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Sull’attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori

Sull’attestazione dello svolgimento della formazione dei lavoratori
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

03/11/2014

Il datore di lavoro per provare l’adempimento della formazione dei lavoratori è tenuto a compilare un documento con durata e data dell’avvenuta formazione anche se la stessa è stata impartita prima dell’Accordo del 2011. A cura di G. Porreca.

 
Commento
Viene precisato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza che l’avvenuta formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, deve essere documentata per iscritto dal datore di lavoro anche se la formazione è stata impartita prima dell’emanazione dell’Accordo raggiunto nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 21/12/2011 che ha fissate le modalità, la durata ed i contenuti della formazione stessa. A questa conclusione la suprema Corte, rigettando il ricorso presentato da un datore che aveva sostenuto il contrario, è pervenuta facendo riferimento a quanto esplicitamente indicato nel punto 10 del citato  Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 con il quale sono stati ritenuti validi i corsi di formazione frequentati secondo le normative previgenti all’Accordo e facenti capo al D.M. 16/1/1997 che a sua volta aveva già fissate le modalità e i contenuti della formazione dei lavoratori medesima.  

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Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Il titolare di una società è stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale del reato ex art. 55 comma 5 lettera. c) del D. Lgs. n. 81/2008 in relazione all'art. 37 comma 1 dello stesso decreto perché, quale datore di lavoro, non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta da un lavoratore dipendente con le specifiche misure prevenzionistiche tipiche del settore boschivo. Il Tribunale, riconosciuta la responsabilità dell’imputato per il reato ad esso contestato, lo ha pertanto condannato alla pena ritenuta di giustizia.
 
I difensori dell’imputato ha fatto ricorso per cassazione evidenziando una violazione degli artt. 27, comma 2 della Costituzione e artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non potendosi ascrivere all'imputato l'onere di provare la propria innocenza in quanto è l'accusa che deve fornire la prova della colpevolezza del prevenuto e adducendo, altresì, fra le altre motivazioni, quella in base alla quale per la formazione dei lavoratori impartita prima del 2011 e cioè prima dell’emanazione del relativo Accordo Stato Regioni non era necessaria la prova scritta da parte del datore di lavoro. Secondo l’imputato, infatti, la formazione del lavoratore poteva essere dimostrata dal datore di lavoro anche verbalmente  in quanto il comma 2 dell'art. 37 del citato decreto legislativo ha rimesso alla Conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione che il responsabile di una azienda deve impartire al lavoratore, che la stessa fa fatto con l’Accordo stipulato soltanto nel 2011.
 
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile da parte della Corte di Cassazione. Il primo motivo addotto dal ricorrente è stato ritenuto dalla suprema Corte del tutto destituito di fondamento, rilevato che è l’imputato che deve fornire la prova sulla formazione del lavoratore in quanto “i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 (disposizione che ha sostituito l'art. 22, co. 1, d.lvo 626/94 ) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all' obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall'allegato A), punto 10 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011”.
 
L'allegato A), punto 10 dell'accordo Stato-Regioni del dicembre 2011”, ha evidenziato altresì la Sez. III, “richiama implicitamente il D.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.
 
Conseguentemente”,  ha messo quindi in evidenza la suprema Corte, “il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all'obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima”. Comunque, ha così concluso la Sez. III, indipendentemente dalla formazione quanto emerso dall’istruttoria aveva consentito al giudice di merito di rilevare l'assoluto difetto di preparazione formativa del lavoratore alla attività alla quale era stato destinato, proprio in conseguenza del mancato rispetto del dettato normativo in materia.
 
 
 
 

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Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
03/11/2014 (07:46:13)
Che sintesi senza senso.
"Documentare" la formazione pregressa, non vuole dire "compilare un documento", ma provare che la formazione c'è stata: lettere di convocazione, foglio firma, attestato, consegna materiale di supporto, cose così.
Perchè al prossimo che porterà come prova il suo "documento compilato" la Cassazione dirà che non basta...
Autore: Massimo De Capitani
27/10/2018 (16:57:18)
Il mio datore ci fa firmare un foglio che in una fantomatica data abbiamo fatto un corso di formazione adesstsramento antincendio di rischio medio 4+4ore .Lui dice che tanto i corsi non servono a niente e costano e ti fanno capire che è meglio per tutti firmare .Cosa fare?
Rispondi Autore: davide dalla pria - likes: 0
03/11/2014 (09:34:22)
@Tazio: "Comunque, ha così concluso la Sez. III, indipendentemente dalla formazione quanto emerso dall’istruttoria aveva consentito al giudice di merito di rilevare l'assoluto difetto di preparazione formativa del lavoratore alla attività alla quale era stato destinato, proprio in conseguenza del mancato rispetto del dettato normativo in materia."
Rispondi Autore: _?_ - likes: 0
03/11/2014 (14:54:16)
immagino il commento di un datore di lavoro medio: "produciamo carta su carta, sempre e solo carta così va sempre bene"
Rispondi Autore: marco bettini - likes: 0
03/11/2014 (15:25:01)
ma sull'efficacia di tale formazione sulla sicurezza? serve solo un pezzo di carta per dire che l'hai fatta (e se ne trovano in vendita su internet a pochi euro di questi pezzi di carta da una miriade di pseudo-fornitori e pseudo associazioni pluribollinate e pseudo organismi paritetici di fantomatiche sigle sindacali) oppure, magari, serve dimostrare anche di averla fatta per benino? Magari quel datore di lavoro è stato bravissimo a spiegare i rischi ai propri dipendenti e nessuno si è mai fatto male e si becca la condanna????
Rispondi Autore: Maurizio Cappai RSPP - likes: 0
03/11/2014 (15:58:26)
Complimenti a G. Porreca per l’attenzione posta a questa sentenza.
Senza entrare nel solito ginepraio del “a che serve”, “i soliti pezzi di carta” , “è la qualità della formazione che conta”, ecc. l’articolo mi ha spinto a scrivere a tutte quelle aziende/clienti alle quali ho erogato corsi di formazione a partire dagli anni ’90, ricordando loro che a quanto pare (Cassazione docet !) non basta aver fatto la formazione, ma è opportuno redigere un documento che raccolga il progetto formativo, i materiali, le informazioni sui discenti, i registri delle presenze firmati dai lavoratori, ecc. ecc. ecc.
Mi pare un servizio doveroso da parte di un RSPP, e non mi era venuto in mente fino ad ora.
Ringrazio G. Porreca e Punto Sicuro
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
05/11/2014 (12:35:18)
Per valutare l'efficacia di un processo formativo, non ci si può fermare solo alla valutazione delle reazioni e cioè al gradimento del corso o alla valutazione dei risultati e cioè le risposte giuste/sbagliate ad un questionario.

