
Chiarimenti riguardo la fornitura e posa in opera di calcestruzzo

La Cassazione Penale, Sez. 3, con la pronuncia dell’8 gennaio 2025, n. 536 ha ribadito la profonda demarcazione esistente tra le attività di fornitura e quella di posa in opera.
Con sentenza in data del 16.2.2024 il Tribunale di Avellino aveva condannato il datore di lavoro di un’azienda fornitrice di calcestruzzo alla pena di 3.000 di ammenda ritenendolo responsabile della mancata redazione del POS relativo alle attività di fornitura di calcestruzzo ad un cantiere edile.
Riguardo questo provvedimento l’imputato aveva fatto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Tra questi motivi, di nostro interesse è quello inerente al vizio di violazione di legge in relazione all'individuazione dei soggetti tenuti alla predisposizione del POS.
Per la difesa tale obbligo non gravava affatto, nel caso di fornitura di calcestruzzo ad un cantiere edile, sulla impresa fornitrice ma, come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro del 10.2.2011 n. 3328, che parifica quella del calcestruzzo alle altre forniture di materiali, sull'impresa esecutrice, incaricata della sua posa in opera che, nel caso di specie, aveva provveduto al riguardo.
Sempre per la difesa, i dipendenti dell’impresa fornitrice si erano limitati a scaricare il materiale attraverso la movimentazione del braccio del mezzo di trasporto (autobetonpompa) e non del terminale in gomma (proboscide), non potendo tale attività essere equiparata alla posa in opera.
La Suprema Corte, esaminato il caso, ha annullato la sentenza impugnata rimandandola per un nuovo giudizio al Tribunale di Avellino in diversa composizione fisica.
Le motivazioni che hanno portato all’accoglimento del ricorso sono state ben spiegate dalla Cassazione.
Secondo i giudici di piazza Cavour a Roma, il giudice di merito aveva correttamente ritenuto che, in relazione all'individuazione del soggetto tenuto alla redazione del POS, quando si tratta di fornitura di calcestruzzo, doveva trovare applicazione la circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante " La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere" e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, emanata dalla DG per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Però, nell'interpretare le direttive ivi contenute, secondo cui la impresa fornitrice per essere esonerata dalla redazione del POS non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non dovendo pertanto tenere e manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico, il giudice di merito aveva affermato che anche le attività di scarico del calcestruzzo costituivano un'operazione ulteriore alla mera fornitura.
Credo che tutti gli addetti ai lavori, leggendo ciò, comprendano l’esistenza della distanza siderale a cui si trova chi deve decidere riguardo questi casi.
Distanza certamente comprensibile per chi non ha alcuna conoscenza tecnico-organizzativa delle attività di cantiere ma totalmente ingiustificabile per l’ente di vigilanza che ha elevato le contravvenzioni che hanno generato il procedimento in esame,
Secondo il giudice di merito, evidentemente sulla base di quanto riferito dall’ente di vigilanza, sembrerebbe che il personale dell’impresa fornitrice non si era limitato a portare il conglomerato cementizio nel cantiere, ma aveva manovrato il braccio della pompa di scarico posizionandolo nel punto indicato dalla ditta esecutrice che aveva, poi, eseguito il getto ma senza portare evidenze di quanto riferito.
Pertanto, nel caso in esame, ciò deriva da due possibili situazioni:
- l’ente di vigilanza ha preso un abbaglio, in quanto non ha saputo distinguere l’attività di fornitura del calcestruzzo da un’attività di posa in opera in quanto pensava che l’impresa fornitrice del calcestruzzo arrivasse in cantiere e consegnasse l’autobetonpompa ai dipendenti dell’impresa esecutrice i quali avrebbero posizionato il braccio ed eseguito il getto oppure,
- l’ente di vigilanza durante il sopralluogo in cantiere ha visto i dipendenti dell’impresa fornitrice del calcestruzzo eseguire direttamente il getto manovrando il tubo finale dell’autobetonpompa ma non hanno prodotto al giudice di merito le evidenze di quanto da loro riscontrato.
Comunque, per la Suprema Corte, l’interpretazione del giudice di merito non può essere condivisa perché, nell'equiparare ogni operazione di scarico del materiale nel cantiere, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, <<si finisce con l'escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale, non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario>>.
