Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Le novità del decreto 81: l’individuazione del preposto o dei preposti

Le novità del decreto 81: l’individuazione del preposto o dei preposti
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Preposti

23/02/2022

Quali sono le novità sul ruolo del preposto introdotte dal DL 146/2021 come convertito con Legge 215/2021? La prima parte di un contributo dell’avvocato Rolando Dubini sull’individuazione del preposto o dei preposti.

Una delle modifiche più rilevanti del D.Lgs. 81/2008, operate dal decreto-legge 146/2021, come modificato dalla legge di conversione 215/2021,  riguarda la figura del preposto su cui ci siamo soffermati in queste settimane con diversi articoli.

 

Per cercare di approfondire le novità e le conseguenze per gli operatori e le aziende, anche in termini di responsabilità, pubblichiamo oggi un ricco contributo dell’avvocato Rolando Dubini dal titolo “Individuazione (nomina, incarico, comunicazione dei compiti ecc.) del preposto o dei preposti” che abbiamo diviso in due parti.

In questa prima parte oltre ad alcune premesse sul sistema di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro, l’avvocato Dubini si sofferma sulla definizione e sul nuovo obbligo di individuazione del preposto (o dei preposti).

 

La seconda parte, che pubblicheremo nei prossimi giorni, analizza il principio penale di effettività, i vari obblighi del preposto, la formazione obbligatoria e l’aggiornamento.

 

Il contributo presenta anche una breve introduzione che si sofferma sul significato di “atteggiamento proattivo”. L’Enciclopedia Treccani online indica che si può definire proattivo, nel linguaggio aziendale, “chi opera con il supporto di metodologie e strumenti utili a percepire anticipatamente i problemi, le tendenze o i cambiamenti futuri, al fine di pianificare le azioni opportune in tempo: essere proattivo; avere un approccio proattivo; un manager proattivo”.


L’articolo completo è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Avv. Rolando Dubini - Individuazione (nomina, incarico, comunicazione dei compiti ecc.) del preposto o dei preposti – versione integrale.


Pubblicità
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale - 30 minuti
Informazione ai lavoratori, preposti e dirigenti sui ruoli dei soggetti del sistema di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

 

Individuazione (nomina, incarico, comunicazione dei compiti ecc.) del preposto o dei preposti - prima parte

 

1. Premessa

2. La definizione di preposto

3. L’obbligo del datore di lavoro, e dei dirigenti, di individuare il preposto o i preposti

 

1. Premessa

Il D.Lgs. n. 81/2008 all’articolo 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) al comma 2, tra l’altro, definisce il contenuto dell’obbligo indelegabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi durante l’attività lavorativa, imponendo che “2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione … deve … contenere: … b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); … d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri’.

 

Quindi fin dal DVR il datore di lavoro deve disegnare il sistema di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro “individuando i ruoli che vi devono provvedere”, da assegnare in via esclusiva a soggetti competenti e dotati di adeguati poteri di intervento. Anticipando tutto quello che segue, serve la procedura Preposti: compiti e responsabilità, col facsimile di nomina, incarico, individuazione, comunicazione dei compiti ecc.

 

Sono previste sanzioni penali contravvenzionali per il datore di lavoro che viola gli anzidetti obblighi:

  • Art. 28, co. 2, lett. b), ... o d): ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro se adotta il documento di cui all’Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 3 D. Lgs. n. 81/2008].

 

2. La definizione di preposto

Il D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 2 comma 1 (Definizioni) indica la definizione, dal punto di vista del diritto penale del lavoro, di preposto: “… e) ≪preposto≫: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

 

In via preliminare è necessaria una lettura attenta e rigorosa del dato normativo per poter individuare in modo chiaro in che modo il legislatore caratterizzi la figura del preposto come portatore di una posizione di garanzia prevenzionistica originaria, autonoma, indipendente da delega, e fondamentale, in quanto incarnante la funzione essenziale del controllo e della vigilanza.

 

Il preposto lo enuclea la legge a partire dalla effettiva organizzazione del lavoro aziendale, e dalla posizione gerarchica sovraordinata che alcuni “superiori” hanno in azienda, eventualmente, nei confronti di altri soggetti aziendali “sottoposti”. In altre parole, una volta che il datore di lavoro ha deciso di organizzare la sua attività con alcune funzioni aziendali sovraordinate ad altre, automaticamente si è generata, eventualmente, la figura del preposto (o del dirigente) come colui che nella normale attività lavorativa esercita una supremazia su altri a lui sottoposti.

