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La mancata formazione è sanzionata penalmente o no?

La mancata formazione è sanzionata penalmente o no?
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

16/07/2015

Un commento alle sentenze della Cassazione che escludono che l’obbligo di formazione sia sanzionato penalmente e ad altre pronunce in tema: la formazione in lingua, con verifica dei risultati, e la formazione per attività particolari. Di A. Guardavilla.

L’obbligo di formazione e la sanzione penale
 
Sono in aumento negli ultimi anni le sentenze in cui la Corte di Cassazione afferma che gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dall’articolo 18 (comma 1 lett. l) del D.Lgs.81/08) non sono sanzionati penalmente.
 
L’ultima di queste ( Cass. Pen., Sez. III, 6 luglio 2015 n. 28577), che risale a pochi giorni fa, ha accolto il ricorso di un datore di lavoro, condannato in primo grado per non aver adempiuto all’obbligo di formazione dell’addetto antincendio e al primo soccorso e poi assolto dalla Corte, dichiarando che il fatto non sussiste in quanto, “come già di recente in diversi casi riscontrato, […] in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all’art. 18, comma primo, lett. l), del dlgs n. 81 del 2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto - non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2014, n. 3145).”
 
Quest’ultimo precedente richiamato dalla Corte (Cass. Pen. Sez, III 23 gennaio 2014 n. 3145), a sua volta, era pervenuto alle medesime conclusioni e aveva puntualizzato che “l’enunciazione di cui alla citata lett. l), infatti, si risolve in una disposizione programmatica priva di sanzione penale e, come tale, anche, effettivamente, generica”.
 
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Con la medesima argomentazione, nel marzo di quest’anno, anche Cass. Pen., Sez. III, 10 marzo 2015 n. 10023, ha accolto il ricorso (perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”) di un datore di lavoro che aveva omesso di adempiere agli obblighi di formazione ed informazione di un suo dipendente operante in un cantiere. [1
 
Nella realtà, ai sensi del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, l’obbligo di formazione previsto dall’articolo 18 c. 1 lett. l) (“Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”) è sanzionato penalmente attraverso la pena prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) per la violazione dell’articolo 37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) richiamato dall’articolo 18.
 
Infatti il primo comma dell’articolo 37, che prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”, è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda.
 
Allo stesso modo sono sanzionati penalmente - nell’ambito dell’articolo 37 - l’obbligo di erogare la formazione ai dirigenti e ai preposti (comma 7) e gli obblighi di far sì che gli addetti antincendio e al primo soccorso da un lato (comma 9) e gli RLS dall’altro (comma 10) ricevano la formazione  prevista dalla legge.
 
Peraltro, la Cassazione stessa – in altre pronunce rispetto a quelle su citate – aveva già rilevato la presenza all’interno del testo unico di un obbligo di formazione presidiato da sanzioni penali (in via contravvenzionale, a prescindere dalla verificazione o meno di un infortunio o di una malattia professionale) e aveva già applicato più volte queste sanzioni penali (ai sensi dell’articolo 55 comma 5) per la violazione proprio dell’articolo 37.
 
Con la sentenza del 9 settembre 2014 n. 37312, infatti, la Quarta Sezione Penale della Cassazione aveva confermato la condanna di un datore di lavoro per violazione dell’“art. 55 co. 5 lett. c), d.Lvo 81/08, in relazione all’art. 37 co. 1 stesso decreto, perché, quale titolare della … srl, non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta dall’infortunato.., con le specifiche misure prevenzionistiche, tipiche del settore boschivo.”
 
In quell’occasione, la Corte aveva affermato che il ricorrente datore di lavoro doveva fornire la prova sulla formazione del [lavoratore infortunato] per i seguenti motivi:
- i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37(disposizione che ha sostituito l’art. 22, co. 1, d.lvo 626/94) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall’allegato A), punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
- la mancata produzione da parte del [ricorrente] della relativa documentazione non è giustificata.
Del pari, non è fondata la tesi sostenuta dallo stesso imputato, secondo cui la avvenuta formazione, all’epoca del fatto, poteva essere anche dimostrata verbalmente dal datore di lavoro, in quanto il co. 2 dell’art. 37 del citato decreto rimette alla conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione che il responsabile è tenuto a dare al lavoratore, accordo tra Stato e Regioni stipulato solo nel 2011.”
 
