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Riflessioni sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Urbino, 17 Dic – Le pronunce della Corte di Cassazione, al di là dei singoli casi trattati e degli esiti dei ricorsi, forniscono spesso utili spunti di riflessione per comprendere meglio i compiti e le responsabilità dei vari attori che partecipano alla gestione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È il caso di dell’ ordinanza della Cassazione civile, Sez. Lavoro, 5 settembre 2024, n. 23850 che affronta il diritto di critica del lavoratore sindacalista nei confronti del datore di lavoro e che offe uno spunto anche per soffermarsi sulle funzioni e le indicazioni giurisprudenziali relative al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Ad affrontare questo tema, analizzando anche funzioni e statuto giuridico dell’RLS, è un contributo pubblicato nella parte dedicata a “Note e dibattiti” del numero 1/2025 di “Diritto della sicurezza sul lavoro”, rivista online dell'Osservatorio Olympus dell' Università degli Studi di Urbino.
Il breve saggio, dal titolo “Il diritto di critica del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Nota a Cassazione civile, sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23850”, è a cura di Laura Cuttini, dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto dell’Università degli Studi di Milano.
Nel presentare brevemente questo contributo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Le indicazioni dell’ordinanza n. 23850/2024
- L’ordinanza n. 23850/2024 e il diritto di critica
- L’ordinanza n. 23850/2024 e la sentenza n. 38914/2023
Le indicazioni dell’ordinanza n. 23850/2024
L’autrice ricorda che la Corte di Cassazione si è pronunciata in riferimento alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e in particolare alle modalità di esercizio del suo diritto di critica avverso al datore di lavoro.
Nel dettaglio si indica che la controversia, che ha portato all’ordinanza n. 23850/2024, ha coinvolto un lavoratore, con mansioni di macchinista, al quale “era stata addebitata una sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni, a causa di alcune sue affermazioni” rilasciate su un portale di informazione online e a un quotidiano “inerenti a dati sugli incidenti di viaggiatori a causa di guasti alle porte e sui decessi per infortuni sul lavoro”. Il lavoratore, che “assumeva altresì la carica di coordinatore nazionale dei RLS ex artt. 47 ss. del d.lgs. n. 81/2008, aveva inoltre espresso solidarietà a degli operai dipendenti di una società terza, licenziati e successivamente non reintegrati a seguito di sentenza, definendo il comportamento dell’azienda come ‘una scorciatoia antidemocratica e antisindacale molto insidiosa’”.
La Corte d’Appello di Roma aveva “accolto il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sanzione disciplinare, ritenendo la critica del RLS legittima, in quanto il rappresentante sindacale è titolare di un diritto di critica dai confini più ampi di quello attribuito al semplice lavoratore subordinato, in virtù della garanzia costituzionale offerta dagli artt. 2 e 39 Cost”. E i giudici di secondo grado hanno considerato ‘la carica rivestita dall’appellante tale da rendere anch’egli titolare di un diritto funzionale al perseguimento e alla tutela di interessi collettivi di rilevanza costituzionale’. E la sentenza di Appello “è poi stata confermata dalla Corte di Cassazione”.
L’ordinanza n. 23850/2024 e il diritto di critica
Il saggio indica che la Cassazione, con l’ordinanza, afferma che “il diritto di critica del lavoratore sindacalista, quando esercitato nell’ambito delle proprie prerogative sindacali, non comporta una violazione del vincolo fiduciario ex art. 2105 c.c., che rimane esigibile solo con riferimento alla prestazione contrattuale”. E i giudici di legittimità hanno chiarito che “non è configurabile nell’ordinamento una ‘scriminante sindacale assoluta’ che legittimi qualsiasi condotta tenuta all’interno dell’impresa dal lavoratore sindacalista. Al contrario, ove la critica espressa consista nell’attribuzione di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati all’impresa datoriale o ai suoi dirigenti, il comportamento del lavoratore potrebbe essere comunque legittimamente sanzionato in via disciplinare”.
In altre parole, la giurisprudenza maggioritaria “impone il rispetto di un ‘minimo etico’ e riconduce in ogni caso la legittimità delle contestazioni espresse dai lavoratori sindacalisti ai canoni del diritto di critica del lavoratore tout court”, la cui valutazione di adeguatezza è rimessa al giudice di merito. E “l’orientamento giurisprudenziale testé delineato si riflette fedelmente nell’impianto argomentativo dell’ordinanza in commento, che dunque si colloca nel solco di una consolidata linea interpretativa e ne conferma principi e applicazioni”.
Tuttavia, la pronuncia “compie un passo ulteriore nell’estendere il più ampio regime protettivo garantito al diritto di critica del sindacalista anche al diritto di critica del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in qualità di ‘portatore di interessi collettivi’ (nello specifico, quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 32 Cost)”. Secondo la Corte, “pur dovendo comunque restare all’interno dei confini della continenza e della pertinenza”, anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a “esprimersi criticamente con toni più aspri e sferzanti rispetto a quanto concesso al lavoratore “semplice”, al fine di convincere l’imprenditore della consistenza dei pericoli legati alla sicurezza sul luogo di lavoro, spingendolo a modificarne l’organizzazione”.
