Confermato il documento INAIL con le misure di prevenzione per la fase 2
Roma, 24 Apr – In relazione alla fase di riapertura delle attività produttive prevista dal prossimo 4 maggio è stata resa pubblica la versione finale del documento Inail - di cui il nostro giornale ha presentato nei giorni scorsi una versione pressoché definitiva - dal titolo “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”. Una pubblicazione che è stata approvata dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile – a cui partecipa anche l’Inail con un rappresentante – e che frutto di un lavoro di ricerca condotto dall’Istituto anche in qualità di organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.
Nella prefazione del documento si indica che nell’attuale emergenza sanitaria correlata al virus SARS-CoV-2 l’Inail ha messo in atto iniziative con “l’obiettivo di garantire una tutela globale della salute e della sicurezza dei lavoratori anche in questo momento emergenziale”.
E proprio a partire da questo obiettivo la presente pubblicazione si compone di due parti:
- la prima riguarda la “predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l’impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso ‘terzi’.
- la seconda parte si è focalizzata sull’adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all’insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020”.
L’articolo precedente, i cui contenuti sono confermati, presentava le classi di rischio delle attività lavorative, mentre oggi ci soffermiamo sulle strategie di prevenzione, su alcune misure di prevenzione e protezione presentate nel documento:
- L’importanza dell’informazione e formazione sul rischio COVID-1
- Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
- L’utilizzo di dispositivi di protezione e la valutazione dei rischi
- La sorveglianza sanitaria eccezionale e i medici competenti
L’importanza dell’informazione e formazione sul rischio COVID-19
Riguardo alle misure di prevenzione e protezione il documento indica che “in coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria”.
Ci si sofferma in particolare sulla necessaria informazione e formazione.
Si segnala che informazione e formazione “devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali”.
Ed è quindi imprescindibile “mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio” nonché a favorire “l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news”.
Si segnala poi che la percezione di questo rischio, “anche per il grande impatto e la sua straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio, unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza delle misure poste in essere”.
Le misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
Il documento riporta anche indicazioni sulle misure igieniche e di sanificazione degli ambienti.
Nell’attuale emergenza COVID-19 ciascun individuo “è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione” e tali misure, descritte nei documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, si concretizzano nei “comportamenti da seguire per l’intera popolazione”.
In più punti dell’azienda “devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure ed in particolare l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani. Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni”.
In ogni caso – continua il documento – “va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica”.
L’utilizzo di dispositivi di protezione e la valutazione dei rischi
Uno spazio ad hoc è riservato poi alle indicazioni per l’utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie.
Si indica che “vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.
E la valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali “è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori”.
Si segnala che indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con un documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità.
La sorveglianza sanitaria eccezionale e i medici competenti
Riprendiamo infine alcune indicazioni sulla sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori fragili.
Si indica che – “in considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria” – non si può prescindere dal coinvolgimento del medico competente “in un contesto del genere, al di là dell’ordinarietà”.
In questo senso e relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, “in via straordinaria, va pensata la nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che, come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore”.
Il medico competente va a rivestire un ruolo centrale “soprattutto per l’identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2”.
In tale ottica – continua il documento approvato dal CTS – “potrebbe essere introdotta la ‘sorveglianza sanitaria eccezionale’ che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma, per quanto riguarda le misure di prevenzione e il ruolo del medico competente, anche sulle azioni relative al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2.
