La Cassazione sul reato di omessa valutazione del rischio Covid
Con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 17 marzo 2022, n. 9028 la Corte di legittimità ha affermato con chiarezza l’esistenza del reato di Omessa valutazione del rischio Covid e la conseguente responsabilità del datore di lavoro, nel caso di specie CEO di una banca.
La Corte ricorda che “il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, interessato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha assolto con sentenza del 3 giugno 2021, emanata ex art. 129 c.p.p., con la formula perché il fatto non sussiste, il Sig. M.C. [datore di lavoro - CEO] dai reati a lui ascritti:
a) D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 1 e art. 55, comma 1 lett. A);
b) D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. B) e art. 55, comma 1, lett. B).
Reati accertati il (omissis) e proseguiti fino al (omissis).
Tali condotte sono riferite alla [omessa] valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019" oggetto del DVR n. 24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza”.
A seguito di questa decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona “ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. …
2.1. Violazione di legge per avere il giudicante erroneamente interpretato il dato normativo e pronunciato sentenza assolutoria.
In estrema sintesi, il ricorrente sostiene che la qualifica di " datore di lavoro", rilevante ai fini delle violazioni contestate, compete a M.C. quale consigliere delegato, CEO e capo azienda di (omissis). Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro può, in via generale e salvo quanto si dirà, delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in giudizio, la delega è stata effettuata al dipendente, avente qualifica di dirigente, R.F. con atto notarile.
Il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, esclude, però, in modo espresso che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il dato letterale della norma appare insuperabile.
Conseguentemente l'imputato deve essere chiamato a rispondere delle omissioni contestatigli nell'imputazione ed errata risulta la sentenza di assoluzione qui impugnata. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugna.
La Cassazione ha deciso che "3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Savona.”, così argomentando: “4. Letta la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ritiene che occorra rimuovere subito un potenziale equivoco. Ciò che viene in luce nel presente procedimento è la omissione di atti dovuti da parte del sig. M. (CEO e datore di lavoro)".
Dunque il datore di lavoro è responsabile della "[omessa] valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019".
La sentenza della Suprema Corte conclude che " il sig. M. [datore di lavoro -CEO] restava unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili ai sensi dell'art. 17 citato. Si tratta di adempimenti che egli pacificamente non ha curato, così che deve accogliersi l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero".
Come ha scritto con la consueta efficacia Raffaele Guariniello "la Corte di Cassazione, con la sentenza della terza sezione penale n. 9028 del 2022, ha fornito importanti indicazioni sull’individuazione delle responsabilità del datore di lavoro nell’ambito delle condotte riferite alla valutazione del rischio connesso alle malattie trasmissibili a causa del Covid-19. Per la Suprema Corte non è in discussione l'eventuale responsabilità in capo al datore di lavoro in caso di eventi dannosi successivi alla nomina del R.S.P.P., o alla validità ed efficacia del DVR. Inoltre, nel caso di specie, le condotte omesse costituiscono adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili".
E gli adempimenti omessi riguardano appunto l'omessa valutazione del rischio derivante dalla esposizione al rischio di contagio Covid-19 sul luogo di lavoro, con le sue specificità e particolarità. In tal senso si vedano il Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione e il Documento DVR del Consiglio di Stato - Sedi di Roma “CONSIGLIO DI STATO Sedi di Roma “Integrazione/Aggiornamento Documento valutazione rischi da agenti biologici. Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all’emergenza nazionale legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (COVID – 19, comunemente definito “coronavirus”)”.
In conclusione l'assoluzione dell’imputato è stata annullata dalla Cassazione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona in diversa persona fisica sul presupposto che “la valutazione di tale rischio (da Covid-19) è oggetto di un obbligo che fa capo al datore di lavoro”.