E aveva aggiunto, riguardo alle modalità di attestazione della formazione:
“la compiuta lettura della normativa in materia, però, consente di rilevare che:
- il d.lvo 81/08, all’art. 37 co. 2 rimette all’accordo Stato-Regioni le modalità, come detto, di regolamentazione della formazione del soggetto lavoratore-dipendente;
- l’allegato A), punto 10 dell’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, richiama implicitamente il d.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
Conseguentemente, il datore di lavoro deve provare di avere ottemperato all’obbligo in questione, in quanto tenuto a compilare un documento sulla formazione del lavoratore, contenente i riferimenti anagrafici di costui, le ore di formazione dedicate ai rischi, la data della formazione medesima.”
 
In questo caso, aveva concluso la Corte, “le emergenze istruttorie hanno consentito al giudice di merito di rilevare l’assoluto difetto di preparazione formativa del lavoratore alla attività alla quale era stato destinato, conseguenza del mancato rispetto del dettato normativo in materia.”
 
Un mese dopo, la Corte (Cass. Pen., Sez. III, 17 ottobre 2014, n. 43427) aveva confermato la responsabilità di un datore di lavoro “colpevole del reato di cui agli artt. 36 co. 1 e 55 co. 5 D.L.vo. 81/08 perché, in qualità di titolare dell’omonima ditta edilizia ometteva di fornire ai lavoratori minorenni X e Y un’adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute e sulle misure di prevenzione in atto presso il cantiere…; del reato di cui agli artt. 37 co. 1 e 55 co. 5 perché, sempre in qualità di titolare della suddetta ditta, ometteva di impartire ai predetti un’adeguata formazione in materia di sicurezza e salute al momento dell’inizio dell’attività presso il cantiere.”
 
Dunque la Cassazione stessa ha già applicato a più riprese le sanzioni penali contenute nell’attuale normativa (articolo 55 comma 5) per la violazione dell’obbligo di formazione di cui all’art. 37.
 
 
Alcune pronunce sui contenuti e sulle modalità di effettuazione della formazione
 
La comprensibilità della lingua
 
In una sentenza di qualche mese fa (Cass. Pen., Sez. IV, 8 aprile 2015 n. 14159), la Corte ha confermato la “sussistenza del nesso causale tra la omessa somministrazione al lavoratore di un’adeguata formazione, in una lingua che egli avrebbe potuto comprendere, (essendo egli di nazionalità indiana) e non già in lingua italiana, circa le modalità con cui procedere all’operazione che stava eseguendo e l’infortunio.”
 
Infatti, ha affermato la Cassazione, “se egli avesse avuto una formazione adeguata, non avrebbe agito con quelle modalità e, in particolare, non avrebbe appoggiato la mano in prossimità del foro nel quale doveva entrare il pistone, mentre il suo compagno di lavoro avrebbe evitato di azionare la macchina in quel momento.”
 
L’affiancamento, il bagaglio di conoscenze pregresse e la socializzazione delle esperienze non si identificano con  la formazione e non possono sostituirla. La formazione va procedimentalizzata
 
La sentenza Cass. Pen., Sez. IV, 23 settembre 2014 n. 38966 è di grande interesse e merita un approfondimento.
 
Questa pronuncia ha confermato che, nel caso di specie, “la formazione impartita non era stata adeguata: “che il padrone avesse affiancato all’operaio inesperto in quel settore, un operaio esperto (...) e che quest’ultimo avesse frettolosamente dato delle informazioni sul funzionamento della macchina (per soli cinque minuti, come ricorda il dipendente) è un dato di fatto che va ad affermare la penale responsabilità del datore di lavoro, facendo capo a quest’ultimo non solo la mera consegna documenti informativi sulle categorie di rischio (anche considerando che quella da lavoro su macchine tranciatrici ... all’epoca del corso nel 2007 neppure coinvolgeva il dipendente infortunato perché egli era impiegato in altro tipo di lavorazione), ma anche l’effettivo rispetto dell’obbligo di una formazione adeguata ad allertare l’attenzione del dipendente soprattutto quando, come nel caso in esame, e un anno dopo il corso, veniva impiegato per la prima volta in quel tipo di mansioni.”
 
