Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

La libertà e la ragionevolezza nella formazione

La libertà e la ragionevolezza nella formazione
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Informazione, formazione, addestramento

03/04/2014

"Non importa se il gatto sia bianco e nero purché prenda il topo” (Deng). Riflessioni sul principio di libertà, sul principio di legalità e sulla possibilità della formazione a distanza degli operatori di sicurezza. Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

La libertà e la ragionevolezza nella formazione

"Non importa se il gatto sia bianco e nero purché prenda il topo” (Deng). Riflessioni sul principio di libertà, sul principio di legalità e sulla possibilità della formazione a distanza degli operatori di sicurezza. Di Rolando Dubini, avvocato in Milano.

Milano, 3 Apr - Sempre più spesso leggo commenti un poco oscurantisti che cercano di frenare in modo inappropriato l'inevitabile sviluppo della  formazione on line, e-learning e Fad con argomenti burocratici che manifestano una sostanziale indifferenza per i principi di libertà previsti dalla Costituzione, per il criterio di ragionevolezza e per la produttività aziendale (che in Italia è molto bassa), in nome della difesa di una formazione in aula costosa e spesso non sufficientemente qualificata.
La «sfera generale di libertà» dei «singoli» e delle «comunità amministrate», è tutelata dall’articolo 23 Costituzione laddove prevede che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Quindi è vietato imporre modalità di erogazione della formazione costose e patrimonialmente rilevanti se questo non è previsto dalla legge.
Secondo la Corte Costituzionale, 115/2011, l’imposizione di obblighi di non fare (divieti) «rientra ugualmente nel concetto di ‘prestazione’», poiché risulta «anch’essa restrittiva della libertà dei cittadini». Quindi o i divieti sono espliciti, in quanto formulati dalla legge, o se manca la legge che vieta, il comportamento è automaticamente lecito e non esiste il divieto. Ciò che non è vietato dalla legge è dunque lecito e sempre consentito.

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Inoltre la libertà imprenditoriale non può essere limitata se non in forza di legge. Secondo l'articolo 41 della Costituzione: “l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Nell'ordinamento giuridico italiano, a partire dalla Costituzione, vige il principio secondo cui in ambito economico «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge», segue l’indicazione che il legislatore statale o regionale può e deve mantenere forme di regolazione dell’attività economica volte a garantire, tra l’altro – oltre che il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari e la piena osservanza dei principi costituzionali legati alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e della finanza pubblica – in particolare la tutela della sicurezza, della libertà, della dignità umana, a presidio dell’utilità sociale di ogni attività economica, come l’art. 41 Cost. richiede (Corte Costituzionale, sentenza n. 200 del 2012).
 
La possibilità della formazione a distanza degli operatori di sicurezza è affatto stata introdotta per la prima volta in Italia con l’ Accordo sulla formazione dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e degli addetti a tali servizi (ASPP), raggiunto nella seduta del 26/1/2006 della Conferenza Stato Regioni.
È vero esattamente il contrario: prima di quel momento si poteva fare per ogni attività formativa FAD, e solo da quel momento per la prima volta si è posto un limite prima inesistente per la FAD, regolamentandola in modo restrittivo, e ammettendola, per quel che riguarda il solo ambito dei corsi Rspp e Aspp, per i soli corsi di aggiornamento, avendo stabilito che gli stessi potessero essere svolti anche con modalità di formazione a distanza pur non avendo indicato però delle precise condizioni alle quali tali corsi di aggiornamento si sarebbero dovuti attenere.
 
Non è vero che la formazione con la modalità e-learning è stata in realtà introdotta ufficialmente e regolamentata solo nel 2011 e precisamente nell’ambito degli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 relativi alla formazione dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti. E’ vero il contrario. Prima di tale accordo l’e-learning era, per tali soggetti, liberamente somministrabile, solo dopo tali accordi - con l’Allegato I di tali Accordi - infatti sono state individuate condizioni limitative alla presenza delle quali è stata subordinata la validità della modalità di formazione e-learning, che per di più è stata in ogni caso consentita dall’Accordo stesso solo per lo svolgimento di alcuni dei moduli di formazione e di aggiornamento.
 