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, “ Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, documento definitivo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Protezione Civile (formato PDF, 9.86 MB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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Rispondi Autore: AR - likes: 0 | 24/04/2020 (09:53:46) |
Il file del documento INAIL pare essere danneggiato e non scaricabile. |
Rispondi Autore: AR - likes: 0 | 24/04/2020 (10:39:30) |
Correggo, è a posto |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 24/04/2020 (12:38:47) |
Qui un estratto fondamentale dal Documento Inail Strategie di Prevenzione COVID-19 Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase. Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Per il settore sanitario, inoltre, sono stati emanati numerosi documenti guida da OMS, ECDC, Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro – EU-OSHA, Ministero della Salute, ISS e INAIL. Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell’assetto normativo operato dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l’adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all’attuale emergenza pandemica. Nell’ottica di un approccio partecipato ed integrato all’attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale, medico competente, RSPP, RLS/RLST, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell’attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti ripercussioni positive anche all’esterno del setting lavorativo. C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Tali misure posso essere cosi classificate: - Misure organizzative - Misure di prevenzione e protezione - Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici Tratto dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-coronavirus-fase-2-documento-tecnico-lavoro-2020.html |
Rispondi Autore: Davide - likes: 0 | 24/04/2020 (13:10:56) |
Avvocato Dubini buongiorno, posso chiederle un suo parere sulla costituzione del Comitato di controllo e verifica delle procedure così come definito dal punto 13 del protocollo condiviso del 14 marzo IN TUTTE LE REALTA' CHE NON HANNO RSU INTERNE ? nel caso detto comitato non è ovviamente composto dalle figure della prevenzione ? è necessario comunque fare il verbale di costituzione ? Grazie mille come sempre per la sua disponibilità |
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0 | 24/04/2020 (13:17:19) |
Gentile Dubini se lei avesse letto bene il documento, si sarebbe accorto che in PREMESSA c'è scritto "Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al DECISORE POLITICO per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio." Questo documento non è per nulla destinato ai DDL ed è incredibile che lei abbia perso questo passaggio. Altresì, quando si scrive "C’è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR)" non significa aggiornare il documento o la valutazione, ma INTEGRARE CON AZIONI, le quali sono le contestualizzazioni dei protocolli nella realtà lavorativa. Intanto, le copioincollo quanto hanno spiegato ai corsi di formazione agli ispettori INL preso da una slide tratta dal materiale didattico inerente i prossimi controlli nelle aziende per la verifica dei protocolli anticontagio "Programmazione IL RISCHIO, NON E' RICONDUCIBILE al titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, non attenendo ordinariamente il ciclo produttivo aziendale. La valutazione della classe di rischio, ai fini di cui alla procedura ispettiva, è effettuata in base alle eventuali classificazioni formali EMESSE DALLE AUTORITA' COMPETENTI. In assenza di classificazioni formali, si considerano appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso tutte le attività caratterizzate da elevata numerosità e densità di presenza di personale o da frequentazione di pubblico. Sempre in assenza di classificazioni formali si considerano altresì appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso le attività sanitarie, assistenziali nonché quelle che possono comportare la presenza di agenti biologici di cui, esemplificativamente, all’allegato XLIV del D.Lgs. n.81/2008. Si considerano appartenenti a fasce di rischio superiore a quello medio basso le attività rispetto alle quali siano pervenute segnalazioni di criticità." Infine, le loro check list di controllo non prevedono alcuna richiesta di DVR o ulteriori elementi da D.Lgs.81/08. |
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0 | 24/04/2020 (13:31:00) |
Ho già siegato a Dubini il ruolo dell' INL ma mi ha risposto che cito letteralmente: "Tra l'altro l'INL non ha alcuna competenza in materia di sicurezza del lavoro per quanto attiene le attività diverse dai cantiere, e nei cantieri fa verbali di prescrizione ai singoli contravventori, non regole generali per tutti i datori di lavoro di tutti i settori produttivi" Ho già provato ad elencare i compiti dell'INL e mi ha risposto che :" L'articolo 13 del Dlgs 81/2008 è chiarissimo, la vigilanza nei luoghi di lavoro che non sono cantieri è di competenza esclusiva delle Asl. Che lei non lo sappia non desta stupore. Non esiste valutazione del rischio dall'alto, ma solo del datore di lavoro, obbligo indelegabile di cui al dlgs n. 81/2908" Comunque mi sto facendo l'idea che il DOCUMENTO INAIL sarà destinato ai D.L. |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 24/04/2020 (13:52:30) |
"Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI)per le vie respiratorie (INAIL) Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia" (pag. 14). Tratto dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione |
Rispondi Autore: MA - likes: 0 | 25/04/2020 (09:36:24) |
Dunque... una domanda tecnica. Qualora volessi procedere in maniera autonoma per la mia azienda alla valutazione del rischio, il corretto calcolo da applicare sarebbe: Esposizione + Prossimità + (classe di aggregazione definita per codice Ateco x fattore di correzione) é corretto? |
Rispondi Autore: avv. Dubini Rolando - likes: 0 | 25/04/2020 (10:04:58) |
Si certamente. È poi sempre importanti ai lavoratori fragili e ultracinquacinquenni, più esposti al rischio di contagio. |