 

La Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 ha chiarito in modo esemplare la individuazione normativa della figura del preposto fatta dal legislatore, dopo che il datore di lavoro ha organizzato la sua attività aziendale ed, eventualmente, prima, a prescindere, da deleghe e incarichi specifici in materia di sicurezza (che vengono considerati attentamente, se non sono fasulli, mentre sono prioritari, ovviamente, per il datore di lavoro che voglia dimostrare di aver organizzato adeguatamente e capillarmente la gestione della salute e sicurezza nei suoi luoghi di lavoro): “il preposto è una delle tre figure cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste. Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità.”

 

In tal senso «i poteri ed i doveri dei preposti si collocano ad un livello radicalmente diverso da quello dei poteri dei soggetti in posizione apicale nell'azienda e sono, in un certo senso, subordinati e limitati dal settore e dal luogo in cui esercitano le loro attività» (Cassazione Penale, sez. IV, 12.12.2007, n. 3483).

A dimostrazione dell’automatismo legale col quale avviene l’identificazione, ad esempio, caporeparto=preposto (sempre) basti la seguente sentenza: "il capo-reparto è, quale preposto, personalmente tenuto a fare adottare ai dipendenti i necessari mezzi di protezione individuale adeguati al tipo di lavoro che devono compiere, svolgendo a tal fine specifica attività di vigilanza e controllo; altrimenti, in caso di insorgenza di rischi all'integrità fisica dei lavoratori, devono segnalare al datore di lavoro la carenza o inadeguatezza del mezzo di protezione individuale dato in uso ai dipendenti [Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2008, n. 10812].

 

3. L’obbligo del datore di lavoro, e dei dirigenti, di individuare il preposto o i preposti

Il D.Lgs. n. 81/2008 art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti) è stato modificato in modo significativo con l‘introduzione del nuovo obbligo, penalmente sanzionato a titolo contravvenzionale, a carico del Datore di lavoro e/o del dirigente (nell’ambito delle sue competenze e attribuzioni) previsto dalla nuova lettera b-bis, introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, vigente dal 21 dicembre 2021.

 

In particolare, dal 21.12.2021, l’articolo 18 comma 1 dispone che “il datore di lavoro ... e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: … b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

 

Si tratta di un obbligo nuovo e penalmente sanzionato, la cui violazione è punita nei seguenti termini:

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

  • Art. 18, co. 1, lett. ... b-bis), …: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] modificato dalla Legge n. 215/2021, conversione del Decreto-Legge n. 146/2021.

 

Il successivo articolo 26 è anch’esso stato modificato con senso identico laddove dispone, al comma 8 bis, che “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”. I datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale: “arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro” [Art. 55, co. 5, lett. d)]

 

Ora è fin troppo chiaro il riferimento ad una indicazione scritta del nominativo del preposto.

Il riferimento ai contratti e agli accordi collettivi di lavoro in relazione al compenso per l’attività di preposto chiama in causa anche la congruenza tra incarico contrattuale, che deve includere le mansioni di vigilanza, e il compito di preposto che non può essere affidato, dal punto di vista giuslavoristico, a chi non ha una categoria contrattuale compatibile, in difetto potrà richiedere avanti il giudice del lavoro le differenze dovute in rapporto al corretto inquadramento contrattuale, e dal punto di vista penalistico potrebbe essere discutibile l’idoneità a svolgere il compito di preposto.

Come nella privacy occorre individuare il responsabile del trattamento dei dati, nella sicurezza sul lavoro occorre individuare il preposto responsabile della vigilanza con atto di nomina portato a conoscenza del soggetto interessato.

 

Il dizionario on line Treccani ci informa sul significato del termine Nominare: “v. tr. [dal lat. nominare ≪dare un nome; citare; eleggere≫, der. Di nomen -mĭnis ≪nome≫] (io nomino, ecc.). – 1. a. Indicare con un nome. 2. Assegnare qualcuno a un ufficio, a una carica, a un grado, a una funzione, ecc., di solito seguendo un procedimento o una prassi ben definiti e nelle prescritte.

 

L'azienda individua il preposto con un suo atto interno che può chiamare come vuole, nomina (come hanno fatto in passato moltissime aziende), atto di individuazione, incarico, comunicazione del ruolo di preposto ecc. Il lavoratore deve firmarlo per presa visione, o per accettazione.

 

L'individuazione del preposto di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 è formalmente identica alla indicazione espressa del preposto di cui all'articolo 26. Ovvero deve essere esplicita e scritta. La legge lascia libertà di forma all'azienda su come individuare/nominare il preposto, cosa peraltro che moltissime aziende fanno da decenni senza alcun problema.

 

- fine della prima parte –

 

 

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

 

La seconda parte del contributo si soffermerà sul principio penale di effettività, i vari obblighi del preposto, la formazione obbligatoria e l’aggiornamento.

