lavori da eseguire.




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Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0
23/03/2021 (13:14:17)
...e non oso pensare al tempo perso dall'imputato (e i soldi... per non parlare degli aspetti psicologici) nel doversi difendere da un'accusa del genere. Che pena, e quanto risparmio se facessero bene le cose subito... almeno quando si può.

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