La Corte ha ricordato così “che in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro e ciò perché l’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014 - dep. 26/05/2014, Nogherot, Rv. 259219)”.
 
E la Cassazione ha proseguito: “si deve ribadire che non è dubitabile che una formazione adeguata raramente può prescindere dalla socializzazione delle esperienze professionali maturate da altri lavoratori; ma questa non può esaurire l’attività di formazione e va necessariamente inserita all’interno di un percorso di addestramento che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non la mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati: insomma l’attività di formazione è necessariamente un’attività procedimentalizzata.”
 
Nel caso di specie, “adempimenti puramente formali - peraltro lontani nel tempo e dall’adibizione alle specifiche mansioni - e la rapida ed approssimativa informazione data dal lavoratore esperto al lavoratore privo delle necessarie nozioni non può aspirare ad essere attività di formazione, nell’accezione definita dalle previsioni normative che si indirizzano al datore di lavoro.”
 
 
La formazione in caso di operazioni riservate a personale specializzato
 
Con la pronuncia Cass. Pen., Sez. IV, 12 giugno 2015, n. 24826, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità relative allo svolgimento di un’“operazione particolare e non usuale che presupponeva una informazione specifica sulle modalità operative e della quale, come tale, avrebbe dovuto essere fatto divieto all’infortunato per essere affidata a persona con adeguata formazione”.
 
Ciò in virtù del principio, affermato dalla Cassazione già in precedenti pronunce, secondo cui  “in tema di infortuni sul lavoro, l’attività di formazione del lavoratore […], ove si tratti dell’utilizzo di macchine complesse, talune operazioni sulle quali siano riservate a personale con elevata specializzazione, non si esaurisce nell’informazione e nell’addestramento in merito ai rischi derivanti dall’utilizzo strettamente inteso ma deve tener conto anche dei rischi derivanti dalla diretta esecuzione delle operazioni ad altri riservate (Sez. 4, n. 44106 del 11/07/2014, P.G. e p.c. in proc. Beghi, Rv. 260637).”
 
Analogamente, l’anno prima Cass. Pen, Sez. IV, 23 ottobre 2014 n. 44106 aveva ritenuto che  “proprio in ragione del fatto che si trattava di operazioni rigorosamente riservate a personale altamente specializzato l’ attività di formazione non poteva non comprendere anche le informazioni e le direttive volte a far conoscere al lavoratore l’esistenza di operazioni che, concernenti il mezzo meccanico al quale egli era addetto, erano tuttavia da compiersi a cura di personale specializzato; a dotarlo di istruzioni circa il comportamento da assumere laddove tali operazioni si fossero rese necessarie nel corso dell’utilizzo da parte sua del macchinario in questione; dei rischi al quali egli si sarebbe esposto non già eseguendo l’operazione ma qualora non avesse seguito le istruzioni appena ricordate.”
 
Interessante è poi la considerazione conclusiva di questo ragionamento:il rischio specifico al quale il conducente del mezzo si trovava esposto, vista la complessità del mezzo affidatogli per la conduzione, era quello di non percepire tale complessità e quindi di assumere comportamenti non appropriati, a loro volta pregiudizievoli per sé e per altri.”
 
 
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
 
 
 
 
 
 
 



[1] Anche in questo caso la Cassazione richiama la pronuncia del 2014: “Fondato è viceversa il secondo motivo di ricorso; sul punto, infatti, questa stessa Sezione della Corte già ha avuto modo di chiarire che in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all'art. 18, comma primo, lett. l), del dlgs n. 81 del 2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto - non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2014, n. 3145).”
 


