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COVID-19: il nuovo protocollo per tutelare la salute nei luoghi di lavoro

COVID-19: il nuovo protocollo per tutelare la salute nei luoghi di lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi da agenti biologici

16/03/2020

Sottoscritto il 14 marzo un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La formazione, la sanificazione, i DPI e l’organizzazione aziendale.

 

Roma, 16 Mar – Dopo che da più parti, come ricordato anche nella nostra intervista a Sebastiano Calleri (Responsabile Salute e Sicurezza - Cgil), si sottolineava l’insufficiente attenzione istituzionale verso la tutela della salute nelle aziende - in relazione all'evolversi del contagio del nuovo coronavirus - è stato sottoscritto il 14 marzo un protocollo per regolamentare le misure relative al COVID-19 nei luoghi di lavoro. Un documento che parte dalla constatazione, condivisa tra Governo e parti sociali, che la prosecuzione delle attività produttive può “avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.

 

Il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” è stato sottoscritto dalle parti sociali sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e di vari ministri in attuazione di una misura contenuta nel DPCM 11 marzo 2020 che raccomanda intese - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - tra organizzazioni datoriali e sindacali. Un accordo di cui il Governo – come indicato nel testo – “favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione”. Ricordiamo che al tavolo che ha portato alla firma dell’accordo hanno partecipato, oltre al Governo, Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Confapi e Rete Imprese Italia.

 

Nel protocollo si indica che le parti “convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro”.

Dunque l’obiettivo prioritario è quello di “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”. E “nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività”. In questa prospettiva potranno risultare utili “le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”.

 

Il documento indica poi che “ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione” per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, “va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali”.

 

L’articolo si sofferma su alcuni punti rilevanti del protocollo:


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Il rischio biologico
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori che operano con agenti biologici del Gruppo 3 (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Le indicazioni per la formazione e l’informazione in azienda

Il protocollo ricorda innanzitutto che, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19, il DPCM dell’11 marzo 2020 non solo prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale ma riporta precise raccomandazioni per le attività di produzione (sono state presentate nell’articolo “ Coronavirus: il nuovo decreto che sospende molte attività non essenziali”).

 

Si indica poi che, oltre a quanto previsto dal DPCM, le imprese adottano il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e “applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

 

Ci soffermiamo innanzitutto su quanto indicato riguardo all’informazione.

 

A questo proposito si indica che l’azienda, “attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi”.

In particolare – continua il protocollo – le informazioni riguardano:

  • “l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria
  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti”.

 

Il documento - nel punto 10 dedicato anche agli spostamenti interni e agli eventi aziendali - si sofferma poi sulla formazione:

  •  “sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
  • il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”.

 

L’entrata e uscita dei lavoratori e l’accesso dei fornitori esterni

Il protocollo si sofferma anche sulla modalità di ingresso in azienda.

 

In particolare:

  • “il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni” (il documento riporta ricorda nelle note, con vari dettagli e suggerimenti, che “la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente”);
  • Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS”.

 

Sono riportate anche indicazioni sulla gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti:

  • “Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
  • dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni”.

 

Il documento riporta poi indicazioni per le modalità di accesso dei fornitori esterni, ad esempio indicando che “per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti”. Se possibile “gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del protocollo per le altre misure contenute relative all’accesso dei fornitori.

 

La sanificazione, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale

Veniamo ad altri importanti aspetti per la prevenzione del contagio del nuovo coronavirus.

 

Partiamo dalla pulizia e sanificazione in azienda:

  • “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
  • nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
  • occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi”
  • l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, “può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)”.

 

Sono ricordate poi le precauzioni igieniche personali:

- “è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

-  l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani

-  è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone”.

 

Si arriva al delicato tema, anche per l’attuale carenza di sufficienti DPI, dei dispositivi di protezione individuale:

  • l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
  1. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
  2. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
  3. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
  • qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle  mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.

 

L’organizzazione aziendale e la sorveglianza sanitaria

Riguardo poi alla organizzazione aziendale si indica che in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, “le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  • “disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
  • Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
  • utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
  • nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
  • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate”.

 

Infine qualche breve indicazione sulla sorveglianza sanitaria che “deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)”. Vanno privilegiate, in questo periodo, “le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia”.