 

 

 

L’articolo completo è disponibile per gli abbonati in area riservata:

Avv. Rolando Dubini - Individuazione (nomina, incarico, comunicazione dei compiti ecc.) del preposto o dei preposti – versione integrale.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

 


Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0
23/02/2022 (08:56:23)
Si insiste nell'articolo sulla necessità di un "atto di nomina portato a conoscenza del soggetto interessato" e controfirmato per presa visione o accettazione.
Ma non è questo l'obbligo imposto.
La norma impone di individuare il preposto e - come ha scritto correttamente l'autore dell'articolo - la figura del preposto discende dall'effettiva organizzazione aziendale. L'individuazione richiesta corrisponde ad un atto esplicito col quale, in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, si dà evidenza chi siano i preposti: quindi può benissimo trattarsi di una lista nominativa, un organigramma con "nome, cognome, incarico" e simili
Tutti i formalismi ulteriori, quali nomina singola, controfirmata, giuramento col sangue, investitura con la spada del re, sono tutti dei "nice to have" non un modus operandi indispensabile all'adempimento dell'obbligo come sostiene l'autore.
La sostanza è che il preposto discende direttamente dall'organizzazione aziendale, pertanto non ha bisogno di essere nominato. È quello che ricopre un determinato ruolo nell'organizzazione. Non può sottrarsi e, dunque, non c'è motivo che controfirmi la "nomina". Non può dire di non sapere e dunque non ha bisogno di sapere di esserlo.
La norma sta chiedendo semplicemente di facilitare la vita agli organi di vigilanza, fornendogli i nominativi dei preposti, senza che loro debbano desumerli andando a studiare l'organizzazione aziendale.
Rispondi Autore: Arch Riccardo Raviolo - likes: 0
23/02/2022 (09:04:08)
Le differenze sono sostanziali per chi conosca l'italiano e utilizzi un dizionario.
Poi ci sono quelli che invece vogliono aver ragione mischiando di tutto un po' per avere visibilità quando basterebbe andare su un palco in TV...ah già...

nominare
/no·mi·nà·re/
transitivo
1.
Chiamare per nome.

individuare
/in·di·vi·du·à·re/
transitivo
1.
Riconoscere con precisione dalle sue caratteristiche una persona o una cosa.

incaricare
/in·ca·ri·cà·re/
transitivo
1.
Attribuire un incarico o un compito specifico, spesso occasionale o provvisorio
Rispondi Autore: Paglia Nicola - likes: 0
23/02/2022 (09:44:21)
Buongiorno.
In sostanza c'è questo obbligo o no? cosa significa "dipende dall'organizzazione aziendale"? In un negozio di abbigliamento con un solo dipendente NO; ma se ci sono due dipendenti o dieci dipendenti? Grazie.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
23/02/2022 (09:48:24)
"La mancata nomina dal punto di vista penalistico potrebbe essere discutibile l’idoneità a svolgere il compito di preposto".
Non sono d'accordo. L'assenza della nomina formale non può far venire meno l'idoneità a svolgere il compito di preposto e quindi mettere in discussione la sua responsabilità penale.
Rispondi Autore: Nikolin Kodheli - likes: 0
23/02/2022 (10:23:18)
Non c'è un obbligo generalizzato di individuare il preposto. Se il datore di lavoro può garantire lui stesso un'adeguata vigilanza presso la sua azienda che senso avrebbe nominare un preposto?

Quando il datore di lavoro non riesce a garantire lui stesso un'adeguata vigilanza (ad es. azienda di grandi dimensioni) sulla base della definizione del preposto (art. 2) bisogna identificare le persone all'interno dell'azienda il cui ruolo le porta ad essere in una posizione tale da essere individuate come preposti.

Individuare non significa per forza nominare (ad es. l'individuazione può essere fatta inserendo anche nella job description che la posizione lavorativa prevede anche il ruolo del preposto).

