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L’incarico conferito ai preposti dal datore di lavoro per la vigilanza

L’incarico conferito ai preposti dal datore di lavoro per la vigilanza
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

21/04/2022

L’identificazione dei preposti inquadrata nell’ambito delle concrete modalità di attuazione dell’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art.18 del D.Lgs.81/08 visto nella sua globalità: principi ed esempi

Si discute molto in questo periodo in merito all’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di individuare i preposti introdotto dalla Legge 215/2021, secondo cui il datore di lavoro e il dirigente devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19” (art.18 c.1 lett.b-bis) primo periodo D.Lgs.81/08).

 

Tale questione si collega inevitabilmente al più ampio tema dell’esercizio dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro mediante le figure dei preposti.

 

Senza entrare specificatamente nel merito (in questo contributo) della nuova norma su richiamata, vorrei fare un passo indietro da un punto di vista temporale - legislativamente parlando - andando alle radici dell’obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente in relazione agli incarichi conferiti ai preposti.

 

Da decenni esiste infatti all’interno della normativa di salute e sicurezza un obbligo di vigilanza penalmente sanzionato in capo al datore di lavoro e al dirigente (obbligo che esiste tuttora) e da altrettanto tempo è presente, sempre all’interno di tale legislazione, la figura del “ preposto”.

 

Dal 1955 il datore di lavoro deve “disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione” (art.4 c.1 lett.c) D.P.R.547/1955, ormai abrogato).

 

Pur con altro tenore terminologico e concettuale, dal 1994 il datore di lavoro - a pena della sanzione dell’arresto o dell’ammenda - “richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione” (art.4 c.5 lett.f) D.Lgs.626/94, ormai abrogato).

 

Tale ultimo obbligo è stato poi sostanzialmente rifuso nel D.Lgs.81/08 all’interno dell’art.18 comma 1 lett.f) - tuttora in vigore - ai sensi del quale il datore di lavoro e il dirigente, “secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite”, devono “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”.

 

A seguito dell’emanazione del Testo Unico, il datore di lavoro e il dirigente devono poi “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” (art.18 comma 1 lett.bb) D.Lgs.81/08).

 

In tema di vigilanza, a tali obblighi si è poi affiancato - all’interno dell’art.18 - ad opera del decreto correttivo del 2009, quello (assai ampio) previsto dall’attuale comma 3-bis, ai sensi del quale il datore di lavoro e il dirigente devono altresì “vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti” (art.18 comma 3-bis D.Lgs.81/08).

 

Dunque, quando si fa riferimento alla vigilanza sull’attività dei lavoratori imposta al datore di lavoro dal Testo Unico occorre considerare che tale decreto contempla diversi livelli e diverse declinazioni di tale obbligo.


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Ora, occorre domandarsi in quale modo il datore di lavoro possa garantire l’adempimento costante di tale ampio obbligo di vigilanza, considerato nella sua globalità, imposto dalla normativa.

 

Con un orientamento ormai consolidato, che qui richiamo citando una sentenza relativamente recente (Cassazione Penale, Sez.IV, 17 gennaio 2020 n.1683), la Suprema Corte ha chiarito che  “il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez.4, n.14915 del 19/02/2019, Arrigoni, Rv.275577).”

 

La Cassazione specifica con precisione quali siano tali “soggetti a ciò deputati”.

 

Infatti la Corte chiarisce che, se da un lato è indiscutibile che “alla luce della normativa prevenzionistica vigente, sul datore di lavoro grava l’obbligo di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro adozione, non mancando di assicurarsi l’osservanza di tali misure da parte dei lavoratori”, dall’altro è evidente che “nella maggioranza dei casi, tuttavia, la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro.”

 

Dunque la Cassazione fa riferimento ai dirigenti e ai preposti quali figure che - in diverso modo - “coadiuvano” il datore di lavoro.

Ciò rimanda all’idea che, dunque, incaricare soggetti che organizzino l’attività lavorativa e sovrintendano all’attività dei lavoratori controllandone la corretta esecuzione sia nell’interesse del datore di lavoro stesso.

 

Un passaggio importante di questa pronuncia, poi, è quello che segue: “pertanto, già nel tessuto normativo è prevista la vigilanza del datore di lavoro attuata attraverso figure dell’organigramma aziendale che - perché investiti dei relativi poteri e doveri - risultano garanti della prevenzione a titolo originario.”

 

Basti pensare, in termini di “tessuto normativo”, alle stesse definizioni di “dirigente” e di “ preposto” introdotte nel 2008 (in combinato disposto con l’art.299) e agli articoli 18 e 19 del D.Lgs.81/08.