Si sottolinea che “la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del protocollo che riporta ulteriori indicazioni su:

  • gestione di una persona sintomatica in azienda
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni
  • gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…)
  • aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, accordo sottoscritto il 14 marzo 2020 (formato PDF, 121 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

 

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

 

 

 

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Rispondi Autore: Davide Tosi - likes: 0
16/03/2020 (09:43:20)
Buongiorno,
dopo lettura del documento mi sorge un dubbio in merito all'obbligo di proseguire l'attività di sorveglianza sanitaria:
visto che è stato prescritto dai precedenti Decreti di NON recarsi fisicamente al pronto soccorso, guardia medica, proprio medico curante, etc. perché in questo documento viene indicato il contrario?

I medici del lavoro non sono a rischio loro stessi di contagio?

Rispondi Autore: Wolf - likes: 0
16/03/2020 (09:57:02)
Mi domando che valore legale possa avere tale protocollo, che tra l'altro è in contrasto anche con l'ultima comunicazione del Garante per la Privacy in merito alla possibilità di misurare la temperatura in ingresso. Si è voluto far credere che questa procedura (perché di questo si tratta), possa tutelare in qualche modo qualcuno, ma in realtà non è così. Perché non è stata scelta la strada del decreto?
Rispondi Autore: Fax - likes: 0
18/03/2020 (17:55:00)
concordo con i commenti postati da Davide e da Wolf. era davvero necessario questo protocollo? non bastava il buonsenso vista l' emergenza sanitaria?
oltretutto, in regime di emergenza sanitaria nazionale, dobbiamo perdere tempo a fare queste cose?
esistono già delle procedure e vediamo di attuare quelle. vedo già molte aziende in difficoltà a cercare di lavorare tutelando davvero i propri dipendenti.
mi rendo conto di non aver lasciato un commento costruttivo , sorry
Rispondi Autore: Manuel - likes: 0
06/04/2020 (15:43:06)
Quando come in questa drammatica situazione, ci sono vite umane in pericolo cosi come la sicurezza e salute propria e di terzi, la privacy passa in secondo piano. Credo ci sia confusione, la presenza del protocollo anti contagio, da sia l'evidenza formale a terzi e all'organizzazione delle misure attuate, sia un rifeirimento di come è posizionata l'azienda nei confronti di questa pandemia. la sicurezza sostanziale è in campo applicando anche quanto richiesto dagli enti esterni e individuato dal HSE per ridurre o limitare ove possibile i contatti stretti, auditando periodicamente il loro mantenimento-rispetto. il buon senso è una misura straordinaria che passa in secono, terzo piano dagli attori operativi che subiscono i loro effetti.
saluti
Rispondi Autore: Luca Magistrelli - likes: 0
07/04/2020 (10:03:26)
Buongiorno, vorrei sapere se esiste una normativa che indica ogni quanto vanno fatte le sanificazione degli ambienti produttivi.
Nella ditta dove lavoro io è stata fatta una volta la Sanificazione del reparto produttivo e gli spogliatoi non sono mai stati sanificati.
A chi mi posso rivolgere per chiedere un intervento di controllo.
Grazie
Rispondi Autore: xxx - likes: 0
20/04/2020 (12:18:35)
e possibile che il datore di lavoro chiuda le docce?

grazie
Rispondi Autore: Andrea Dalla Francesca Cappello - likes: 0
21/04/2020 (16:13:35)
Luca, non mi risulta che alcuna normativa o linea guida imponga una periodicità obbligatoria per la sanificazione: è da fissare in base alla valutazione del rischio. Nella valutazione del rischio e nel controllo di applicazione del protocollo Covid deve essere coinvolto il RLS: hai provato quindi a chiedere a lui?
Rispondi Autore: Andrea Dalla Francesca Cappello - likes: 0
22/04/2020 (12:27:38)
Se un datore di lavoro ha il dubbio che un suo dipendente possa essere entrato in contatto con il virus fuori dall'ambiente lavorativo, può richiedere con urgenza al sistema sanitario di effettuare un tampone su quel lavoratore specifico?
Rispondi Autore: gimmi jovinelli - likes: 0
26/04/2020 (21:52:51)
Nello specifico: il personale inquadrato come " cameriera ai piani " dovrà entrare nelle camere dopo che il cliente avrà dormito tutte le ore notturne, rischiando di trovarsi in un ambiente saturo di covid19. Come si affronterà tale entrata in camera ? Servirà tipo uno scafandro almeno fino a quando le finestre saranno aperte da 2 ore con ricircolo di aria pulita ?

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