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Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
16/07/2015 (07:21:55)
...ho letto...forse troppo velocemente (?) ma insomma è sanzionabili o no ? Non ho capito bene.
La prima parte dell'articolo ci dice di no...la seconda parte ci dice di sì. Poteva l'autore trarre delle conclusioni per noi poveri (RSPP/FORMATORI/CONSULENTI) mortali ?
Grazie
Rispondi Autore: Vittorio Bardini - likes: 0
16/07/2015 (08:34:46)
anch'io non ho capito la differenza fra i primi casi citati e le sentenze successive in cui si evince invece il reato penale per mancata formazione dei dipendenti... ringrazio in anticipo
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0
16/07/2015 (08:59:21)
Perfetto Zucchiatti, non si è capito nulla, sono sanzionabili o no questi datori di lavoro che non erogano la formazione?
Dobbiamo avere certezze, siamo tecnici, ci chiamano per dare e fare sicurezza!
Rispondi Autore: Riccardo Gianforme - likes: 0
16/07/2015 (09:56:06)
da quanto ho capito nella prima parte vengono sanzionati per l'art. 18 che non prevede l'arresto, nella seconda parte dell'articolo invece vengono condannati perchè l'art. 36 e 37 prevedono l'arresto. che si decidessero sti giudici.... urge il parere di un esperto perchè purtroppo la dott.ssa Guardavilla ci ha confuso ancora di più le idee. grazie.
Rispondi Autore: Paolo Pagliariccio - likes: 0
16/07/2015 (10:22:41)
Nella sostanza
la violazione all'obbligo di formazione è sanzionata solo dall'art. 37 comma 1

l'art. 18 comma 1 lettera l) non ha sanzione propria

Comunque l'articolo è interessante
Rispondi Autore: Anna Guardavilla - likes: 0
16/07/2015 (10:44:48)
La mancata formazione E' SANZIONATA PENALMENTE dal combinato disposto degli articoli art. 37 e 55 comma 5 lett.c) D.Lgs.81/08, come ho esplicitamente scritto in più punti dell'articolo.
Nella prima parte dell'articolo ho solo riportato alcune sentenze della Cassazione (sentenze che non ho scritto io bensì la Suprema Corte) la quale ultima, dimentica del fatto che esiste - oltre all'art. 18 comma 1 lett. l) - anche l'articolo 37 il quale E' SANZIONATO PENALMENTE, non ha ritenuto esistente la sanzione perché ha guardato solo l'art. 18 lett. l) e non l'art. 37 che si applica e che è la norma sanzionata.
Allora ho citato a seguire delle sentenze in cui la Cassazione stessa ha riconosciuto in passato l'esistenza della norma SANZIONATA (il combinato disposto che ho riportato sopra) e quella norma è quella che si applica. Mi sfugge il motivo di questo recente cambio di rotta della Corte ma ne ho comunque voluto dare conto, pur precisando che la sanzione penale esiste e che precedenti sentenze della Corte stessa lo avevano riconosciuto!
Quando infatti nel mio articolo in grassetto ho scritto testualmente "Nella realtà, ai sensi del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro,l’obbligo di formazione previsto dall’articolo 18 c. 1 lett. l) (...) è sanzionato penalmente attraverso la pena prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) per la violazione dell’articolo 37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) richiamato dall’articolo 18" credevo di aver chiarito che, giustappunto, "Nella realtà, ai sensi del testo unico, l'obbligo di formazione è sanzionato penalmente".
Inoltre ho poi specificato che "Infatti il primo comma dell’articolo 37, [...] è sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda.
Allo stesso modo sono sanzionati penalmente - nell’ambito dell’articolo 37 - l’obbligo di erogare la formazione ai dirigenti e ai preposti (comma 7) e gli obblighi di far sì che gli addetti antincendio e al primo soccorso da un lato (comma 9) e gli RLS dall’altro (comma 10) ricevano la formazione prevista dalla legge."
Se comunque la D.ssa Guardavilla vi ha confuso ulteriormente le idee, potete far riferimento all'articolo di questo mese curato da Guariniello su ISL nella parte dedicata alla rassegna giurisprudenziale, il quale nell'incipit commenta quest'ultima sentenza della Corte del 6 luglio (quella che commentavo a inizio articolo e che dice che la formazione non sarebbe sanzionata) con l'espressione - rivolta alla Corte - "errare umanum est, perseverare diabolicum".
Un saluto a tutti.
Anna Guardavilla




Rispondi Autore: Riccardo Gianforme - likes: 0
16/07/2015 (11:06:44)
Grazie dott.ssa Guardavilla, con questo suo commento mi ha personalmente chiarito le idee: ora infatti è stata molto più chiara. E la ringrazio.