L’ordinanza n. 23850/2024 e la sentenza n. 38914/2023
Come detto in apertura di articolo la posizione assunta dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza offre “lo spunto per una riflessione di più ampio respiro sul ruolo e sui confini della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Ricordando che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è attualmente disciplinata dagli artt. 47 ss. del d. lgs. n. 81/2008 (TUSL), si indica che un RLS è un lavoratore che, per elezione o designazione “viene chiamato a rappresentare gli interessi dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. La sua presenza in azienda è obbligatoria”. E i compiti che questo soggetto è chiamato a svolgere “sono contenuti nell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, rubricato «Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza», e sono nettamente distinti e separati dagli «obblighi» in materia di salute e sicurezza, che sono invece imposti rispettivamente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto e ai lavoratori dagli artt. 17-20 del medesimo TU”.
Si indica che la dottrina “ha ampiamente evidenziato come il ruolo dell’RLS si esaurisca nella mera consultazione rispetto alle iniziative in tema di salute e sicurezza realizzate dai soggetti obbligati nell’ambito di queste materie, senza ricomprendere alcun obbligo di prevenzione o protezione, o responsabilità in tal senso collegata”. E si tratta, dunque, di “una figura meramente propositiva che non ha poteri di intervento, di modifica o di spesa sull’organizzazione del lavoro”.
Tuttavia, come ricordato anche dal nostro giornale, un dibattito si è acceso a seguito “della criticata sentenza della Cassazione penale n. 38914/2023, con la quale i giudici di legittimità hanno condannato un RLS per omicidio colposo di un lavoratore, a titolo di cooperazione colposa ai sensi dell’art. 113 c.p. In sintesi, la Cassazione avrebbe in questa sede delineato una nuova prospettiva giuridica, secondo la quale alla figura del RLS andrebbe ricondotta una corresponsabilità (condivisa con il datore di lavoro) per gli eventi infortunistici sul lavoro occorsi a seguito dell’omessa esecuzione dei compiti attribuitigli ex lege”.
Al di là delle specificità del caso concreto, ciò che in questa sede merita di essere rilevato “è il rapporto che sussiste tra la sentenza penale e l’ordinanza in commento”:
- nell’ ordinanza n. 23850/2024 il RLS viene “delineato come una figura il cui compito primario consiste nella difesa dei diritti dei lavoratori, anche in opposizione all’azienda”. Viene dunque concepito “come colui che chiede conto all’azienda della sicurezza dei lavoratori, in ossequio al proprio dovere di rappresentanza”;
- nella sentenza n. 38914/2023 “la giurisprudenza ne fa un soggetto aziendale responsabile della salute dei lavoratori, che resta però privo degli strumenti esecutivi per tutelarla”. In questo caso è “colui a cui è chiesto conto della sicurezza sul luogo di lavoro, in ottica di collaborazione e organizzazione dell’azienda”.
È insomma importante capire se la figura del RLS “debba essere considerata maggiormente orientata alla funzione di tutela dei lavoratori, e quindi al servizio della manodopera, oppure se debba al contrario essere inquadrata principalmente come un ruolo funzionale all’organizzazione del lavoro, e di conseguenza al servizio del datore di lavoro”. Ed è evidente come, in quest’ultimo caso, “dal riconoscimento di una responsabilità penale condivisa tra RLS e datore di lavoro derivi un avvicinamento dei due soggetti, che rischia di creare effetti distorsivi con riferimento alla funzione di rappresentanza dei lavoratori.
Si rileva poi che la successione nel tempo delle pronunce “potrebbe indicare un cambio di rotta anche della giurisprudenza in senso favorevole alla prima ipotesi”. E il paragone tra sindacalista e RLS sostenuto nell’ordinanza del 2024 “può essere letto dagli interpreti come un correttivo all’’errore’ della sentenza penale del 2023, riportando con nettezza la figura del RLS dal lato dei lavoratori”.
In ogni caso, conclude l’autrice, “è quantomeno da auspicare che il rafforzamento della figura del RLS, derivante dall’esplicita estensione della tutela del suo diritto di critica, non funga da espediente per nuove e successive pronunce che determinino un ulteriore aggravio di responsabilità in capo a questa figura”. L’ampliamento di un diritto strumentale “ad assolvere più efficacemente le funzioni del ruolo, come quello del diritto di critica, infatti, non modifica in alcun modo tali funzioni, che continuano a rimanere consultive e non esecutive”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del saggio e ne riportiamo il sommario:
- I fatti oggetto del giudizio
- Il perimetro del diritto di critica del lavoratore subordinato
- Limiti e tutele della critica del lavoratore sindacalista
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: il problema dei confini di un ruolo.
Tiziano Menduto
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