Per valutare l'efficacia di un processo formativo si deve valutare con appositi strumenti sia l'effettiva trasferimento sul lavoro che le ricadute sull'organizzazione aziendale.

Per il "Trasferimento sul lavoro", ad esempio, dovrei monitorare:
- il comportamento adottato
- la corretta applicazione procedure
- la segnalazione comportamenti e situazioni pericolose
utilizzando strumenti come, ad esempio:
- l'analisi incidenti, near miss, infortuni
- gli audit
- le check list verifica
- il sistema di segnalazioni spontanee
- gli incontri con personale.

Per le "Ricadute sull'organizzazione aziendale", ad esempio, dovrei monitorare:
- il clima organizzativo
- l'andamento infortuni
- i costi diretti ed indiretti
- gli obiettivi raggiunti
utilizzando strumenti come ad esempio:
- i survey mirati
- le interviste al personale
- gli audit e riesame direzione
- l'analisi costi diretti/indiretti


Ovviamente, se volessimo continuare a fare SOLO i notai, possiamo proseguire come fatto fino ad ora.
Rispondi Autore: maurizio cappai RSPP - likes: 0
05/11/2014 (14:05:25)
Scusate, egregi colleghi, una sentenza della Cassazione è qualcosa con la quale tutti noi dobbiamo fare i conti, semplicemente per quello che afferma nel merito, datori di lavoro o consulenti che siamo.... perché prenderla a scusa per polemizzare sulla "sicurezza cartacea", sulla validità della formazione, sul modo per renderla efficace o come valutarla? Ci interessiamo alla luna o al dito che la indica ?
Rispondi Autore: carmelo Catanoso - likes: 0
05/11/2014 (16:20:54)
La sentenza della Cassazione commentata non dice nulla di nuovo.

Sia il DPR n. 547/1955 che il DPR n° 164/1956 prevedevano l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici e delle norme di prevenzione.

Ci sono decine di pronunce, ante D. Lgs. n° 626/1994, che respingono i ricorsi di datori di lavoro che, a seguito di infortunio sul lavoro (artt. 589 o 590 cp), non sono riusciti a dare evidenza dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

In conclusione, sono 60 anni che c'è una consolidata giurisprudenza al riguardo.

Quindi, non c'è da guardare né la luna e né il dito e neanche scoprire l'acqua calda.
Rispondi Autore: MAURIZIO CAPPAI RSPP - likes: 0
05/11/2014 (17:06:58)
Mi scusi, Signor Catanoso, ma non riesco a non rispondere al suo ultimo commento, del quale non comprendo lo scopo: intende dire che il Sig. Porreca ci ammannisce delle informazioni inutili? che l'articolo è "aria fritta" perché esiste giurisprudenza sessantennale? forse non ho compreso lo scopo dei commenti agli articoli e sto disturbando un seminario ?
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
05/11/2014 (17:29:39)
Cappai,
sto dicendo che la pronuncia della Cassazione Penale non è una novità perchè da decenni si è già pronunciata sull'argomento citato e su come doveva essere comprovata in dibattimento.

Non sto parlando del collega che ha commentato egregiamente la sentenza e che conosco da anni e che stimo.
Mi sembra chiaro.

Rispondi Autore: Piero Corridori - likes: 0
09/11/2014 (08:44:02)
Buongiorno, ho seguito attentamente i vostri commenti e li ritengo tutti giusti. L'unico vero documento che attesta la formazione pregressa di un lavoratore e' il libretto formativo del cittadino. Qiuando sarà finalmente applicato sarà più facile non dover incorrere nei dubbi o nelle controversie. Una regione si è già mossa con propri documenti sostitutivi, ma restano comunque un palliativo, pur essendo un'ottima iniziativa.

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