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Se non si segue la procedura per la movimentazione della gru

Se non si segue la procedura per la movimentazione della gru
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Sentenze commentate

25/10/2018

Una sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso per un infortunio avvenuto durante le operazioni di scarico di semilavorati di acciaio. La violazione della procedura operativa da mettere in atto prima della movimentazione della gru.

 

Roma, 25 Ott – Sappiamo che le attrezzature per il sollevamento dei carichi, in particolare gru e autogru, sono spesso correlate ad infortuni di lavoro, a volte anche mortali, come ricordato nelle tante puntate riservate all’argomento dalla rubrica “ Imparare dagli errori”, dedicata al racconto degli infortuni.

E non è raro che la stessa Corte di Cassazione si pronunci su sentenze dove, nell’evento incidentale che ha creato l’infortunio professionale, uno dei fattori causali è correlato all’uso e/o allo stato delle gru utilizzate.

Ne ricordiamo, ad esempio, due:

-   Sentenza n. 1836 del 18 gennaio 2016: responsabilità di datore di lavoro e preposto per la morte di un operaio investito dal carico di una gru;

Sentenza n. 4958 del 31 gennaio 2013: infortunio per il ribaltamento di una gru.


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Di problemi e responsabilità nell’ utilizzo di gru si parla anche in una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la Sentenza n. 16092 dell’11 aprile 2018.

 

La sentenza n. 16092, l’infortunio e i motivi del ricorso

Nella pronuncia si indica che con sentenza del 10 maggio 2017 la Corte di appello di Milano “ha confermato la sentenza di primo grado, che ha dichiarato G.G. responsabile in ordine all'infortunio sul lavoro”, avvenuto nella sede della società XXX ai danni di C.S., “che riportava lesioni personali secondo le seguenti modalità ritenute in sentenza”.

In particolare la sentenza indica che durante l'operazione di scarico da un camion di semilavorati, in particolare “billette”, di acciaio, “il G.G., alla guida dell'autogrù deputata al sollevamento del materiale, azionava la gru quando la persona offesa (addetta all'imbragatura del materiale) si trovava ancora sul camion, in palese violazione della procedura operativa che prevedeva l'allontanamento del C.S. prima della movimentazione della gru, ed in tal modo la caviglia del medesimo rimaneva schiacciata fra due fasci di billette (fatto del 29.3.2011)”.

 

Contro la sentenza i difensori di G.G. hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la “manifesta illogicità della motivazione della sentenza”.

 

Secondo i ricorrenti erroneamente la Corte di appello, nella procedura di scarico delle sbarre di acciaio, “ha escluso l'esistenza di un momento intermedio di pretensionamento delle catene, o meglio di controllo della stabilità e tenuta del carico, durante il quale le billette non vengono sollevate, ma si mettono in tensione solamente le catene, alla presenza dell'autista, verificando che le billette non si stacchino dai ganci”.

 

Sul punto i ricorrenti ritengono che la sentenza “abbia travisato quanto processualmente emerso, disarticolando l'intero ragionamento probatorio e rendendo la motivazione illogica, anche per non aver tenuto conto delle deposizioni testimoniali”.

 

E si sostiene che il lavoratore “non si faceva male durante la fase di sollevamento delle catene, ma durante l'operazione di aggancio, lasciando per distrazione il piede tra i fasci”.

 

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Secondo la Corte il ricorso è inammissibile, “in quanto svolge essenzialmente censure in fatto, pretendendo che la Corte di cassazione rivaluti nel merito la responsabilità del prevenuto, asseritamente insussistente in quanto l'infortunio non sarebbe riconducibile ad una condotta colposa del gruista ma ad una ‘distrazione’ del lavoratore durante l'operazione di scarico delle merci”.

 

Tuttavia si ribadisce, come più volte accade nelle pronunce della Cassazione che “il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità ‘deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali’ (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272)”. Insomma “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945)”.

 

Venendo al caso specifico si indica che la Corte territoriale ha “congruamente e logicamente motivato la conferma dell'affermazione di responsabilità del G.G. in ordine al reato di lesioni colpose cagionate al C.S., fondandosi su un dato su cui entrambi i giudici di merito hanno convenuto (si tratta infatti di una ‘doppia conforme’): la movimentazione anzitempo della gru da parte del prevenuto, durante una fase in cui il lavoratore non si era ancora allontanato dal carico da movimentare, collocato sul cassone del camion”.

 

In sostanza – continua la Cassazione - è stato appurato che “l'imputato azionò la gru quando la persona offesa si trovava ancora sul camion all'interno dell'area di manovra, in palese violazione della procedura operativa prevista per le aziende coinvolte, secondo cui l'autista del camion, dopo avere imbracato il materiale da scaricare, doveva allontanarsi dall'area di manovra della gru; ciò che certamente avrebbe impedito il verificarsi dell'evento lesivo in riferimento”.

 

E in questa prospettiva “la tesi difensiva in ordine ad una fase intermedia di ‘pretensionamento’ delle catene, estranea alla condotta dell'imputato, durante la quale si sarebbe verificato l'infortunio per una ‘disattenzione’ dell'autista, non è sostenibile in cassazione - che non è giudice del fatto -, posto che la diversa spiegazione, concordemente fornita dai giudici di merito, è comunque logica e plausibile, come tale insindacabile in sede di legittimità”. E si sottolinea ancora che, nel momento del controllo di legittimità, “la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con ‘i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento’, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955)”.

 

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Stante l'inammissibilità del ricorso, “e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000)”, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue il pagamento di una sanzione pecuniaria.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la sentenza da cui è tratto l’articolo:

Corte di Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza 11 aprile 2018, n. 16092 - Infortunio durante le operazioni di scarico di billette di acciaio. Procedura di movimentazione della gru



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