Un commento invece alla Corte: una volta decide in un modo e un'altra in un altro.... a posto stiamo!!
Rispondi Autore: Claudio Stellato - likes: 0
16/07/2015 (11:19:24)
Inutile commentare. Secondo me dipende dal giudice che riceve l'incarico. Solitamente ci vuole una gran botta di c*lo perchè "LA LEGGE è (QUASI) UGUALE PER TUTTI".
Perdonate, ma secondo me altro non si può dire.
Rispondi Autore: Amedeo Catanese - likes: 0
16/07/2015 (11:20:03)
E' appropriato il commento di Zucchiatti: sono sanzionabili o no questi datori di lavoro che non erogano la formazione?
Rispondi Autore: Luigi Meroni - direttore di PuntoSicuro - likes: 0
16/07/2015 (11:31:23)
Grazie Dr.sa Guardavilla per l'utile chiarimento. La formazione dei lavoratori sui rischi del lavoro è uno degli obblighi principali del datore di lavoro, insieme a quello di valutare i rischi e di prendere le misure per renderli minimi o eliminarli. In ballo ci sono VITE DI PERSONE (e vite dei loro familiari che sono spesso compromesse in coso di gravi infortuni) ed è quindi corretto che la sanzione sia PESANTE se questi non adempie agli obblighi. Quello che preoccupa è che il documento che ATTESTA la formazione (come richiamato correttamente da Anna Guardavilla nel suo prezioso articolo di analisi) troppo spesso oggi è FARLOCCO dato che, come noto a tutti gli operatori del settore, è possibile procurarsi a costi minimi e senza impegnare tempo come richiesto dalla normativa, ATTESTATI di ogni corso da soggetti che li propongono in modalità e-learning FARLOCCA (non rispettando quindi i paletti tecnici dell'Allegato 1 ASR 21.12.11 ma soprattutto con didattica assolutamente SCADENTE). Anche per corsi in cui sono previste esercitazioni pratiche (IMPOSSIBILI DA FARE OGGI IN E-LEARNING, forse tra un decennio, con la realtà virtuale sarà possibile utilizzare un estintore in uno scenario di incendio e fare un massaggio cardiaco ad un infortunato ma oggi proprio NO) e anche per corsi che la norma VIETA di poterli svolgere in e-learning (es. formazione sui rischi specifici basso, medio e alto).
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
16/07/2015 (11:57:49)
Sono andato a leggermi la sentenza e mi pare coerente: se l'incriminazione iniziale è legata alla violazione dell'art. 18 comma 1 lett. l)la Corte non ha potuto che prendere atto che si tratta di precetto non sanzionato.
Piuttosto mi domando perchè non siano entrati in gioco da subito gli articoli 37 e 55.
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
16/07/2015 (12:19:58)
...bè io dopo i chiarimenti delle precisazioni delle esternazioni di Guariniello ho capito quanto segue:
se non fai qualsiasi cosa sia scritta nel dlgs 81 potrai venire sanzionato se pproprio proprio il giudice o magistrato quel giorno è ..."assente" mentalmente parlando , puoi cavartela ma VALUTANDO IL RISCHIO "SANZIONE" darei una probabilità ALTA con MAGNITUDO Grave e Amen.
(se usassimo ancora l'inchiostro per scrivere sul dlgs 81 e surrogati vari ...avremmo esaurito anche le scorte per i prossimi 1000 anni)Mandi
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
16/07/2015 (12:32:24)
Sono andato a leggermi la sentenza e mi pare coerente: se l'incriminazione iniziale è legata alla violazione dell'art. 18 comma 1 lett. l)la Corte non ha potuto che prendere atto che si tratta di precetto non sanzionato.
Piuttosto mi domando perchè non siano entrati in gioco da subito gli articoli 37 e 55.
Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
16/07/2015 (12:54:27)
Penso di poter dire che nessun ispettore "sano di mente" scriverebbe in un verbale che un datore di lavoro ha violato l'articolo 18, comma 1, lettera l), visto che non esiste nessuna sanzione per tale previsione normativa, opportunamente prevista, invece, per gli articoli 36 e 37, a cui il 18 rimanda.
Ho letto le sentenze della Cassazione, in particolare la 3145 del 2014. E' chiarissima e continuo a non capire come un caso cosi' sbagliato posso essere iniziato.