Riguardo all'obbligo introdotto all'art. 26, quando le attività di appalto/subappalto prevedono attività svolte da un solo lavoratore, vorrei ribadire che non esiste il preposto di se stesso.
Rispondi Autore: dott. Piero Rango - likes: 0
23/02/2022 (10:43:02)
Una domanda semplice semplice a cui vorrei che qualcuno (se lo desidera) mi rispondesse in modo altrettanto semplice: in alcune aziende (micro, 8/15 dipendenti) non strutturate ovviamente che seguo come RSPP e/o consulente, nessuno dei lavoratori "esperti" o "anziani" e quindi idonei a fare il preposto vuole assumersi la responsabilità, o in assoluto o perchè vorrebbero in cambio un aumento di salario (che il d.d.l. ovviamente non è disposto a dargli).
Cosa può fare REALISTICAMENTE il d.d.l.? obbligare uno a fare il preposto controvoglia e che quindi continuerà a fare lo stesso lavoro di prima con meno voglia di prima o che altro?
Forse "nominare " un lavoratore (magari a sua insaputa) per avere un nome da fornire agli organi di vigilanza e magari così scaricare la sua responsabilità ?
Finisco dicendo che in Veneto dove lavoro io le aziende del tipo sopra descritto sono la stragrande maggioranza, e dubito che chi ha scritto la legge o parecchi "esperti" che la commentano sulle riviste siano mai entrati in una di queste aziende. Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Marco Piva - likes: 0
23/02/2022 (11:03:42)
Parafrasando Forrest Gump:
Preposto lo è chi preposto lo fa.
Perchè questa qualità possa essergli riconosciuta occorre che:
1) quel soggetto sia solito sovrintendere (comandare ndr) con ordini esecutivi
2) quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto, riconosciuta dai lavoratori che ricevono ed eseguono gli ordini esecutivi

AHH!!! Così giusto per semplificare l'individuazione.
In una piccola società, i soci amministratori (escluso il DDL) sono, come minimo, preposti di fatto perchè sta scritto sullo statuto della società tra i loro compiti.
In un'impresa individuale, se presente la moglie del titolare nell'organigramma, ella è (quasi sicuramente) preposto... comanda su tutto e su tutti anche sul marito :)
Rispondi Autore: Cristian Capuani - likes: 0
23/02/2022 (12:36:25)
XXXX
Rispondi Autore: Redazione - likes: 0
23/02/2022 (13:00:11)
Invitiamo i lettori ad esprimere la propria opinione in modo rispettoso nei confronti degli autori e di tutti i partecipanti.
Cogliamo l'occasione per invitare al rispetto della Policy dei commenti, onde evitare la cancellazione dei contenuti inappropriati, come siamo stati purtroppo costretti a fare.
https://www.puntosicuro.it/policy-commenti/
Rispondi Autore: Claudio M - likes: 0
23/02/2022 (13:31:19)
Io l’avevo fatto in modo rispettoso ed è stato cancellato. Perché in contraddizione con la “parabola” dell’autore. Forse la mancanza di rispetto è vostra, redazione, che talvolta dovreste avere un po’ più di umiltà
Rispondi Autore: Redazione - likes: 0
23/02/2022 (14:37:06)
Gentilissimo sig. Claudio M. abbiamo purtroppo dovuto eliminare il suo commento perchè non rispettava il punto della policy, di cui ricordiamo alcuni punti:
-mai scrivere commenti ingiuriosi e offensivi rispetto a chicchessia
-non utilizzare questo spazio per attaccare chicchessia, nè gli autori, nè altri lettori
-rispettare gli autori e tutti gli altri lettori ed esprimere i proprio pensiero, anche differente, in modo garbato

Ben volentieri accogliamo e non cancelliamo i commenti che si esprimono in contraddizione con la “parabola” dell’autore, poichè li consideriamo costruttivi.
E infatti ne può leggere diversi qui sopra che non sono stati cancellati.
Anzi, siamo i primi a pubblicare articoli che esprimono opinioni differenti su diverse tematiche.

La sua modalità invece è offensiva e poco educata, cosa ribadita anche da quest'ultima sua frase dove attacca la redazione senza alcun motivo.
Siamo certi che può comprendere.
La redazione
Rispondi Autore: Giorgio Gallo - likes: 0
23/02/2022 (15:13:25)
In maniera estremamente garbata esprimo il mio pensiero: non sono d'accordo con quanto riportato nell'articolo.
Individuare è azione ben diversa da nominare, partendo dal significato in italiano che già Riccardo Raviolo ha riportato.
Ho una scatola con 10 pedine, colorate di bianco e di nero. Qualcuno mi dice "individua le pedine verdi". Apro la scatola, le cerco ma non le trovo. Fine. Ho compiuto l'azione di individuare ma in tal caso con esito negativo. Il preposto non si genera con un atto di nomina come per un addetto all'antincendio, il preposto discende dal suo ruolo pertanto solo un cambio di mansione/job description ne può generare le attribuzioni, ovvero la pedina verde o c'era o dovevo metterla.
Alla Boskov "preposto è chi preposto fa".
Rispondi Autore: Andrea RSPP - likes: 0
23/02/2022 (16:12:27)
Sinceramente non capisco tutte queste polemiche.
Un lavoratore che viene nominato per iscritto può solo avere dei vantaggi: viene reso consapevole del ruolo che ha. Mi sembra quindi una maggior tutela per lui e un semplice foglio di carta per l'azienda.