Nella sentenza 115/2011 del 04/04/2011 - è evidente l’adesione della Corte Costituzionale alla concezione dottrinale secondo la quale il nostro ordinamento è improntato, dal punto di vista dei singoli, al principio di libertà e, dal punto di vista dell’amministrazione, al principio di legalità: secondo tale concezione, per gli individui «tutto ciò che non è espressamente vietato è (dalla legge) implicitamente permesso» (principio di libertà); invece, «per l’amministrazione vale il principio opposto: tutto ciò che non è (dalla legge) espressamente autorizzato è (dalla legge) implicitamente vietato» (principio di legalità).
 
Riccardo Guastini, nel libro “Le fonti del diritto”, individua due distinte condizioni di validità dell’atto amministrativo:
a) “per un verso, deve essere fondato su una norma (costitutiva) attributiva di potere;
b) per altro verso, deve essere conforme alle norme (regolative) che ne disciplinano la forma e il contenuto”.
Secondo G. Falcon, “Lezioni di diritto amministrativo” (Padova, 2009) «gli speciali poteri il cui esercizio si traduca in una limitazione delle libertà o in una restrizione del patrimonio dei destinatari debbono avere un fondamento legislativo».
Questo però vale solo per la pubblica amministrazione, ovvero che ciò che non è permesso è vietato, per i privati vale il principio opposto, quel che non è vietato è consentito.
 
In tal senso sono fondamentali gli articoli 23 e 41 della Costituzione sui principi di libertà che valgono per tutti i cittadini. Insomma senza i fondamentali del diritto si rischia di fornire pareri profondamente errati e fuorvianti.
E dire che la formazione dei formatori effettuata in modalità e-learning non è consentita è affermazione giuridicamente priva di ogni fondamento, posto che non esiste alcuna legge che la vieta, e ricavare da principi generali inesistenti un divieto imporrebbe oneri economici per fare la formazione in aula ingiustificati e immotivati, in termini legali.
 
