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Attrezzature da lavoro: il noleggio e la concessione in uso

Attrezzature da lavoro: il noleggio e la concessione in uso
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Attrezzature e macchine

25/02/2020

Le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro, tra i quali chi noleggia o concede in uso l’attrezzatura di lavoro, secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/08.

 

L’impianto legislativo delineato dal d.lgs. 81/08 (TU), con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del lavoratore, disciplina le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro, tra i quali chi noleggia o concede in uso l’attrezzatura di lavoro.

 

Chiunque noleggi o conceda in uso (o locazione in finanziaria) attrezzature di lavoro non marcate CE, infatti, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi le noleggia o le riceva in uso (o in locazione finanziaria), ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

 

Questo indica in maniera chiara che i noleggiatori e i concedenti in uso devono fornire esclusivamente beni conformi alle vigenti norme, e deve essere prassi consolidata il passaggio di tale informazione al cliente finale, attraverso un’attestazione formale di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al summenzionato allegato V, oltre all’evidenza al momento della cessione, del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza (attraverso il registro di controllo, scheda tecnica e verbali di verifica periodica, ecc.).

 

 

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Un altro obbligo ricadente sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro è l’acquisizione e la conservazione agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

 

Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una dichiarazione del datore di lavoro sono: piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali e telescopici rotativi), trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabili a cingoli), pompe per calcestruzzo.

 

Detta dichiarazione deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l’indicazione del lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura, deve dichiarare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del d.lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso della specifica abilitazione (vedere pagina dedicata in questa stessa Area tematica di Conoscere il rischio).

 

 

Fonte: INAIL

 

 

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Rispondi Autore: ROBERTO MENEGHINI - likes: 0
25/02/2020 (10:23:14)
scusate... mi sembra di ravvisare una imprecisione nella forma in cui è stato scritto l'articolo rispetto i contenuti del D.Lgs. 81/2008... per quanto sopra riportato al 5° capoverso sembra che le attrezzature per le quali sia richiesta la dichiarazione del datore di lavoro con indicazione del lavoratore o dei lavoratori interessati siano ESCLUSIVAMENTE le attrezzature di cui all'art. 73 c.5 del D.lgs. 81/2008 e successivo ASR 22/02/2012 (PLE, gru a torre, gru mobili, ecc.)... ma l'art. 72 c.2 specifica che si tratta di attrezzature di lavoro "senza operatore" pertanto la dichiarazione del datore di lavoro va fatta per qualsiasi attrezzatura di lavoro oggetto di noleggio o concessione in uso (ad es. motosega, decespugliatore, tagliasiepe, sega a banco, trapano, smerigliatrice angolare, ecc.)... siete d'accordo o interpreto io in maniera non corretta la norma? Grazie del confronto!
Rispondi Autore: Stefano - likes: 0
08/06/2020 (12:11:11)
Questa situazione è possibile?
Una piattaforma di lavoro elevabile viene noleggiata dal datore di lavoro committente di un'azienda per poi essere ceduta in uso ad una ditta appaltatrice operante all'interno della sua azienda; sostanzialmente il committente fa da intermediario tra noleggiatore e ditta appaltatrice.
A questo punto il DDL appaltatore per tramite del DDL committente, comunica al noleggiatore i nominativi del personale abilitato alla conduzione.

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