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Le responsabilità di chi vende, noleggia o concede in uso attrezzature

Sulle responsabilità del datore di lavoro in ordine alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari marcati CE e in relazione agli altri suoi obblighi nei confronti dei lavoratori addetti all’utilizzo delle attrezzature, mi sono già soffermata in un precedente contributo, al quale rinvio per approfondimenti (“ Macchina marcata CE e responsabilità in caso di infortunio: sentenze”, pubblicato su Puntosicuro del 10 giugno 2021 n.4952).
A completamento di tale riflessione, vorrei qui prendere in esame “l’altra metà della mela”, dedicandomi all’analisi delle responsabilità del soggetto che venda, noleggi o conceda in uso al datore di lavoro un’attrezzatura di lavoro.
Come noto, sotto questo profilo occorre partire - sul piano normativo - dall’art.23 c.1 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”), ai sensi del quale “sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”
La norma prosegue poi - al secondo comma - specificando che “in caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”
All’interno del Titolo III del D.Lgs.81/08, poi, l’art.72 c.1 (“Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”) prevede che “chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.”
Tale disposizione precisa inoltre - al secondo comma - che “chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.” Tale soggetto “deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”
Una interessante sentenza di pochi anni fa ( Cassazione Penale, Sez.III, 14 marzo 2022 n.8555) illustra in maniera dettagliata come vadano interpretate tali norme di legge.
A fronte dell’argomentazione difensiva del ricorrente (quale concedente in uso), secondo cui “la norma penale si indirizzava solamente a fabbricanti e fornitori delle macchine, e che egli non rientrava - quanto ai contestati paranchi - in dette categorie, mentre non era invece prevista sanzione penale per chi provvedeva a concederli in uso”, la Cassazione ha avuto modo di precisare che la stessa “Corte di legittimità ha già complessivamente osservato che i destinatari delle norme di cui agli artt.2087 cod. civ., 23 e 24, d.lgs.9 aprile 2008, n.81, sono, rispettivamente, il datore di lavoro, coloro ai quali può imputarsi la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, e gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici”.
Ciò premesso, la Corte ha sottolineato che “l’art.23, comma 1 cit. […] indica le condotte vietate, mentre l’art.57, comma 2 (“2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro”) determina la sanzione.”
A fronte di tale quadro legislativo, dunque, “se la fabbricazione indica l’attività di creazione delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti, la fornitura genericamente intesa ricomprende l’attività di tutticoloro che si intromettono nella circolazione di tali beni.
Tant’è che l’art.23 si occupa di “vendita”, “noleggio” e di “concessione in uso”, mentre la norma sanzionatoria si richiama genericamente al “fornitore”, che all’evidenza è appunto colui che “vende”, “noleggia” ovvero “concede in uso” il bene.”
Fatte tali puntualizzazioni concettuali e terminologiche, entriamo un po’ più nello specifico.
Pochi mesi fa, con Cassazione Penale, Sez.IV, 17 aprile 2025 n.15226, la Corte ha confermato la condanna di A., “quale legale rappresentante della X Sas (impresa noleggiatrice dell’autocarro Daily 35 CU tg […], in cooperazione colposa con B., giudicato separatamente, titolare della L. costruzioni di Z. e Y Snc, impresa della quale era dipendente il lavoratore infortunato)”, in quanto, “in violazione delle disposizioni contenute negli artt.2087cod. civ., 71 e 72 D.Lgs.81/2008, […] cagionavano per colpa a D. lesioni consistenti in ernia cervicale espulsa, con tetraplegia grave post traumatica che rendevano D. gravemente tetraplegico.”
Questa la dinamica dell’infortunio: “in particolare B. prendeva a nolo da A. l’autocarro Daily e lo assegnava alla squadra composta da D. e E., incaricata di eseguire lavori di cantiere stradale a F., senza verificare che il mezzo fosse in buono stato di manutenzione ed idoneo all’utilizzo; l’autocarro presentava, invece, un difetto nella chiusura (asola perno) della sponda posteriore (asola slabbrata), cosicché quando D. si appoggiava per scendere dal cassone la sponda improvvisamente cedeva facendolo ribaltare e poi cadere a terra all’indietro”.
Dagli accertamenti era emerso che “il camion era stato preso a noleggio la mattina stessa e il E., collega di lavoro del D., aveva riferito alla persona offesa che qualche giorno prima lo stesso camion preso a noleggio aveva la sponda che non chiudeva bene.”
Secondo la Cassazione, “se è vero che il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari (eventualmente mettendo a disposizione anche un soggetto addetto al loro utilizzo) non ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l’appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva (Sez.4, n.23604 del 05/03/2009, Cossi e altri, Rv.244216), va però ribadito, sulla base della specifica norma cautelare violata, richiamata nella imputazione, che la figura del “concedente in uso” è contemplata, quanto alle attrezzature di lavoro, dall’art.72 del D.Lgs.2008/81.”
Nel caso di specie, “il A., proprietario e noleggiatore professionale, era tenuto a garantire con onere di diligenza qualificata il mezzo da vizi sicuramente accertabili e visibili e la perfetta efficienza e sicurezza del mezzo.”
Nonostante ciò, invece, “non risulta in atti né è stato dedotto che il A. avesse provveduto e attivato una periodica revisione e manutenzione del mezzo, il che aveva consentito l’insorgere di una pericolosa insidia per chi avesse utilizzato il veicolo salendo sul cassone per lo scarico e carico del materiale”.
La sentenza ricorda così che “questa Corte ha già affermato il principio che “in tema di omicidio colposo aggravato ai sensi dell’art.589, comma secondo, cod. pen., sussiste la responsabilità del noleggiatore di un macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l’utilizzazione ai propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell’uso. La S.C. ha precisato che la colpa del noleggiatore, in tal caso, non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale macchinario abbia fatto uso (Sez.4, n.14413 del 24/01/2012 Ud. (dep.16/04/2012) Rv.253300-01; Sez.4, n.38071 del 07/07/2016”.
Passiamo ora ad una sentenza dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 14 marzo 2024 n.10665), con la quale la Corte ha approfondito il tema relativo agli obblighi del concedente in uso rispetto a quelli del datore di lavoro utilizzatore.
Nella fattispecie, a fronte della posizione della difesa che “ha riproposto il tema dell’esistenza dell’obbligo del concedente in uso del macchinario di verificarne le condizioni prima della consegna, ritenendo che esso incomba sull’utilizzatore prima di ogni utilizzo”, la Cassazione ha affermato con chiarezza che “tale tesi è smentita, intanto, dal chiaro tenore dell’imputazione, con la quale si è espressamente rimproverato al A. di aver concesso in uso alla ditta del C. un macchinario non rispondente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal cui utilizzo è derivato l’evento (art.23, D.Lgs.n.81/2008[…]) e dai principi più volte formulati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla concorrenza delle due posizioni di gestori del rischio (quella, cioè, del fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e quella dell’utilizzatore/datore di lavoro).”
La Corte ha chiarito, in particolare, che “nella specie le lesioni sono state cagionate dall’impiego di un macchinario ad uso lavorativo cosicché, qualora un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine o impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell’imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi”.
Dopo aver citato i numerosi precedenti giurisprudenziali di riferimento in materia, la sentenza ha sottolineato che “tali principi, peraltro, sono stati successivamente ripresi, riconoscendosi la responsabilità del venditore allorquando, pur essendo conoscibile la non conformità del macchinario alle prescrizioni in tema di sicurezza, egli non si sia attivato per eliminare la difformità prima della vendita (sez.4, n.35295 del 23/4/2013, Bendotti, Rv.256399-01, in fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo del venditore di una mini pala in abbinamento con una benna miscelatrice, capovoltasi addosso ad un operaio per l’eccessivo carico, in assenza di adeguate indicazioni, con tacche o segni nella benna, dei livelli massimi di possibile riempimento).”
La Corte ha precisato che “trattasi, peraltro, di divieto non limitato al fornitore professionale della macchina, il relativo obbligo incombendo anche su chi l’abbia ceduta solo occasionalmente (sez.3, n.10342 del 28/6/2000, Piola, Rv.217456-01 […]).
Va, poi ricordato che neppure una formale certificazione attestante la rispondenza alle misure esonera il venditore (ma, si ritiene, anche il cedente) per le lesioni derivanti da un infortunio sul lavoro per effetto dell’impiego del macchinario difettoso (sez.4, n.18139 del 17/4/2012, Perrone, Rv.253771-01; n.35295 del 23/4/2013).”
Concludiamo con una sentenza avente ad oggetto il cosiddetto “nolo a caldo” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 6 dicembre 2021 n.44950).
Con questa pronuncia, la Corte ha confermato la condanna di “C.V. in ordine al reato di omicidio colposo di R.P., deceduto a seguito della caduta in una buca dell’autocisterna da lui condotta nell’area di cantiere di una cava.”
Si è addebitato all’imputata, “quale titolare della ditta che aveva fornito alla cava il mezzo incidentato mediante contratto di “nolo a caldo”, la violazione della normativa relativa alle attrezzature messe a disposizione degli operai.
In particolare, secondo i giudici di merito, l’automezzo fornito al R.P. era un furgoncino trasformato in autobotte per il rifornimento del carburante all’interno del cantiere e, come tale, inidoneo all’uso, privo di portiere di protezione e di accesso al veicolo.”
Era risultato accertato che “il camioncino non era abilitato al trasporto di carburante e non era omologato, circostanza che avrebbe potuto incidere sulla stabilità del veicolo; le portiere, all’occorrenza, avrebbero potuto evitare l’espulsione del conducente dall’abitacolo, mentre l’operaio era stato schiacciato dal mezzo proprio a causa della sua fuoriuscita dall’abitacolo per mancanza di portiere.”
La Cassazione ha così confermato la validità della sentenza della Corte d’Appello, la quale “ha adeguatamente valutato i profili di colpa correlati all’aver posto a disposizione del R.P. un mezzo obsoleto, trasformato da furgoncino in autobotte, non omologato e quindi avente problematiche di stabilità; privo, inoltre, di portiere di protezione, circostanza che ha determinato lo schiacciamento del lavoratore a seguito del ribaltamento e della fuoriuscita del conducente dall’abitacolo.”
In conclusione, a parere della Corte, “la decisione impugnata è in linea con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell’ipotesi di noleggio “a caldo” di macchinari, anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario noleggiato (Sez.4, n.38071 del 07/07/2016, Rv.267881; Sez.4, n.1763 del 14/10/2008-dep.2009, Rv.242490).”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

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