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano e consigliere nazionale Aias
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Graziano Frigeri immagine like - likes: 0
03/04/2014 (06:36:26)
Ringrazio Dubini per avere, con le argomentazioni proprie del giurista, affermato un principio che il sottoscritto ha sempre sostenuto come valido (non solo relativamente alla formazione), anche in confronti serrati con gli stessi Organi di Vigilanza, e nei corsi che tengo quando si affronta il tema: sono solito dire "ciò che è vietato non si può fare, ciò che è obbligatorio si deve fare, per tutto il resto....ci regoliamo secondo principi professionali, deontologici, di buone prassi e del buon senso". Il che, ovviamente, vale anche per la formazione e le modalità di organizzazione della stessa. Sulla qualità dei singoli corsi, siano essi FAD, online (in videoconferenza) o residenziali) si può poi aprire tutto un altro discorso.
Rispondi Autore: Andrea Di Maio immagine like - likes: 0
03/04/2014 (09:14:57)
Capisco, quindi, che oltre che per la formazione dei formatori, ancher per la formazione specifica dei lavoratori possa valere lo stesso principio...
L'accordo stato regioni consente la formazione online per alcuni ambiti (formazione generale, formazione dirigenti, etc); dato che non specifica "solo" per questi ambiti e non vieta di farla per gli altri (ie: la formazione specifica), ciascuna azienda ha la libertà di organizzarla secondo principi professionali, deontologici, di buone prassi, del buon senso, ma ancora di più dell'efficacia!
E' corretta questa mia interpretazione?
Rispondi Autore: arturo luciani immagine like - likes: 0
03/04/2014 (12:24:16)
per la formazione lavoratori sui rischi specifici in e-learning il richiamo negli accordi (21.12.11) è la possibilità (per le regioni) di attivare progetti sperimentali a livello regionale. A quanto ne so io oggi solo la Lombardia ha dato indicazioni precise in merito con la circolare 17 di agosto 2013 mentre in altre regioni non vi sono informazioni in tal senso. Per rispodnere alla domanda di Andrea quindi in Lombardia se si desiderano attivare progetti di formazione in e-learning sui rischi specifici è necessario seguire un iter ben preciso e presentare un progetto all'ASL che lo analizza e discute in un tavolo di coordinamento regionale. Non è così semplice... muoversi come da tua interpretazione mi parrebbe molto rischioso perché, come afferma Dubini, un conto è muoversi in assenza di regola ma quando la regola esiste è necessario rispettarla e in questo campo esiste.
Rispondi Autore: Davide Cardin immagine like - likes: 0
03/04/2014 (13:15:00)
Concordo con L'avvocato Dubini e con gli atri colleghi su alcune formazioni a distanza, ma da istruttore 118 quando vedo attestati di Pronto Soccorso (e non sono pochi) fatti mediante corsi in modalità e-learning e dichiarati ai sensi del DM 388 mi vengono i brividi !!!
Rispondi Autore: Gerardo Porreca immagine like - likes: 0
04/04/2014 (08:46:04)
Le giustissime considerazioni svolte da Rolando Dubini avvalorano un principio che lo scrivente ha da sempre espresso e cioè che in Italia “tutto ciò che non è vietato è consentito” ma nello stesso tempo rafforzano purtroppo la convinzione che se nel campo della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, dove regna una enorme confusione, non cominciamo proprio in applicazione del suddetto principio a fissare delle regole precise e che siano valide per tutti e non cominciamo a porre appunto dei divieti espressi non ci raccapezzeremo più con il rischio, per come stanno andando le cose, di andare incontro alla più completa anarchia peraltro senza controllo. Parlo alla nuora perché la suocera intenda.
Rispondi Autore: Giuseppe Scalzo immagine like - likes: 0
06/04/2014 (17:12:12)
Come sempre l’Avv Dubini ha argomentato in maniera eccellente il quesito se la formazione a distanza fosse o no vietata dalla normativa ed è stato anche estremamente chiaro.
Diciamo allora che è fuori discussione porre ancora la questione.
Quello che però è in discussione è altra cosa e cioè se la formazione a distanza cosi come viene fatta serve veramente o si traduce ad un passatempo nozionistico per rispondere ai quesiti per acquisire l’attestato.
Io ne sono tanto convinto visto che ho effettuato il primo aggiornamento quinquennale di 60 ore (effettuate 68 ore) frequentando 12 corsi di interesse di varia durata in presenza e uno solo a distanza nel quale mi sono divertito a prendere un minimo di appunti per superare i quesiti posti.
Le dico che francamente non ricordo nemmeno la faccia del conduttore del corso.
Cordialmente

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

PuntoSicuro ad Ambiente Lavoro 2025: gli eventi e le interviste

Nuovo Accordo 17 aprile 2025: la formazione specifica del lavoratore

Il counseling organizzativo per costruire benessere e aumentare la sicurezza

Relazione sullo stato della sicurezza sul lavoro: l’accordo sulla formazione


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

09LUG

Lavoro: no alle impronte digitali per la rilevazione presenze

07LUG

Regione Lombardia firma un protocollo per la salute e la sicurezza

03LUG

Patente a crediti nei cantieri

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
14/07/2025: Regione Lazio - Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 30 maggio 2025, n. Z00001 - Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole.
14/07/2025: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Patente a crediti – FAQ – aggiornamento 26 giugno 2025
11/07/2025: MASE – Interpello nr 0177797 del 01.10.2024 - Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs 152/2006 in ordine all’applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste.
11/07/2025: Regione Emilia-Romagna - Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Una norma per gestire al meglio i rischi connessi ad eruzioni vulcaniche


RSPP, ASPP

Servizi di prevenzione in Europa: il punto di vista dei professionisti


RISCHIO ERGONOMICO

Come controllare il sovraccarico biomeccanico alla postazione di lavoro?


LAVORAZIONE DEL LEGNO

Quanti sono i lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro?


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità