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Le disposizioni di sicurezza per un cantiere edile intra-aziendale

Le disposizioni di sicurezza per un cantiere edile intra-aziendale
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

09/04/2018

Ai lavori edili si applicano le disposizioni del titolo iv del d. lgs. n. 81/2008 e l’obbligo di nominare i coordinatori e di redigere i PSC e i POS e non conta che essi siano svolti nell’ambito di un appalto all’interno dell’azienda del committente.

Viene preso in esame in questa sentenza della Corte di Cassazione che si commenta il caso dell’effettuazione di alcuni lavori edili svolti nell’ambito di un cantiere allestito all’interno di un’azienda allorquando vengono a coincidere le figure del committente datore di lavoro di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, riguardante la sicurezza negli appalti interni, e quella del committente dell’opera edile di cui al comma 1 lettera b) dell’art. 89 dello stesso D. Lgs. e allorquando è necessario individuare bene e chiaramente quale è la linea di demarcazione fra le disposizioni dell’articolo 26 stesso e quelle dettate dal Titolo IV specificatamente per i cantieri temporanei o mobili.

 

Le attività di natura edile e di ingegneria civile di cui all’Allegato X del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha sostenuto in merito la suprema Corte, rientrano nell’applicazione del Titolo IV essendo irrilevante il luogo in cui le stesse vengono svolte potendo essere tali attività come nel caso in esame anche intra-aziendali. La stessa Corte ha tenuto a precisare che anche in tal caso la sicurezza nel cantiere va gestita, in presenza di più imprese, con la nomina dei coordinatori per la sicurezza e con la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e dei piani operativi di sicurezza (POS) elaborati dalle imprese stesse e non con la redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali ( DUVRI) previsto dall’articolo 26 comma 3 integrato con i POS delle imprese esecutrici.

 

Alla luce di tali considerazioni è stato rigettato dalla Corte di Cassazione il ricorso presentato da un datore di lavoro committente di un’opera edile realizzata nell’ambito della propria azienda che era stato condannato per l’infortunio mortale occorso al dipendente di una ditta subappaltatrice e che lo aveva avanzato su tale errata convinzione.

 

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Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso in cassazione

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale con la quale il datore di lavoro di un’azienda, committente di alcuni lavori edili, e il datore di lavoro di una ditta subappaltatrice erano stati riconosciuti colpevoli dell'omicidio colposo di un lavoratore dipendente della ditta subappaltatrice stessa, con violazione della disciplina antinfortunistica, sentenza che era stata appellata sia dal Procuratore generale territoriale che dal datore di lavoro committente, ha ridotto la pena nei confronti dell'imputato appellante; con conferma nel resto.

 

Il lavoratore era morto in conseguenza delle gravissime lesioni al cranio e ad altre parti del corpo patite per effetto di una caduta dall'alto, da circa otto metri, mentre stava lavorando in quota all'interno dello stabilimento del committente e, in particolare, mentre era intento alla pulitura e alla verniciatura delle travi delle capriate di sostegno del tetto del capannone. Per potere provvedere a tale pulitura e riverniciatura era stato collocato un carro-ponte di proprietà della società committente, condotto da un dipendente della stessa società appositamente incaricato della movimentazione dello stesso, sul quale erano state appoggiate delle assi in legno (lunghe circa due metri, larghe cinquanta centimetri e spesse 2,5 centimetri), assi usate normalmente per le casserature destinate a contenere il calcestruzzo fresco ma adoperate nell'occasione impropriamente per creare una superficie di camminamento e di appoggio di materiali e di cavalletti sui quali salivano gli operai per raggiungere le assi da dipingere. Era stata la rottura di una di tali assi, inidonea per tipologia, spessore e resistenza nonché molto deteriorata a provocare la caduta e, conseguentemente, la morte dell'operaio che era stato assunto con contratto di lavoro individuale a tempo determinato nel medesimo giorno in cui l’impresa affidataria aveva subappaltato i lavori e che nello stesso giorno aveva firmato un documento in cui dichiarava di essere stato formato e informato.

 

La responsabilità del committente era stata individuata per avere omesso di nominare un coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per avere, così, trascurato di porre le premesse per l'adozione e l'attuazione delle misure finalizzate a tutelare la salute e la sicurezza dei lavori da effettuare in cantiere tra cui l'adozione di un piano di sicurezza e di coordinamento. Era emerso, infatti, che il committente aveva gestito in concreto l'appalto, sotto il profilo della sicurezza del lavoro, redigendo il documento unico di valutazione del rischio (DUVRI) previsto dall'art. 26 del D. Lgs.  n. 81/2008, integrato con i piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici.