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0 | 25/04/2020 (10:57:08) |
Il metodo dell'INAIL, che nasce per "fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi", è molto soggettivo (Esempio 1: non è chiaro come definire la classe dell'esposizione, ossia, a parte gli estremi 0 e 4, non ci sono criteri per dire se la classe 1, 2, 3. Esempio 2: non viene definita la distanza di prossimità quindi, tolti gli estremi 0 e 4, anche per la prossimità non è chiaro come definire se la classe sia 1, 2, 3), è già di per sé una valutazione del rischio inclompleta (manca la delineazione delle misure in relazione al livello di rischio). Qualora venisse confermato dalle autorità competenti o uno volesse usare tale metodo il mio punto di vista è: - Partire dal livello di rischio definito da INAIL per il codice Ateco della propria azienda. - Definire le misure per la gestione del rischio in relazione anche alla propria realtà aziendale. - Fare (in stretta collaborazione con il medico competente) un capitolo specifico sui lavoratori fragili (inclusa età >= 55 anni) e con patologie che amplificano il rischio. |
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0 | 25/04/2020 (11:12:04) |
Infatti anche facendo riferimento alla seguente affermazione "Le attività del settore manifatturiero e delle costruzioni, oltre ad essere settori vitali per l’economia del Paese, presentano per le tre variabili considerate, un indice di rischiosità complessivo mediamente basso che può ulteriormente essere migliorato con attente e puntuali misure organizzative e di prevenzione e protezione come proposto nel documento. Vanno tuttavia tenute presenti le specificità e le complessità dei singoli ambiti aziendali, specialmente nelle piccole e medie imprese." si evince che il livello di rischio sia quello già definito da INAIL per i vari codici Ateco. Quindi nel caso come dicevo si può partire da quello e definire le misure di gestione del rischio e in particolare la gestione dei lavoratori fragili (inclusa età) e con patologie. |
Rispondi Autore: Vito Domenico Didonna - likes: 0 | 26/04/2020 (15:35:46) |
Per la classificazione del rischio, basta fare riferimento e correlarsi agli esempi fatti dall'INAIL nell'apposita tabella: pubblica amministrazione = rischio basso; forze di polizia = rischio alto; opetatori sanitari = rischio alto; ecc. Certo che da come era prima che il forum pullulava di detrattori della teoria che nessun rischio andava rivalutato, adesso, alla luce del docunento inail che parla specificatamente di rischio lavorativo per tutti e per tutte le attività, dove sono finiti? |
Rispondi Autore: Lui che sa - likes: 0 | 26/04/2020 (15:39:46) |
Ripeto quanto detto nel documento: "Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al DECISORE POLITICO per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio." |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 28/04/2020 (14:07:52) |
SCELTA DELLE PROTEZIONI Nella declinazione delle misure di salute e sicurezza del lavoro che implicano l’utilizzo di mascherine all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei (Protocollo Condiviso 24.4.2020 in allegato 6 al DPCM 26.4.2020). E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal Decreto Legge n. 9 (art. 34) in combinato con il Decreto Legge n. 18 (art 16 c. 1) Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia. (Documento Tecnico INAIL aprile 2020 fase 2 - Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie - Pagina 14) |
Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0 | 30/04/2020 (11:19:24) |
Ripeto quanto riportato nel documento: "Al fine di contribuire a fornire elementi tecnici di valutazione al DECISORE POLITICO per la determinazione di livelli di priorità progressiva di interventi, è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e delle modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio." |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 30/04/2020 (13:13:45) |
La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali. Non c'è peggior cieco di chi non vuol leggere. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 30/04/2020 (16:26:36) |
SCELTA DELLE PROTEZIONI Nella declinazione delle misure di salute e sicurezza del lavoro che implicano l’utilizzo di mascherine all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei (Protocollo Condiviso 24.4.2020 in allegato 6 al DPCM 26.4.2020). E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal Decreto Legge n. 9 (art. 34) in combinato con il Decreto Legge n. 18 (art 16 c. 1) Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1). La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità in materia. (Documento Tecnico INAIL aprile 2020 fase 2 - Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie - Pagina 14) |
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0 | 01/05/2020 (14:54:11) |
Questa circolare del Ministero della Salute va nella direzione della tesi dell'Avv. Dubini. 29/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915 Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività “Nello specifico, il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico. L’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro. Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.” |
Rispondi Autore: AC - likes: 0 | 04/05/2020 (08:54:57) |
Documento interessante, ad uso del legislatore, non delle aziende, per cui la VdR risulta già essere stata eseguita a monte. E' bene che le aziende producano una procedura/istruzione interna con indicate le azioni da fare (che poi non è altro che la declinazione nella specifica realtà del Protocollo condiviso del 14 marzo come aggiornato al 28 aprile), siglato da tutte le figure della prevenzione aziendale, poi se vogliamo chiamarlo DVR o in altro modo non importa |
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0 | 04/05/2020 (09:19:29) |
Si sicuramente il contenuto è quello del Protollo che va attuato. Non è di certo il nome del documento che fa la differenza. Mi chiedevo però il valore legislativo che possa avere questa circolare 29/04/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915. |
Rispondi Autore: monica teruzzi - likes: 0 | 12/02/2021 (09:56:07) |
molto interessante |