Pertanto, i dubbi di chi mi ha preceduto, non hanno motivo di esistere: l'assenza o la careenza di formazione e' sanzionata, come pure l'addestramento.
Rispondi Autore: Davide - likes: 0
16/07/2015 (13:39:14)
Certo magari un Giudice un pò più attento potrebbe tenere conto di cosa ha provocato la mancata formazione.
Un conto è trovare un'azienda che non ha fatto formazione ma non ha avuto nessun tipo di incidente ed un'altro è dover giudicare la responsabilità per un infortunio accorso ad un lavoratore magari per non aver ricevuto idonea formazione.
Credo che in un paese ove delinquere pare non sia più un reato, l'applicazione della norma con un pò di buon senso non guasterebbe certo.
Rispondi Autore: Anna Guardavilla - likes: 0
16/07/2015 (14:55:40)
Sta di fatto in ogni caso che l'obbligo di formazione è sanzionato penalmente perché così ha deciso il legislatore.
L'articolo 55 comma 5 lett. c) prevede infatti in maniera cristallina e inoppugnabile la sanzione dell'arresto o dell'ammenda per la violazione dell'"articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10" (ed analogamente la medesima norma - art. 55 c. 5 lett. c) - sanziona l'omessa INformazione di cui all'articolo 36").
E sta di fatto anche che l'articolo 37 è ESPRESSAMENTE RICHIAMATO dall'articolo 18 comma 1 lett. l) che prevede testualmente l'obbligo di "adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 37".
Dopodiché, è vero che la maggior parte degli altri obblighi contenuti nell'articolo 18 è direttamente sanzionata senza ulteriori rinvii, ma questo non significa che valga sempre.
Nel caso della lettera l) (formazione, informazione e addestramento) immagino che il legislatore, avendo messo insieme tre obblighi diversi tra loro (formazione, informazione e addestramento) in una medesima disposizione, abbia ritenuto poi opportuno prevedere le varie sanzioni collegandole alle NORME SPECIFICHE (artt. 36 e 37) relative ai singoli obblighi (formazione, informazione...) per poter fare delle differenziazioni in termini di sanzioni specifiche.
In ogni caso, qualsiasi sia la ragione, non è l'unico caso in cui il legislatore in relazione all'articolo 18 ha utilizzato questa tecnica legislativa. Qualcosa di simile è avvenuto rispetto agli obblighi di adozione delle misure antincendio: si veda, a mero titolo di esempio, il combinato disposto dell'articolo 18 comma 1 lett. t) e dell'articolo 43 (laddove la norma sanzionata è quest'ultima, il cui incipit è "Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:...".
Dunque è una tecnica legislativa utilizzata anche in altri punti dell'articolo 18, ma nessuno può dubitare che la sanzione a fronte di questi ultimi obblighi citati vi sia...
In ogni caso, per la mancata formazione, così come per la mancata informazione, la sanzione dell'arresto o ammenda per violazione della norma contravvenzionale esiste e in virtù di quella validamente gli organi di vigilanza fanno verbali di prescrizione in caso di omessa formazione.
Peraltro, nel disegno di legge attuativo della legge delega per la modifica di norme di salute e sicurezza sul lavoro, ho visto che una delle proposte è quella di prevedere una sanzione penale (dell'arresto o della ammenda) AUMENTATA nel caso non sia stata erogata la formazione a più di un certo numero minimo di lavoratori. Non so poi se queste proposte diventeranno legge, ma esistono e prevedono una sanzione penale aumentata proprio perché la sanzione penale per omessa formazione esiste.
Cordialmente
AG
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/07/2015 (20:12:27)