In molte aziende ci sono lavoratori che svolgono il ruolo del preposto e non sanno neanche quale responsabilità comporti. Poi quando succede qualcosa si sorprendono se vengono chiamati in causa.
E' sufficiente dare indicazioni/direttive di lavoro ad altri che sei già preposto.
Se il datore di lavoro lo informa e forma, nomina per iscritto, almeno saprà cosa sta facendo e che deve anche vigilare.


Rispondi Autore: stefano b - likes: 0
23/02/2022 (16:56:49)
Riprovo, vediamo se cancellano di nuovo. Tutto sbagliato. Si arriva a conclusioni strane solo x partito preso. Il legislatore ha scritto "individua" e non lo ha scritto a caso (x caso x l'RSPP é usato quel termine?) . Quindino. avere un preposto NON é sempre obbligatori. (ce lo vedo Baryolini con 700 preposti..) Quello che é obbligatoro é produrre evidenza della sua presenza nel caso in organigramma ci sia qualcuno che svolge quel ruolo (magari a sua insaputa)
Rispondi Autore: Sandro - likes: 0
23/02/2022 (17:06:00)
My two cents.
Gli atti formali ci ingessano e ci limitano, specie se nopn necessari.
La parola "individuare" non è "nominare" e non è "delgare".
Inoltre le sentenze della Cassazione ci insegnano che il "preposto di fatto" è una persona non nominata, né delegata.
Quindi una volta che un qualsiasi atto (elenco nel DVR, organigramma, mansionario, o anche una semplice email indirizzata a tutti gli interessati) individua il preposto, secondo me il datore di lavoro è libero.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
24/02/2022 (12:10:15)
L'articolo definisce in termini giuridici la novità introdotta dalla legge 215/2021 di conversione del decreto legge 146/2022. Capisco il disorientamento di chi non è giurista, ma il problema della idoneità tecnico professionale di chi discute di un tema giuridico senza avere mai studiato a livello accademico il diritto, e senza praticarlo quotidianamente là dove viene praticato, le aule di tribunale.
Ma questo non giustifica indicazioni fuorvianti date a datori di lavoro e dirigenti, gli unici che verranno sanzionati per la mancata individuazione-nomina-comunicaziine dei compiti, da parte di chi personalmente non rischia nulla. Meno disinformazione giuridica e meno shit storming organizzato dai soliti, più professionalità ed educazione. Buon lavoro a tutte e tutti
Rispondi Autore: Gilberto Sabatini - likes: 0
24/02/2022 (15:26:12)
Non un commento ma una semplice considerazione che va al di là di qualsiasi considerazione giuridica. Come si possono attribuire ad un preposto,che non sa di esserlo, tutte le responsabilità dell'art.19 ?. Mi sembra abbastanza ovvio che il preposto debba essere nominato, essere consapevole di essere nominato e anche delle responsabilità che gli vengono attribuite. Quella del preposto di fatto, per il semplice motivo che dà istruzioni, mi sembra proprio un forzatura interpretativa.
Premesso questo mi piacerebbe avere pareri su questi quesiti: se il preposto della garantire la presenza costante nel luogo di lavoro e in tal caso se debba necessariamente essere un lavoratore dipendente in quanto obbligato a un orario di lavoro e a effettuare la sua prestazione ad un solo datore di lavoro.
Grazie
Rispondi Autore: Wolf - likes: 0