 

Secondo i Giudici di merito si sarebbe dovuta rispettare invece la disciplina sui cantieri temporanei o mobili prevista dal titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008 essendo stato realizzato, in realtà, un cantiere temporaneo di manutenzione di strutture metalliche di copertura del capannone nel quale erano presenti contemporaneamente due imprese esecutrici e un dipendente del committente incaricato di movimentare il carro-ponte che fungeva da base per l'impalcatura realizzata in quota. Si sarebbe dovuto nominare, in sostanza, un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 90), con funzione anche di coordinatore per la progettazione, che avrebbe dovuto redigere il PSC di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81 del 2008, a maggior ragione necessario per l’effettuazione di lavori a notevole altezza di circa dodici metri, e che a tale PSC avrebbero dovuto poi fare riferimento i POS delle imprese esecutrici, integrandolo nel dettaglio. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (non nominato) avrebbe avuto, tra l’altro, i compiti di segnalare al committente l'inosservanza nella disposizione di cui all'art. 95 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e anche di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. E comunque, ha fatto osservare la Corte territoriale, nei documenti di sicurezza redatti per l'intervento e cioè nel DUVRI e nei POS non era stato fatto alcun riferimento all'uso del carro-ponte, in realtà utilizzato quale struttura di sostegno dei ponteggi per la realizzazione dei lavori in quota.

 

Contro la sentenza della Corte di Appello ha ricorso in cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il datore di lavoro committente dell’opera edile chiedendo l'annullamento della sentenza stessa, senza rinvio ovvero, in subordine, con rinvio. Come motivo fondamentale il ricorrente ha censurata l'applicazione delle disposizioni degli artt. 88 e ss. del Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008, anziché di quelle di cui all’art. 26 dello stesso decreto, sia in quanto i lavori di verniciatura, secondo lo stesso, non erano espressamente compresi nell'elencazione contenuta nell'allegato X richiamato dall'art. 89 del D. Lgs. n. 81 del 2008, sia perché la disciplina del titolo IV si applicherebbe soltanto alle attività svolte all'interno di un cantiere edile o di ingegneria civile e sia perché l'art. 26 si applicherebbe a tutti gli appalti endo-aziendali. Il ricorrente ha sottolineato, inoltre, che le attività svolte nel cantiere in esame non sarebbero state complesse, essendo consistite nella mera pulitura e verniciatura delle parti metalliche, e che la stessa polizia giudiziaria intervenuta, tra l’altro, aveva inquadrato la situazione nella disciplina di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso non ha trovato accoglimento da parte della Corte di Cassazione. Con riferimento al motivo del ricorso proteso a censurare la riconducibilità dell'attività lavorativa in concreto svolta nella disciplina di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008, la Corte suprema ha fatto notare che quella territoriale aveva fornito una risposta non incongrua né illegittima. La stessa, ha precisato la Sez. IV, “ha, infatti, valorizzato la natura dell'attività di verniciatura quale attività manutentiva (come del resto riconosciuto dai consulenti (omissis), per ciò rientrante nell'elenco di cui all'allegato X richiamato dall'art. 89 del d. lgs. n. 81 del 2008, stimando - correttamente - irrilevante il luogo in cui la stessa venga svolta, potendo, come nel caso di specie, essere anche intra-aziendale”.

 

Nel caso in esame quindi, secondo la Corte suprema, così come aveva anche sostenuto la Corte territoriale, andavano applicate le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008. Il committente, in particolare, sapendo della presenza di più imprese in cantiere, avrebbe dovuto già ben prima dell'inizio dei lavori porsi il problema della nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che nel caso in esame appariva necessario non solo per le interferenze tra la ditta affidataria e la ditta subappaltatrice ma anche per le interferenze con il personale della stessa società committente.

 

Appare evidente, ha così concluso la suprema Corte, che se fosse stato nominato un coordinatore questi si sarebbe reso immediatamente conto dell'inidoneità del ponteggio realizzato dall’impresa affidataria e, quindi, avrebbe bloccato immediatamente i lavori sin dal loro inizio e già in sede di primo sopralluogo.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 55008 del 7 dicembre 2017 (u.p. 14 novembre 2017) - Pres. Blaiotta – Est. Cenci – P.M. Tampieri - Ric. S.P.. - Ai lavori edili si applicano le disposizioni del titolo iv del d. lgs. n. 81/2008 e l’obbligo di nominare i coordinatori e di redigere i PSC e i POS e non conta che essi siano svolti nell’ambito di un appalto all’interno dell’azienda del committente.

 



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