 

La sentenza appena presa in esame (nelle sue linee essenziali) ne richiama un’altra di due anni prima (Cassazione Penale, Sez.IV, 4 aprile 2019 n.14915).

 

In quest’ultima la Cassazione, dopo aver affermato i medesimi principi contenuti in quella del 2020, si sofferma sulle “concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza” da parte del datore di lavoro, chiarendo che esse “non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale (e viceversa).”

 

Secondo la Corte, “l’assunto può essere sintetizzato nel seguente principio di diritto:

“l’obbligo datoriale di vigilare sull’osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”.”

 

Parlando dell’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, occorre ricordare, premesso tutto questo, che il preposto deve essere individuato (art.18 c.1 lett.b-bis, già in vigore da mesi) ed opportunamente formato (art. 18 c.1 lett.l) in comb.disp. art.37 così come modificato dalla Legge 215/2021; vedasi su questo Circolare INL 16 febbraio 2022 n.1).

E che, a monte, con riferimento all’incarico conferito ad un preposto da parte del datore di lavoro, rappresenta culpa in eligendo in capo a quest’ultimo il far ricadere la propria scelta su un soggetto inadeguato sotto il profilo delle competenze (vedasi, su questo, anzitutto la definizione di “ preposto” ai sensi dell’art.2 c.1 lett.e) D.Lgs.81/08, secondo la quale tale soggetto garantisce l’attuazione delle direttive ricevute “in ragione delle competenze professionali…”).  

A questo proposito, è sufficiente qui citare Cassazione Penale, Sez.IV, 19 giugno 2019 n.27210, in cui “l’evento è stato imputato a V.M.D., in qualità di legale rappresentante della società datrice di lavoro” in quanto il “preposto alla sicurezza sul cantiere” era “un soggetto professionalmente inadeguato (C., neolaureato, privo di altre esperienze di lavoro, che non era tenuto neppure alla presenza quotidiana sul cantiere)”.

 

Vediamo ora due applicazioni concrete dei principi presi in esame finora.

 

In Cassazione Penale, Sez.IV, 14 novembre 2019 n.46194, “nel caso di specie, l’obbligo di sorvegliare l’area di lavoro incombeva direttamente al preposto, deputato a governarne gli specifici rischi. L’infortunio, invero, era per l’appunto occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa.”

 

Pertanto, “in conseguenza, nessun rimprovero può essere mosso al datore di lavoro, atteso che egli aveva redatto un Piano di Sicurezza e nominato i preposti e che il medesimo Piano aveva previsto il rischio di caduta di materiali dall’alto e stabilita una specifica procedura operativa relativa alla pulizia ed allo sgombero dei materiali dalle aree di lavoro, comunicata a tutti i lavoratori, stabilendo uno specifico obbligo di vigilanza in capo ai preposti, cui era demandato il controllo delle aree di lavoro al termine di ogni turno.”

 

Dopo aver ribadito - anche questa pronuncia - il principio secondo cui “nella maggioranza dei casi la complessità dei processi aziendali richiede la presenza di dirigenti e di preposti che in diverso modo coadiuvano il datore di lavoro”, essa ha ricordato che, in tema di vigilanza, “i primi attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa [art.2, co.1, lett.d) d.lgs.81/2008]; i secondi sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa [art.2, co.1, lett.e) d.lgs. n.81/2008].”

 

Anche qui, la Corte ha chiarito che “pertanto, già nel tessuto normativo è previsto che il datore di lavoro vigili attraverso figure dell’organigramma aziendale che, perché investiti dei relativi poteri e doveri, risultano garanti della prevenzione a titolo originario.”

 

Ciò detto, secondo la Cassazione, “anche in relazione all’obbligo di vigilanza, le modalità di assolvimento vanno rapportate al ruolo che viene in considerazione; il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli.”

 

Concludiamo con una sentenza del mese scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 28 marzo 2022 n.11030) che ha attribuito ad una datrice di lavoro (P.C.) le responsabilità per l’infortunio occorso ad un lavoratore.

 

Era risultato provato che “i dipendenti della P.C. avessero alterato e modificato il ponteggio, in quanto i pezzi mancanti erano stati trovati ancora presenti, la tavola a terra e il corrente sfilato solo da un lato, e non danneggiati: tali condizioni lasciavano ritenere che, dopo l’iniziale montaggio regolare, gli operai li avessero tolti forse per velocizzare la salita e la discesa dal ponteggio stesso o il passaggio di materiali. La vicenda si verificava a breve distanza temporale dall’installazione del ponteggio, per cui si è correttamente sottolineato che la P.C. avrebbe potuto agevolmente presenziare sul posto - o inviarvi un suo delegato - per controllare il regolare svolgimento delle operazioni di montaggio del ponteggio e per impedire l’esecuzione di improprie modifiche da parte dei dipendenti.”