25/02/2022 (09:32:13)
Sottoscrivo ogni parola dell'articolo dell'Avvocato Dubini che, da buon giurista, coglie la ratio della norma. Purtroppo, come ho scritto in altri commenti, esistono ottimi tecnici della sicurezza che però purtroppo ignorano qualsiasi principio del diritto e faticano non poco a comprendere le implicazioni delle norme.
La norma è chiara come poche altre: il DL individua. Come, quando, chi e a quale costo, sono affari del DL. L'importante è che lo faccia, altrimenti viene sanzionato.
Rispondi Autore: paolo z - likes: 0
26/02/2022 (09:49:00)
rimane il problema legato a questo aspetto: gli appalti. Il DL è obbligato ad indicare il nome del preposto al committente. Ma come qualche collega ha scritto in precedenza, anche io seguo aziende piccole che spesso mandano presso un appalto una persona sola. Quindi mi trovo a dover fare una scelta: indico - e formo- ogni singolo lavoratore come preposto di se stesso (che fa un po' sorridere); oppure indico un preposto che si trova magari a 200km di distanza e che non ha mai visto le problematiche dell'appalto.
Il primo dei due casi fa sorridere perchè il lavoratore dovrebbe auto-riprendersi ogni volta che non usa correttamente un DPI ecc; il secondo invece mette in difficoltà il DL perchè voglio vederlo, in caso di infortunio, a giustificare la nomina di un preposto che evidentemente non poteva esercitare le sue funzioni. Inoltre mi trovo un lavoratore "meno" tutelato degli altri che vanno in squadra e hanno un preposto che li aiuta e tutela dal punto di vista della sicurezza nello svolgimento del loro compito.
Personalmente penso che i lavoratori da soli presso appalti dovrebbero aver frequentato il corso di preposto ovvero dovrebbe essere istituito un corso ad hoc.
che ne pensano i colleghi e l'avv. Dubini?
Rispondi Autore: paolo z - likes: 0
26/02/2022 (10:21:44)
rimane il problema legato a questo aspetto: gli appalti. Il DL è obbligato ad indicare il nome del preposto al committente. Ma come qualche collega ha scritto in precedenza, anche io seguo aziende piccole che spesso mandano presso un appalto una persona sola. Quindi mi trovo a dover fare una scelta: indico - e formo- ogni singolo lavoratore come preposto di se stesso (che fa un po' sorridere); oppure indico un preposto che si trova magari a 200km di distanza e che non ha mai visto le problematiche dell'appalto.
Il primo dei due casi fa sorridere perchè il lavoratore dovrebbe auto-riprendersi ogni volta che non usa correttamente un DPI ecc; il secondo invece mette in difficoltà il DL perchè voglio vederlo, in caso di infortunio, a giustificare la nomina di un preposto che evidentemente non poteva esercitare le sue funzioni. Inoltre mi trovo un lavoratore "meno" tutelato degli altri che vanno in squadra e hanno un preposto che li aiuta e tutela dal punto di vista della sicurezza nello svolgimento del loro compito.
Personalmente penso che i lavoratori da soli presso appalti dovrebbero aver frequentato il corso di preposto ovvero dovrebbe essere istituito un corso ad hoc.
che ne pensano i colleghi e l'avv. Dubini?
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
28/02/2022 (09:37:44)
La nomina scritta del preposto
è obbligatoria dal 21 dicembre 2021