La questione è assai semplice. La Cassazione si è trovata a giudicare come capo di imputazione la violazione dell'articolo 18 comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 81/2008 perchè la Asl territorialmente competente ha contestato l'articolo sbagliato del D. Lgs. n. 81/2008. Il collega avvocato che difendeva l'azienda, giustamente, ha detto non paghiamo che il verbale è giuridicamente infondato, e difatti la Cassazione giustamente ha sottolineato che l'articolo contestato non è sanzionato. D'altra parte non può essere ne il tribunale ne la cassazione a modificare il capo di imputazione sostituendo all'articolo sbagliato quello giusto, ovvero l'articolo 37, sia per motivi procedurali, sia perchè l'istituto della prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 758/1994 preclude il giudizio se prima non vi è stata la contestazione da parte degli u.p.g. competenti al fine di consentire il ravvedimento operoso e l'estinzione in via amministrativa della contestazione penale. DUNQUE LA MANCATA FORMAZIONE E' SANZIONATA COME VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37 E NON DEL 18 DEL D.LGS. N. 81/2008.
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0
16/07/2015 (23:28:24)
Ringrazio la Dottoressa Guardavilla per la puntuale precisazione e l'Avv. Dubini. Adesso tutto mi sembra più chiaro. Grazie!
Rispondi Autore: Massimo Zucchiatti - likes: 0
17/07/2015 (07:42:04)
...in effetti l'intervento di Dubini è molto più chiaro anche perchè spiega (ipotizzando o no - magari ha visto personalmente il verbale dell'ASL...) il comportamento della Cassaz.
Grazie Dubini forse un Suo intervento all'inizio avrebbe causato meno confusione. Grazie
Rispondi Autore: Anna Guardavilla - likes: 0
17/07/2015 (14:18:57)
Certamente c'è una questione legata alla consequenzialità con l'imputazione, come giustamente afferma Rolando, ma, ribadisco, c'è anche un problema di analisi normativa (come evidenziato di seguito; e con questo concludo così non creo ulteriore "confusione", non si preoccupi Dott. Zucchiatti).
Nella sentenza in commento, infatti, quando la Cassazione afferma che l'articolo 18 lett. l) non è sanzionato, cita espressamente altre norme dell'81 che sanzionano la mancata formazione, informazione e addestramento, e a questo proposito afferma, con riferimento a queste altre norme, che "si tratta, infatti, degli artt. 71, comma 7, lettera a), del citato dlgs".
Non viene dunque ricordato che queste altre norme penalmente sanzionate cosistono anzitutto negli articoli 36 e 37, che in quest'analisi normativa - che contempla le norme sulla formazione sanzionate e quelle non sanzionate - ci si aspetterebbe venissero considerati e invece non compaiono minimamente tra l'elenco delle norme sanzionate fatto dalla sentenza mentre vengono prese in considerazione solo le norme relative alla formazione in materia di attrezzature di lavoro.
Vi riporto di seguito l'estratto:
"L'enunciazione di cui alla citata lettera l) dell'art. 18 del dlgs n. 81 del 2008 si risolve in una disposizione avente la finalità di indurre e stimolare nel destinatario un determinato comportamento virtuoso senza, però, che la sua violazione assurga al rango di illecito penale.
Né tale tesi risulta smentita, essendone semmai avvalorata nella sua fondatezza, dal fatto che altre disposizioni, sempre contenute nello stesso dlgs n. 81 del 2008, provvedano a somministrare la sanzione penale al datore di lavoro che ometta di adempiere agli specifici obblighi di formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti su di lui gravanti.
Si tratta, infatti, degli artt. 71, comma 7, lettera a), del citato dlgs, il quale impone al datore di lavoro, nel caso di utilizzo di attrezzature che per il loro impiego richiedano conoscenze o responsabilità particolari in ordine ai rischi specifici connessi con il loro uso, di riservare tale uso ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; siffatta disposizione, a differenza di quella contestata al prevenuto, risulta presidiata dalla sanzione penale secondo i termini dell'art. 87, comma 2, lettera e), dello stesso dlgs n. 81 del 2008.
