Il comportamento abnorme interrompe il nesso di causalità?
Roma, 20 Set – Sono tante le sentenze della Corte di Cassazione che hanno affrontato un tema rilevante come il concetto di abnormità ed esorbitanza del comportamento di un lavoratore, comportamento che, in certe circostanze, può interrompere il nesso di causalità fra la condotta colposa del datore di lavoro e un evento lesivo. Ma cosa accade se viene riscontrata anche un’inosservanza delle norme cautelari da parte del datore di lavoro?
Ne parliamo oggi con riferimento alla recente Sentenza n. 38531 del 02 agosto 2017, della Cassazione Penale sez. IV, in relazione ad un incidente con ribaltamento dell’autogrù e decesso di un lavoratore.
La sentenza indica che “con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 7 gennaio 2009, appellata dagli imputati tra cui l'odierno ricorrente, rideterminava la pena inflitta al L., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, nella misura di mesi dieci di reclusione”.
L’imputato era stato “tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dagli artt. 113, 589 c.p. per aver, nella sua qualità di datore di lavoro, cagionato per colpa il decesso del lavoratore B.B. che era intento allo spostamento di travi in ferro con l'ausilio dell'autogrù (…), quando il predetto automezzo si ribaltava schiacciandolo. All'odierno ricorrente, in particolare era stata contestata oltre la colpa generica, quella specifica stante la violazione delle seguenti norme antinfortunistiche: art. 35 comma 1, in relazione all'art. 36 comma 8 bis D.Lvo 626/94, per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della saluto, degli stessi - nella specie mettendo a disposizione del lavoratore B.B. l'AUTOGRU (…), sprovvista di dispositivi atti ad evitare i rischi derivanti dal pericolo di ribaltamento; art 35 comma 4 ter lett d) DLvo 626/1994, per non aver provveduto affinché tutte le operazioni di sollevamento dei carichi mediante mezzi di sollevamento - nella specie mediante l'autogrù sopramenzionata - fossero correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; art 8 D.P.R 547/55, per non aver provveduto a segnalale adeguatamente gli ostacoli nelle zone di lavoro e di transito al fine di evitare situazioni di pericolo per i lavoratori ed i veicoli in transito - nella specie omettendo di segnalare adeguatamente le travi giacenti sul piazzale, luogo di lavoro; art 172 d.p.r. 547/55, per non aver munito i ganci per gli apparecchi di sollevamento di dispostivi di chiusura dell'imbocco tali da impedire lo sganciamento degli organi di presa”.
Il ricorrente indica che la fattispecie in esame “non offre la possibilità di ricostruire la dinamica dei fatti in assenza di testimoni oculari e l'erroneità e contraddittorietà della ricostruzione operata dai giudici di merito; che il comportamento del lavoratore - che non si era avvalso della collaborazione dei colleghi ed aveva intrapreso la movimentazione delle travi in un momento di pausa dal lavoro - era da ritenersi abnorme e addirittura inspiegabile e quindi idoneo ad interrompere il nesso causale; che il reato era comunque da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, tenuto conto della data di consumazione”.
A questo proposito la Corte di Cassazione, dopo aver indicato che il reato non è da ritenersi prescritto (commesso nel 2003) e dopo aver ricostruito l’evoluzione della normativa, si sofferma su quanto indicato dal ricorrente in merito all’ abnormità del comportamento del lavoratore.
Tuttavia, al di là della tipologia di comportamento, la giurisprudenza di legittimità “ha reiteratamente affermato - e si ritiene di dover ribadire- che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis questa sez. 4, n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, Rv. 259321)”.
E questa Corte di legittimità ha “anche ricordato (cfr. sez. 4, n. 41486 del 5.5.2015, Viotto), come il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello ‘iperprotettivo’, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello ‘collaborativo’ in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori”.
Tuttavia tale principio “non ha escluso, per la giurisprudenza di questa Corte, come si ricordava, che permanga la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall'affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest'ultimo”.
Ed infatti ricordava ancora la Sentenza del 15 ottobre 2015 n. 41486 – “che il Collegio condivide pienamente” - che in giurisprudenza, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all'art. 2087 del codice civile), si è passati - a seguito dell'introduzione del D. Lgs 626/94 e, poi del T.U. 81/2008 - al concetto di ‘area di rischio’ (…) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva. Strettamente connessa all'area di rischio che l'imprenditore è tenuto a dichiarare nel DVR, si sono, perciò, andati ad individuare i criteri che consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento ‘esorbitante’, diverso da quello ‘abnorme’ del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell’ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l'attività svolta”.
E, continua la sentenza, si segnala anche che la recente normativa, il T.U. D.Lgs. 2008/81, “impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia”.
Sempre con riferimento al contenuto della sentenza 41486/2015 si ribadisce che “le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch'esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. ‘principio di autoresponsabilità del lavoratore’). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e, come condivisibilmente rilevava la sentenza 41486/2015, si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale. Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore”.
In ogni caso, conclude la Corte, “anche applicando tuttavia questi principi specificamente al caso di specie, non può tuttavia che ritenersi l'infondatezza del ricorso, considerata la già rilevata e comprovata inosservanza di norme cautelari da parte dell'odierno ricorrente su cui, peraltro, lo stesso non ha assolutamente preso posizione”.
RTM
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.