Dal 21.12 2021 l'articolo 19 del D.Lgs. prevede il nuovo obbligo di individuare il preposto per iscritto a pena di sanzione penale dell'arresto o dell'ammenda: la forma è libera, può essere un incarico, una nomina, una comunicazione dei compiti di vigilanza previsti dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008, ma è previsto l'arresto o l'ammenda in caso di mancata nomina.
Non esistono compiti impliciti, o di fatto, o desumibili da documenti come l'organigramma che possano surrogare l'individuazione scritta: anche il presunto preposto può dichiarare di non avere mai visto in vita sua.
Chi scambia le sentenze penali della Cassazione che intervengono a POSTERIORI per sanzionare ai sensi del CODICE PENALE (artt. 589 e 590 del codice penale) i comportamenti omissivi dei garanti della sicurezza (reato di danno) con quanto viceversa devono obbligatoriamente fare A PRIORI i datori di lavoro individuando PRIMA i preposti, non distinguere obblighi prevenzionistici a priori del Testo Unico di Sicurezza con quelli repressivi a posteriori che configurano il reato di lesioni personali e omicidio colposo del codice penale (l'art. 299 del D.Lgs. n. 81 è una norma PENALE, non prevenzionistica).
Le sentenze della cassazione che applicano il Codice penale non hanno NULLA a che vedere con l'obbligo PREVENTIVO dei Datori di lavoro di individuare con atto scritto (nomina, incarico, comunicazione di compiti), ai sensi dell'articolo 18 per svolgere i compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, i PREPOSTI (reato contravvenzionale proprio di datore di lavoro/dirigente). Evitiamo perciò di indurre ignari RSPP e datori di lavoro a violare la legge penale omettendo la nomina obbligatoria e scritta del preposto, che comporta la commissione di un reato punito con l'area o l'ammenda. Occorre il corretto adempimento della legge vigente dal 21 dicembre 2021.
Rispondi Autore: Fausto pane - likes: 0
28/02/2022 (15:48:44)
Buongiorno.
Continua ad essermi oscuro, avvocato Dubini, come un preposto possa essere individuato/nominato/incaricato OBTORTO COLLO! Lei da per scontato che all'individuazione/nomina/incarico per iscritto del preposto, (lettera formale contenente, perché no?, l'elenco di obblighi e SANZIONI di legge per il preposto stesso...) corrisponda l'accettazione a capo chino di quest'ultimo.
Nel Suo articolo vi leggo un pio desiderio del legislatore che si scontra però con una l'inviolabile libertà del Datore di Lavoro di stabilire da quali figure farsi supportare (familiari, soci, dirigenti, preposti, lavoratori dipendenti, lavoratori a contratto a tempo, appaltatori, ecc. ecc.) e l'altrettanto inviolabile libertà del lavoratore di rifiutare un incarico il quale, assurdità legislativa credo senza precedenti (non mi intendo di leggi) , se rifiutato dall'individuato preposto, causa la sanzione per il Datore di Lavoro.
Andrea, dì qualcosa...
Con rispetto.
Fausto Pane
Rispondi Autore: Matteo Beccaluva - likes: 0
16/03/2022 (16:45:38)
Caso pratico: poniamo che un'azienda invii due lavoratori per un'intervento presso un cliente, ad esempio per un collaudo di una macchina, in particolare:
- invia il lavoratore X che fa il suo lavoro da softwarista;
- e invia pure il lavoratore Y che fa il suo lavoro da cablatore.
Poniamo inoltre che tra X e Y non ci sia un vincolo gerarchico, poichè entrambi appartengono a dipartimenti differenti dell'azienda.
C'è comunque l'obbligo di nominare almeno un preposto tra essi (con conseguente obbligo del corso preposto, etc) ?
A mio avviso no, in quanto, ex art. 2 del dlgs 81/2008, sia in X che Y mancano i "poteri gerarchici e funzionali adeguati" di ciascuno lavoratore rispetto all'altro.
In tali casi, a mio parere, operano gli obblighi/doveri in tema di sicurezza che ciascun lavoratore deve comunque osservare rispetto alla propria attività, con riferimento al dlgs 81, alla normativa vigente e alle eventuali ulteriori disposizioni aziendali, al Duvri, etc.
Oltretutto, sul piano pratico, una risposta affermativa costringerebbe le aziende che fanno interventi tecnici esterni a nominare una gran quantità di preposti, ogniqualvolta che, per un intervento presso terzi, si debbano inviare una coppia di lavoratori con mansioni differenti, senza un vincolo gerarchico tra essi.
Siccome non sono sicuro al 100%, avrei piacere se ci fossero commenti.
Grazie
Rispondi Autore: Garitula - likes: 0
21/03/2022 (10:39:23)
Buongiorno, sottoponiamo il seguente caso.
La società BIANCHI con dipendenti riceve incarico da un’altra società per effettuare dei lavori edili in copertura. La società BIANCHI attualmente non ha un preposto e sub-appalta il lavoro a 3 imprese edili esecutrici.
La società Bianchi essendo appaltatrice può esimersi dal nominare un suo preposto e richiedere solamente i 3 POS e nomine dei 3 preposti per le varie imprese?
Grazie.
Rispondi Autore: Capetti G. Carlo - likes: 0
06/04/2022 (18:47:46)
Ci sono attività che hanno un solo dipendente, oppure che hanno più dipendenti che lavorano in solitario (es. autotrasporti, coltivazioni agricole, lavagisti, piccoli negozi, studi professionali, ...). La norma che obbliga alla nomina del preposto/dei preposti deve essere chiarita. Se non esiste un sottoposto, non può esistere un preposto.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
14/09/2022 (20:15:32)
Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia

