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Il mancato rispetto delle istruzioni del costruttore di una macchina

Il mancato rispetto delle istruzioni del costruttore di una macchina
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

28/01/2019

Il datore di lavoro non può ritenersi esente da responsabilità qualora si sia posto, con un utilizzo della macchina non conforme al manuale d'uso, nella condizione di ampliare l'area di rischio infortunistico.


E’ stato preso in esame dalla Corte di Cassazione in questa sentenza il caso in cui un datore di lavoro nell’utilizzare una attrezzatura di lavoro non ha seguito e ottemperato alle prescrizioni dettate dal costruttore nel manuale d’uso per inosservanza delle quali si è verificato l’infortunio di un lavoratore suo dipendente caduto da una piattaforma sulla quale stava operando per non essersi assicurato alla stessa con una cintura di sicurezza. La suprema Corte era stata chiamata a decidere su di un ricorso presentato da un datore di lavoro condannato nei due primi gradi di giudizio e, nel rigettare lo stesso, ha avuto modo di sostenere che il datore di lavoro che trascuri di attenersi alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore della macchina può considerarsi in grado di riconoscere la pericolosità della postazione di lavoro, conoscibilità che non sarebbe possibile escludere persino in caso di attestazione di conformità della macchina rilasciata dal produttore. Il datore di lavoro, infatti secondo la stessa Corte, non può ritenersi esente da responsabilità qualora, utilizzando una macchina in maniera non conforme al manuale d'uso, si sia posto nella condizione di ampliare l'area di rischio infortunistico, posto che in tale situazione emerge con chiarezza la sussistenza di quell’elemento concreto che ha reso prevedibile l'evento.

 

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Il fatto e le condanne dei due primi gradi di giudizio

La Corte di Appello ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio riconoscendo la circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.6 cod. pen., la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell’amministratore unico e datore di lavoro di un’impresa in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 590, commi 1, 2 e 3 cod.pen. per avere cagionato lesioni gravi a un lavoratore dipendente di un’impresa subappaltatrice per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché nella violazione dell'art. 2087 cod. civ. e dell'art.71, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 per non avere preso le misure necessarie affinché il carrello di servizio sul stava operando il lavoratore venisse utilizzato in conformità alle istruzioni d'uso del costruttore ed in particolare affinché venisse utilizzato da operatori esperti dotati di idonee cinture di sicurezza per salire e lavorare sulla passerella mobile, cinture da agganciarsi alla struttura immediatamente dopo essere saliti sulla passerella, assistiti da un altro operatore che operasse da terra, e in violazione dell'art. 37, commi 1, 3 e 4 lett. a) del D. Lgs. n.81/2008 per non avere impartito al lavoratore una idonea formazione ed un addestramento in materia di sicurezza sul lavoro sui rischi specifici legati all'utilizzo del carrello con particolare riferimento al pericolo di caduta dall'alto.

 

Il lavoratore, in particolare, stava eseguendo, nel reparto acciaieria dello stabilimento, delle operazioni di manutenzione subappaltate all'impresa sua datrice di lavoro. Tali operazioni consistevano nel controllo visivo della pulizia all'interno della colonna di colata e delle lingotterie a bordo di un carrello posto a servizio della fossa di colata stessa allorquando, guardando all'interno con una torcia elettrica, aveva perso l'equilibrio ed era caduto oltre il parapetto del carrello all'interno della fossa, da un'altezza di circa sette metri riportando trauma cranico cerebrale e politrauma.

 

Il ricorso in cassazione e le motivazioni

L’imputato ha ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione. Lo stesso ha ritenuto, in particolare, che la Corte di Appello avesse confermato la pronuncia di condanna travisando le caratteristiche della passerella in uso al lavoratore, considerandola alla stregua di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile senza tenere conto delle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte, che aveva invece evidenziato che si era trattato di una piattaforma di lavoro autosollevante su colonne» per la quale non è previsto l'uso di ulteriori dispositivi personali di protezione anticaduta essendovi dei dispositivi di sicurezza collettivi come un regolare parapetto e la tavola fermapiede. Lo stesso ha messo altresì in evidenza, come secondo motivo, che la Corte di Appello era caduta in contraddizione nel momento in cui non accettando la tesi difensiva secondo la quale il lavoratore aveva scavalcato il parapetto ha riconosciuto nel giudizio un concorso di colpa da parte dell’infortunato stesso.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’imputato. La stessa ha evidenziato che la contestazione mossa all’imputato aveva riguardato la violazione dell’obbligo di installare sulla passerella le cinture di sicurezza previste dal costruttore. “Il datore di lavoro che trascuri di attenersi alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore della macchina”, ha precisato in merito la suprema Corte, “può considerarsi in grado di riconoscere la pericolosità della postazione di lavoro, conoscibilità che non sarebbe possibile escludere persino in caso di attestazione di conformità della macchina rilasciata dal produttore”, tanto meno in condizioni di uso anomalo del macchinario. “Il datore di lavoro non può infatti”, ha aggiunto la Sez. IV, “ritenersi esente da responsabilità qualora si sia posto, con un utilizzo della macchina non conforme al manuale d'uso, nella condizione di ampliare l'area di rischio infortunistico, posto che in tale situazione emerge con chiarezza la sussistenza di quel concreto elemento che rende prevedibile l'evento”. Il ricorrente ha sostenuto nella sua difesa che il costruttore non aveva prescritto l'installazione di cinture di sicurezza e che la passerella non costituiva un idoneo punto d'aggancio, ma in merito la Sez. IV ha osservato come la cintura di sicurezza

, per essere tale, deve necessariamente avere un punto d'ancoraggio e che quest'ultimo non può che essere installato sul macchinario, ove si tratti di macchinario mobile, per cui i giudici di merito hanno ritenuta corretta la prescrizione riguardante l'utilizzo delle cinture di sicurezza con il previo obbligo di installare idonei punti di ancoraggio sulla macchina.

 

In merito al secondo motivo di ricorso lo stesso è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse del ricorrente. Nel caso in esame, infatti, non era interesse del ricorrente contrastare un punto della decisione con il quale è stato formulato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, pervenendo in conseguenza di ciò ad una sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio.

 

Il ricorso per le su esposte ragioni è stato rigettato dalla Corte di Cassazione che ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 46431 del 12 ottobre 2018 (u.p. 21 settembre 2018) - Pres. Menichetti – Est. Serrao - P.M. Tampieri - Ric. R.M.. - Il datore di lavoro non può ritenersi esente da responsabilità qualora si sia posto, con un utilizzo della macchina non conforme al manuale d'uso, nella condizione di ampliare l'area di rischio infortunistico.
 


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