Rolando Dubini, avvocato in Milano
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Rispondi Autore: Fausto Girola - likes: 0 | 15/07/2022 (08:50:44) |
Avv. Dubini, non sono un giurista ma nella sentenza si legge “ Tali condotte sono riferite alla valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid - 2019" oggetto del DVR n. 24 del 20/5/2020 e alla designazione del responsabile per la sicurezza.” il che indica a mio parere che il DVR sul rischio COVID (ammesso che fosse dovuto) era stato redatto. I reati imputati (basta leggere gli articoli dell’81 contestati) sono legati al ruolo del DDL ed al fatto che l’imputato non abbia svolto in prima persona il suddetto ruolo e la mancata designazione da parte sua (forse nell’ambito del DVR di cui sopra) del RSPP che (ahinoi) viene definito impropriamente “responsabile della sicurezza” . Ma lo stesso punto 4 (diritto) della sentenza, chiarisce che l’oggetto del ricorso non è il DVR sul COVID di cui sopra ma il ruolo del DDL. Questa è la mia personale interpretazione e mi pare che l’articolo per come è stato scritto sia particolarmente fuorviante . |
Rispondi Autore: MalaTempora - likes: 0 | 15/07/2022 (09:27:18) |
Condivido il commento di Fausto. L'obbligo della valutazione del rischio Covid non c'entra un tubo con la sentenza in commento. Tra l'altro, negli ultimi tempi Guariniello non è nuovo ad interpretazioni fantasiose (per non dire altro) di norme e sentenze. Mah. |
Rispondi Autore: Giovanni Vincenzo - likes: 0 | 15/07/2022 (09:54:16) |
Concordo appieno con Fausto |
Rispondi Autore: Giovanni - likes: 0 | 15/07/2022 (09:59:35) |
Arridajeee .... sempre sul pezzo, non si vuole convincere purtroppo. Me ne spiace buona giornata |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani - likes: 0 | 15/07/2022 (11:13:00) |
In effetti qualche perplessità ce l'ho anche io: andando alla fonte e leggendo la sentenza della Corte di Cassazione si vede che i reati contestati sono relativi alla designazione del RSPP (art. 17 c.1 lett. b) e alla sua collaborazione all'elaborazione del DVR (art. 29 c.1). Si legge anche questo: "...la Corte ritiene che occorra rimuovere subito un potenziale equivoco. Ciò che viene in luce nel presente procedimento è la omissione di atti dovuti da parte del sig. M. e non ha alcun rilievo il tema, collegato ma distinto, della validità ed efficacia del documento di valutazione del rischio (DVR) rispetto a soggetti terzi, inclusi i dipendenti e i lavoratori." Non approfondisco oltre dato che non mi compete (e ho altro da fare), ma il tema è interessante per tutti noi addetti ai lavori (ad esempio non so perché la parola "omesso/a" è presente solo nel titolo e non nel testo della sentenza, cosa che -da non giurisperito- mi pare un po' curioso). |
Rispondi Autore: Mario - likes: 0 | 15/07/2022 (11:59:47) |
L'argomento Covid non interessa più a nessuno. |
Rispondi Autore: Mariano - likes: 0 | 15/07/2022 (16:58:32) |
Concordo coi commenti sopra, la sentenza parla del ruolo del DDL e relativi obblighi e nulla centra con quanto scritto nel titolo e nel sottotitolo, che probabilmente verranno superficialmente ripresi da qualche altro sito/social di riferimento veicolando un messaggio errato. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/07/2022 (10:04:07) |
La Cassazione scrive c'è, in modo inequivocabile e inconfutabile, che “la valutazione di tale rischio (da Covid-19) è oggetto di un obbligo che fa capo al datore di lavoro”. Fine di ogni discussione. Sfortunate le aziende che hanno chi gli consiglia il famigerato metodo spannonetrico nell'adempimento dell'obbligo di valutare tutti i rischi presenti durante il lavoro, omettendo uno o più rischi, con conseguente possibile colpa organizzativa in termini di Mog 231. Con l'avvertenza che omettere di valutare uno o più rischi è sempre un reato, fare una valutazione eventualmente non dovuta dimostra solo cura e attenzione per le condizioni dei lavoratori,che secondo la Cassazione sono il fattore più nobile della produzione. A titolo informativo è utile vedere sul loro sito il Modello 231 dell'istituto ortopedico Galeazzi di Milano, la parte salute e sicurezza, e l'approfondimento sul Covid, nonché la valutazione del rischio Covid-19 del Consiglio di Stato, massimo organo di giurisdizione amministrativa |
Rispondi Autore: Giancarlo Roido - likes: 0 | 17/07/2022 (13:08:43) |
Avv. Rolando, è triste la sua chiusura alla condivisione, alla partecipazione, leggere nella sua risposta: è così e basta! pone a mio parere Punto Sicuro a riflettere su suoi eventuali futuri articoli. Siamo qui per crescere non per sentenziare. Cordialità |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 17/07/2022 (18:39:56) |