 

La Cassazione premette anzitutto che “il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso”.

 

E’ importante il passaggio della sentenza in cui la Corte afferma che “incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro, in quanto il datore di lavoro deve vigilare per impedire l’instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez.4, n.10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv.278608; Sez.4, n.26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960).”

 

In conclusione, “nel caso in esame, emerge la responsabilità del datore di lavoro, in quanto non aveva vigilato e non aveva previsto la presenza sul posto di un preposto o, quantomeno, di un caposquadra, che impedisse modifiche imprudenti al cantiere destinate a compromettere la sicurezza dei lavoratori, come poi effettivamente è accaduto tramite lo smontaggio di alcuni pezzi del ponteggio.”

 

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 1683 del 17 gennaio 2020, - Prassi contra legem nelle operazioni di sollevamento e di carico delle casseforme. Responsabilità di un preposto

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 14915 del 04 aprile 2019 - Operaio travolto da un manufatto in cemento. L'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 27210 del 19 giugno 2019 - Omesso controllo della chiusura della soletta e caduta. La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza sull'attività del preposto, peraltro privo degli adeguati requisiti

 

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 46194 del 14 novembre 2019 - Caduta di una pompa idraulica manuale. Appartiene al preposto la sfera di responsabilità dell’infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 11030 del 28 marzo 2022 (u. p. 12 ottobre 2021) - Pres. Ferranti – Est. Esposito – P.M. Mignolo - Ric. P.C.  - Incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto o di un delegato, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro.




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Rispondi Autore: CF@S - likes: 0
21/04/2022 (08:04:22)
Assolutamente concorde
Rispondi Autore: Francesco Addriso - likes: 0
21/04/2022 (09:40:25)
......“incombe sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro"...
Quindi da dicembre 2021 la individuazione del preposto si concretizza con la nomina.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
21/04/2022 (14:13:59)
Eccellente disamina di una giurista che da decenni studia con passione e competenze il diritto penale del lavoro attraverso il prisma della giurisprudenza di legittimità. Totalmente d'accordo con ogni parola del testo. Grazie per il prezioso contributo.
Autore: Anna Guardavilla
21/04/2022 (15:48:58)
Grazie carissimo Rolando per le tue parole che, provenendo da un vero Maestro di diritto del tuo livello e della tua esperienza, rappresentano per me un riconoscimento inestimabile. Anna
Rispondi Autore: A.D. - likes: 0
22/04/2022 (23:13:14)
Mi scusi avvocato Guardavilla, due cose non mi son chiare:

1) perché parla di testo unico, non mi pare lo sia il d.lgs. 81/08

2) il sunto dell'articolo quale sarebbe? In concreto dico
Autore: Anna Guardavilla
23/04/2022 (13:41:01)
Buongiorno, deve sapere che non interloquisco in rete con le persone che non si identificano. Cioè, ciascuno sul web ha il diritto di firmarsi solo con le iniziali se lo ritiene o con sigle inventate ove consentito, ma io personalmente per mia regola individuale interloquisco solo con le persone che ci mettono la faccia, esattamente come ce la metto io. Interlocuzioni paritarie, grazie. Saluti.
Rispondi Autore: A.D. - likes: 0
24/04/2022 (00:51:47)
Capisco, bel modo di eludere semplici domande. Saluti
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
27/04/2022 (16:58:56)
Art. 1 D.Lgs. n. 81/2008: "le disposizioni del presente decreto legislativo costituiscono ... UN UNICO TESTO NORMATIVO".
Gli articoli della legge vigente e di Punto Sicuro vanno letti, prima, e poi, dopo, si commentano.
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 0
01/05/2022 (23:00:46)
Argomento estremamente interessante ed approfondito in maniera esemplare. Grazie.
Rispondi Autore: Davide Pozza - likes: 0
01/05/2022 (23:27:41)
Complimenti dottoressa per la disamina, complessa e completa, con ottimi collegamenti a sentenze passate in giudicato.

Mi rimane un solo dubbio: il D.L. con la nomina del preposto esaurisce un suo obbligo, ma a questo punto cosa succede al preposto nominato e formato, che non ha vigilato in modo adeguato un sul collega di lavoro che subisce un incidente??
Potrebbe a questo punto essere accusato il preposto di omicidio colposo per negligenza nella sorveglianza??

Grazie saluti

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