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Omaggio a Gerardo Porreca: dai comportamenti alle responsabilità

Brescia, 21 Lug – In queste settimane, per rendere omaggio all’ingegner Gerardo Porreca, nostro storico collaboratore recentemente scomparso, il nostro giornale ha scelto di riproporre alcuni dei suoi articoli e contributi significativi.
Come ricordato nelle altre puntate di questo omaggio, dedicate a temi diversi, dalla patente a crediti alla vigilanza del datore di lavoro, l’ingegner Porreca nel corso degli anni nei suoi articoli ha condiviso con competenza e chiarezza il suo patrimonio di conoscenze maturato in oltre trent’anni di attività presso il Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.
Anche se alcuni dei contenuti che pubblicheremo potrebbero non tener conto delle indicazioni normative più recenti, i suoi contributi per il nostro giornale restano una testimonianza del suo acume analitico e della capacità di offrire strumenti e indicazioni preziose per chi opera nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
Oggi ci soffermiamo sulla presentazione di due sentenze sulla responsabilità dei datori di lavoro in caso di infortuni sul lavoro:
- Omaggio a Gerardo Porreca: sui comportamenti imprevedibili dei lavoratori
- Omaggio a Gerardo Porreca: sulla responsabilità del datore di lavoro
Omaggio a Gerardo Porreca: sui comportamenti imprevedibili dei lavoratori
Come ricordato in premessa l’ingegner Porreca si è spesso soffermato, nella presentazione delle sentenze di Cassazione, su alcuni temi particolarmente rilevanti e delicati. Uno di questi riguarda sicuramente la responsabilità dei datori di lavoro in caso di infortuni con riferimento all’eventuale riconoscimento di eventuali comportamenti imprevedibili o abnormi dei lavoratori.
Un suo contributo, pubblicato il 18 marzo 2024, riguarda la presentazione della Sentenza della Cassazione n. 7413 del 20 febbraio 2024 che sottolinea come il comportamento avventato del lavoratore tenuto mentre svolge il proprio lavoro può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare la sentenza si sofferma sulla violazione dell'art. 138, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 che – come ricorda Porreca nel suo contributo – “vieta di salire e scendere dai ponteggi lungo i montanti e impone la predisposizione di idonei sistemi di accesso ai vari piani”. La suprema Corte di Cassazione è chiamata a decidere “su di un ricorso presentato dall’amministratrice unica di una società, con funzione di datore di lavoro, che era stata condannata nei due primi gradi di giudizio per le lesioni subite da un lavoratore dipendente della società stessa con mansione di carpentiere il quale, in un cantiere edile realizzato per la costruzione di alcune villette, si era infortunato per essere caduto nel mentre si arrampicava sui montanti di un ponteggio e ciò a causa della mancanza di idonei sistemi di accesso ai piani del ponteggio stesso”.
Sul tema dell’eventuale condotta imprudente, la suprema Corte ricorda come “un comportamento anche avventato di un lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro e ha opportunamente sottolineato altresì che in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia”.
Rimandiamo alla lettura integrale del suo contributo.
Omaggio a Gerardo Porreca: sulla responsabilità del datore di lavoro
Un altro suo articolo, pubblicato il 30 ottobre 2023, tratta temi molto simili connessi alle responsabilità del datore di lavoro e affronta un caso di infortunio mortale in cui un lavoratore muore cadendo dalla copertura di un capannone mentre rimuove lastre di cemento amianto.
In questo caso si tratta della presentazione della Sentenza della Cassazione n. 37487 del 14 settembre 2023.
Nel suo contributo l’ingegnere indica che “ il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi”. Né l'adempimento di tali obblighi – come indica la sentenza – “è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”.
È questo il principio in applicazione del quale “la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato nei due primi gradi di giudizio” perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale del lavoratore.
La Corte specifica poi che l'obbligo di fornire DPI è un precetto “al quale il datore di lavoro è tenuto comunque a conformarsi” ed esclude che la vicenda “fosse ricollegabile ad una condotta abnorme del lavoratore per non avere agito autonomamente e senza specifiche indicazioni del datore di lavoro”. Segnaliamo che la sentenza si sofferma anche sulla validità della eventuale delega di funzioni in materia di sicurezza
Ricordiamo, in conclusione, che attraverso questo link è possibile consultare l’archivio di tutti gli articoli scritti dall’ingegnere Gerardo Porreca per PuntoSicuro.
RTM
Scarica le sentenze di riferimento:

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Rispondi Autore: NDNDBR70T08Z343A ![]() | 21/07/2025 (22:09:21) |
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