Le norme sopra richiamate sono, infatti, fra loro non omogenee; ciò in quanto, mentre l'una, quella contestata al R.A., ha un contenuto generico e prevede a carico del datore di lavoro un generale obbligo di informazione sui rischi connessi alla prestazione lavorativa indicati dagli artt. 36 e 37 del dlgs n. 81 del 2008, da apprestarsi in favore della indiscriminata totalità dei lavoratori addetti all'impresa, l'obbligo di cui all'art. 71, comma 7, lettera a), concerne, invece, la riserva di determinate mansioni esclusivamente ad aliquote di personale che abbiano ricevuto una preparazione che li renda idonei a detti incarichi, comportando questi l'uso di attrezzature che, per la loro specifica pericolosità siano produttive di rischi; la formazione e l'addestramento che tali addetti debbono aveva avuto impartito è a carattere mirato - e pertanto, per essere idoneo allo scopo, più approfondito ancorché più settoriale di quello richiesto dall'art. 18, comma 1 lettera l) -specificamente volta alla preparazione al corretto utilizzo delle predette attrezzature tecniche."
(Cassazione Penale, Sez. III, 6 luglio 2015 n. 28577)
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
20/07/2015 (13:58:40)
Sulla base della nostra esperienza legale, siamo tre avvocati in studio e tutti e tre ci occupiamo di diritto penale del lavoro, sappiamo molto bene che svarioni nell'individuare la fattispecie incriminatrice da parte degli u.p.g., o per altri motivi che non ritengo utile divulgare, non ci aiutano praticamente mai nei giudizi di merito, però in Cassazione questi nodi vengono sistematicamente al pettine. L'articolo 18 del D.Lgs n. 81/2008 è chiaro nell'evidenziale che l'obbligo in-formativo è quello di cui agli articoli 36 e 37, e di questo la Cassazione è ovviamente consapevole. A volte le sentenze della cassazione sembrano criptiche perché sono rivolte all'imputato, ai suoi difensori, al PM ed eventualmente al Giudice del rinvio, e danno per scontata la conoscenza delle sentenze di merito e dei ricorsi dei difensori, per capirne compiutamente il senso a volte sarebbe utile leggere anche la sentenza contro la quale è stato fatto ricorso e gli argomenti dei difensori in originale.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
31/07/2015 (09:53:38)
Badare al “tono” della comunicazione su internet
Molti malintesi nella comunicazione in rete derivano dalla mancanza della presenza “fisica”, delle espressioni e del tono di voce con cui diamo un senso e una tonalità alle nostre parole; e anche della possibilità di correggerci subito se un’altra persona non ci capisce. Per questo sono state inventate le “faccine” e per questo è sempre meglio scrivere offline. È utile rileggere ciò che si è scritto, prima di spedirlo, e chiedersi: si capisce bene in che tono mi esprimo, se dico sul serio o scherzo, se sono in polemica o sto semplicemente ragionando? Chi non mi conosce, mi capirà?
Rispondi Autore: Luca Braida - likes: 0
27/01/2016 (10:16:25)
Gentilmente, ma se i corsi sono scaduti, esempio sono passati più di 3 anni per il Primo Soccorso, oppure più di 5 anni per la formazione specifica, la legge cosa ci impone? l'addetto Primo soccorso, antincendio, RLS, ecc. decade dalle sue funzioni? quali sarebbero le eventuali sanzioni? ci sarebbe, in caso di controllo, la sospensione dell'attività per carenza di formazione? grazie.
Rispondi Autore: Filippo Giacomo Capirchio - likes: 0
27/01/2016 (13:02:28)
Buongiorno,
mi sorge un dubbio in merito all'argomento in discussione, se per esempio si ha una o più sedi esterne le quali sono periodicamente non presidiate , ovvero la presenza dell'eventuale addetto non sia garantita , la formazione in ambito di lotta antincendio e primo soccorso è obbligatoria?
Rispondi Autore: Nicola - likes: 0
01/07/2020 (13:17:04)
L'unico che ha sbagliato è forse l'UPG che ha redatto il primo verbale contestando un articolo non sanzionato invece di uno chiaramente sanzionato...
Rispondi Autore: Raf - likes: 0
19/05/2023 (06:02:24)
Salve Conosco un titolare di un locale notturno che si è provvisto a lui (vicepresidente) e ad altre quattro persone (presidente e consiglieri) di 4 attestati (HACCP SICUREZZA PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO) senza aver frequentato i corsi è reato?mi dica grazie

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