Sempre per la Cassazione, è anche necessario tenere presente che nel caso della fornitura di calcestruzzo e cioè un materiale che si solidifica velocemente, è fondamentale eseguire celermente il getto. Per tale motivo si utilizzano le autobetoniere e, come nel caso di specie, le autobetonpompe e cioè macchine che oltre al sistema di miscelazione in continuo per mantenere fluido il materiale da gettare, sono dotate di un braccio snodabile e di un terminale flessibile (tubo in gomma con “orecchie” per la presa e la manovra) di lunghezza variabile che permette al calcestruzzo pompato, azionando il tutto da un quadro comandi posto sul mezzo o da un radiocomando, di essere scaricato nel punto in cui l’impresa esecutrice deve eseguire il getto.
In realtà, affinché si possa ravvisare una effettiva possa in opera del calcestruzzo, il personale della impresa fornitrice, oltre alla consegna, dovrebbe partecipare alla posa in opera del calcestruzzo e cioè, in estrema sintesi, manovrare direttamente il tubo flessibile finale direzionando il getto su solette, ecc., e non limitarsi a posizionare, come richiesto dall’impresa esecutrice, il braccio dell’autobetonpompa nei punti da questa indicati.
Del resto, lo stesso Ministero del Lavoro, con una propria circolare interpretativa, aveva chiarito la distinzione tra le attività lavorative eseguite dal personale dell’impresa esecutrice (esecuzione del getto manovrando il tubo flessibile finale dell’autobetonpompa) da quelle degli operatori delle autobetoniere o delle autobetonpompe come nel caso in esame, dipendenti dell’impresa fornitrice del calcestruzzo, ed incaricati solo di posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna [1].
Ovviamente, cosa ben diversa è quella dove i dipendenti dell’impresa fornitrice concorrono alla posa in opera in quanto provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del calcestruzzo durante la lavorazione e ciò con la conseguenza di essere considerata “impresa esecutrice” come definita all’art. 89 comma 1, lett. i-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e, in quanto tale, obbligata alla redazione del POS[2]
La citata Circolare, pur essendo, secondo la Suprema Corte, priva di qualsivoglia efficacia normativa, <<deve ritenersi, tuttavia, condivisibile la demarcazione con essa tracciata tra le attività di fornitura e quella di posa in opera, realizzandosi quest'ultima solo quando la ditta fornitrice e, per essa, i suoi dipendenti, si faccia carico sia delle operazioni di consegna del calcestruzzo che dell'esecuzione dei relativi getti, alla quale soltanto possono conseguire gli specifici obblighi previsti a presidio della sicurezza dei lavoratori che si trovino in tal modo ad operare nel cantiere destinatario della commessa>>.
Pertanto, affinché ciò si realizzi è necessario che nella fase di pompaggio e getto, i dipendenti dell’impresa fornitrice manovrino l’autobetonpompa e anche il tubo terminale di getto, posizionandosi all'interno della stessa area del getto, come, ad esempio, su un solaio, partecipando, sia pure dietro le direttive loro impartite dalla impresa esecutrice destinataria della fornitura, alla sua concreta posa in opera.
Nel caso di specie, la Cassazione evidenzia che nella sentenza impugnata non vi è chiarezza riguardo una eventuale partecipazione dei dipendenti dell’impresa fornitrice del calcestruzzo alla concreta posa in opera del materiale.
Sembra, quindi, che chi ha elevato la contravvenzione con la relativa prescrizione (prescrizione non adempiuta e da cui è nato il processo), non si sia minimamente preoccupato di precisare quali siano stati i comportamenti degli attori citati e non si sia provveduto a verificare se i dipendenti dell’impresa fornitrice abbiano manovrato il tubo di getto all'interno dell'area interessata per direzionarlo nel punto indicatogli, oppure abbiano soltanto azionato il braccio della pompa attraverso il pannello di comando o il radiocomando in dotazione del mezzo di trasporto, rimanendo quindi al di fuori dell'area interessata dal getto.
Questo perché, è solo nel primo caso che si concretizza la compartecipazione alla posa in opera che fa passare l’impresa da “fornitrice” ad “esecutrice” con gli specifici obblighi conseguenti.