Inventori di normativa sul lavoro "Nessun paese – se non qualcuno fra quelli in via di sviluppo – ha la nostra inesauribile fertilità d’invenzione normativa sulla sicurezza del lavoro. Del nostro colore locale fa parte oramai un’enorme quantità di prescrizioni: disposti costituzionali, leggi, regolamenti e una fitta costellazione di circolari, contratti di lavoro, regole tecniche. In compenso, però, la più grande confusione domina nella letteratura sull’argomento, non a caso per oltre nove decimi prodotta da tecnici, medici, funzionari, ““falsi giuristi” (”con rude schiettezza, nel 1944, un “vero giurista” additò in parecchie “specialità”, come all’epoca il diritto corporativo, “materie che si prestano più facilmente agli assalti degli improvvisatori, dei dilettanti, dei giornalisti, alla loquacità dei paglietta, alle smanie di popolarità dei giudici tipo Magnaud, all’arrivismo di certi aspiranti all’insegnamento”). Senza nemmeno i più elementari attrezzi del mestiere, ci si adagia a scimmiottare vieti luoghi comuni, o si buttano giù formule all’ingrosso, che sulle prime possono sedurre, ma alla distanza lasciano di stucco per il loro ingenuo cinismo costituzionale. (dal libro di Raffaele Guariniello, Se il lavoro uccide) |
Rispondi Autore: Fulvio Beneggi - likes: 0 | 18/07/2022 (07:44:56) |
Ciao Fausto Girola, ci possiamo sentire? Hai fatto una fondamentale premessa nel commentare questa sentenza-“non sono un giurista”- Ora,però,dobbiamo arrivare ad una sintesi conclusiva. L’avv.Dubini ha ragione-al di la’ della stizza-e quindi bisogna ammettere che bisogna sapere leggere le sentenze. Tu l’avevi parzialmente capito. Ti saluto,considerato che ci siamo persi di vista e non solo. Il mio telefono è : 333 3529701 Mandami un SMS Fulvio Beneggi |
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 0 | 22/07/2022 (00:22:44) |
Al di là di ogni dotto intervento in materia, l'argomento dell'autore che ritengo più valido è questo sopra riportato: "Con l'avvertenza che omettere di valutare uno o più rischi è sempre un reato, fare una valutazione eventualmente non dovuta dimostra solo cura e attenzione per le condizioni dei lavoratori,che secondo la Cassazione sono il fattore più nobile della produzione." Che il problema DVR/Covid sia superato è discutibile, vedremo. |
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0 | 22/07/2022 (15:38:14) |
Buongiorno. Il dott. Guariniello è andato in pensione, io non ci andrò mai, un po' lo invidio e un po' mi arrabbio. Lui è in pensione, ma la sua scuola ancora fa sfracelli. Non ho voglia di leggere e cercare di capire sentenze che sono scritte per non essere capite, per arrivare a giustificare comunque le conclusioni, ondivaghe e strabiche come solo la Corte di Cassazione italiana sa confezionare. So solo che a riguardo, il 3 Maggio 2020, due anni fa e più, riportavo sui protocolli COVID preparati per i miei clienti, quanto segue: "IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19? ATS INSUBRIA Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria UU.OO.CC. Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Sedi territoriali di Como e Varese - Punto 15 Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative." ATS Insubria: TUTTO SBAGLIATO! - secondo l'avvocato Dubini. E se sbaglia L'ATS, figuriamoci il Datore di Lavoro, che segue le relative linee guida. Così L'ATS dispone, il Datore di Lavoro esegue ed il giudice condanna, secondo il titolo dell'intervento dell'avvocato. Ma che mondo è? A parte questa sentenza, che mi pare proprio tirata per le orecchie, qualcuno conosce casi in cui il DdL sia stato condannato per NON aver valutato il rischio COVID aggiornando pertanto il DVR? Io no. E questo dovrà significare qualcosa, avvocato Dubini. E poi, una volta adottato l'idoneo protocollo, cosa dovrei fare in più, avendo dato un indice di rischio al COVID che ho considerato nel mio DVR? Chiedo per un amico... Saluti a tutti. Fausto Pane |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 23/07/2022 (18:43:02) |
Basta farsi un giro sul web su riviste specialistiche per avere tutt'altra chiave di lettura. Naturalmente non si tratta di una rivista online messa su dall'ing. Rossi ma dal Dip. di Scienze Giuridiche " C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano e dall'Università Bocconi ed il cui direttore è un professore ordinario di Diritto penale. Ovviamente, il commento alla sentenza, soggetto alla "peer review", non è di un tecnico ma di un avvocato penalista cassazionista e cioè di un giurista. Già il titolo dell'articolo è ben diverso tant'è che si parla di " L’individuazione del datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008". Del resto basterebbe leggere le motivazioni del ricorso della Procura per capire su cosa verteva il caso. In merito all'ATS Insubria, invito ad andare a vedere chi è il direttore sanitario della stessa. |