La Relazione Intermedia del 20 aprile 2022 della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati dedica un paragrafo a quello che definisce esplicitamente “il nuovo obbligo del datore di lavoro di individuare i preposti”, anche per contrastare la cattiva prassi di non nominarli (c.d. preposto di fatto).
Al punto 5 (dedicato a “L’importanza del sistema dei controlli interni: la figura del preposto per la prevenzione e protezione dei lavoratori”), la Commissione Parlamentare precisa che “la presente parte della relazione è incentrata sulle modifiche normative di riforma introdotte agli articoli 18 e 19 del D.Lgs 81/08 (Art.18 comma 1, lettera b-bis e Art.19 comma 1, lettera a) con il Decreto Legge 21 ottobre 2021 n° 146 e successiva Legge di conversione 17 dicembre 2021 n° 215).”
Sottolinea che “tutte le modifiche normative introdotte con i suddetti atti legislativi sono state sollecitate dalla Commissione parlamentare d’inchiesta e si inseriscono nel principale obiettivo di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, attraverso la normazione e l’elaborazione di migliori prassi organizzative in materia di informazione, formazione, assistenza e vigilanza sia interna alle aziende, sia amministrativa da parte degli Enti ispettivi esterni” (Relazione Intermedia 20 aprile 2022, pp.70 e ss. Fonte: Senato della Repubblica).
Il che chiarisce una volta per tutte che “l’obbligo penalmente rilevante di individuare il preposto o i preposti si evidenzia come una novità assoluta rispetto a tutta la precedente normativa di sicurezza sul lavoro. Infatti, tutte le precedenti regolamentazioni, in materia, pur ponendo in capo al preposto obblighi di sovraintendenza e vigilanza, non prevedevano, comunque, anche l’obbligo in capo al datore di lavoro di individuare espressamente la figura o le figure dei preposti.”
La Commissione Parlamentare sottolinea che “il nuovo obbligo di individuazione del preposto o dei preposti introdotto dalla legge di riforma, sopra citato, potrà condurre, almeno per le motivazioni suddette, alla fine della diffusissima prassi aziendale organizzativa, portata avanti negli ultimi 30 anni, di non individuare formalmente il preposto o i preposti, ma nella migliore delle ipotesi di limitarsi semplicemente a formarli secondo i dettami del art. 37 del D.Lgs 81/08.”
La Commissione sottolinea che “tale prassi organizzativa aziendale si è tradotta, negli anni, nella copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha molto spesso inserito nel novero dei condannati per i delitti di omicidio o lesioni personali colpose, in materia di sicurezza sul lavoro, i cosiddetti “preposti di fatto””.
La Relazione ricorda che “la figura del “preposto di fatto” deve essere fatta risalire ad un orientamento costante e consolidato della Corte di Cassazione di applicazione del “principio dell’effettività”. Secondo questo principio giurisprudenziale, che trova particolare applicazione alle cosiddette norme di ordine pubblico, che riguardano beni costituzionalmente garantiti, come ad esempio la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, in mancanza di investiture formali dei preposti per la sicurezza, si deve fare riferimento alle funzioni di preposto nella sostanza svolte a fini produttivi.”
La Commissione d’Inchiesta osserva che “è agevole notare che l’orientamento diffusissimo e consolidato in giurisprudenza dell’attribuzione “ai preposti di fatto” di responsabilità penali, per danni da lavoro e per omessa vigilanza, sia dipeso proprio dalla assenza di un obbligo di nomina formale dei preposti per la sicurezza, pur in concomitante presenza di preposti che sovraintendevano alle attività produttive.”
Dunque “la contraddizione organizzativa di preposti che vigilano per la produzione ma non anche per la sicurezza, dovuta alla mancanza di un obbligo di legge di nomina, da un lato ha sicuramente indebolito l’attività di vigilanza e sovrintendenza per la sicurezza e, dall’altro, ha esposto penalmente i preposti di fatto a causa della loro scarsa consapevolezza di dover effettuare la vigilanza anche sulla sicurezza oltre che sulla qualità e sui risultati produttivi.”
Secondo la Relazione della Commissione Parlamentare, “pertanto, a seguito della recente riforma operata dalla Legge 215 del 2021, che ha introdotto l’obbligo di individuazione dei preposti, verrà con ogni probabilità dismessa progressivamente la prassi aziendale organizzativa di lasciare la vigilanza in mano a preposti di fatto poco consapevoli, con prevedibili miglioramenti della performance delle attività di vigilanza svolte all’interno delle aziende e, quindi, della conseguente ed auspicabile diminuzione del numero e della gravità degli infortuni.”
Secondo la Commissione d’Inchiesta, “in conclusione, va detto che la rilevanza anche in sede penale contravvenzionale del citato obbligo di individuazione del preposto o dei preposti, rende opportuno che tale individuazione debba avvenire con un atto scritto, che rimanga quindi tracciato, non foss’altro a fini probatori dell’avvenuto adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente. …
“infatti, nell’ipotesi in cui nell’ambito di una vicenda processuale relativa a danni da lavoro dovesse essere rilevata, tra le altre cause, anche quella di una mancata attività di vigilanza, in assenza di un atto tracciato di individuazione formale del preposto, sarebbe altamente probabile far risalire a carico dei dirigenti o del datore di lavoro sia l’attribuzione della responsabilità contravvenzionale per la mancata nomina del preposto, sia l’attribuzione della responsabilità per il conseguente delitto di lesioni o di omicidio colposo di cui agli artt. 589 e 590 del Codice Penale.”
Rispondi Autore: Michele - likes: 0
21/03/2023 (16:13:43)
Se la persona (preposto) identificato dall'azienda, non accetta l'incarico, puo ancora svolgere il ruolo avendo una persona diversa delegata come preposto.
In altre parole, esistono delle situazioni nella quali, per il ruolo ricoperto, pur non essendo un dirigente, ci si può trovare nella condizione di dover obbligatoriamente accettare l'incarico di preposto? E se il lavoratore rifiuta, può essere motivo di licenziamento?
Rispondi Autore: Anna Loshchinina - likes: 0
02/05/2023 (11:42:54)
In un cantiere operano varie subappaltatori. Quanti preposti devono essere nominati per il cantiere se tutti i subappaltatori stanno realizzando una unica opera?
Rispondi Autore: fumarola francesco - likes: 0
08/05/2023 (14:55:57)
nessun commento

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!