Di conseguenza, secondo la Cassazione Penale, la sentenza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Avellino che dovrà verificare, previo accertamento del mezzo di trasporto utilizzato, se gli imputati abbiano, oltre ad aver scaricato il materiale oggetto della fornitura nel luogo indicato dalla ditta committente, compiuto attività riconducibile alla sua lavorazione e posa in opera nel cantiere di destinazione azionando il bocchettone (parte terminale flessibile della pompa) di uscita del conglomerato e, dunque, se debbano essere considerati esecutori della suddetta attività, ovvero abbiano sovrinteso al getto azionando soltanto il braccio della pompa a distanza dalla sua fuoriuscita.
In conclusione, possiamo dire che la Suprema Corte, con questa pronuncia ha tracciato un netto confine tra ciò che è fornitura e ciò che è posa in opera fornendo un criterio interpretativo utile per individuare la demarcazione tra queste due attività ed utile per altre situazioni similari.
Carmelo Catanoso
Ingegnere Consulente di Direzione
[1]Nota n. 1753 dell'11.8.2020 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, denominata "Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato".
[2] Art. 89 comma 1, lett. h) - Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV.

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Rispondi Autore: Appassionato ![]() | 28/01/2025 (00:33:28) |
Saranno gli stessi ispettori che sanzionano le ditte che ritirano e trasportano i rifiuti dí demolizione e costruzione dai cantieri per non elaborare i POS? |
Rispondi Autore: raffaele scalese ![]() | 28/01/2025 (10:15:38) |
Buon giorno, vorrei propore una altra soluzione al fatto che gli Ispettori abbiano emessa sanzione. Nella mia esperienza (purtroppo ormai troppo lunga) mi è capitato di sentire una frase "io la sanzione la faccio, poi sarà il giudice a valutare..." Sono situazioni in cui è necessario rifarsi a "lettere circolari", "chiarimenti" "Note ministeriali" ecc ecc per la valutazione. C' è qualche scuola di pensiero (fra gli organi ispettici) che , rifacendosi alla "gerarchia delle Leggi", considera "lettere circolari", "chiarimenti" "Note ministeriali" NON sufficienti alla applicazione diretta. Pertanto ben vengano le sentenze di Cassazione (fermo restando, naturalmente, la massima comprensione lei i Datori li Lavoro che devono arruvare in cassazione per vedere riconosciuti NON sanzionabili i loro comportamenti) Leggerò con attenzione altri commenti |
Rispondi Autore: Cipriano Bortolato ![]() | 28/01/2025 (12:18:37) |
Ma ci saranno ispettori e coordinatori che, diabolicamente, riusciranno a leggere al contrario anche questa sentenza! |
Rispondi Autore: Maurizio Chiaverini ![]() | 30/01/2025 (18:44:22) |
A me piacerebbe chiedere a chi di dovere come sia possibile "accettare" la NON REDAZIONE DEL POS ad una ditta che fa accesso in cantiere (faccio un esempio) con autopompa, ritenendo la stessa "non interferente" tale da non dover essere "coordinata". Mi spiego meglio facendo un esempio su un cantiere che sto seguendo proprio in questi giorni: Area di cantiere e spazi di manovra ristretti per l'accessibilità dei mezzi meccanici; Albero interferente con mezzo meccanico durante la movimentazione del braccio dell'autopompa; Viabilità di cantiere in prossimità del ciglio scavo; Linee elettriche aeree presenti in prossimità dell'area di getto; Rischi oggettivamente riscontrabili durante il getto: Invest1mento, Caduta materiali dall'alto (rami/braccio meccanico dell'autopompa), Elettrocuzione, ribaltamento del mezzo con probabile schiacciamento... Personalmente, reputo fondamentale, dover SENSIBILIZZARE l'operato delle maestranze impegnate durante il getto! NON E' AMMISSIBILE, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA NEL CANTIERE, accettare la scissione tra FORNITORE ED ESECUTORE, in quanto (a mio modo di vedere) la fase di GETTO è composta necessariamente dall'insieme delle 2 sottofasi (fornitura e getto+vibrazione). Non voglio generalizzare, raccontando come purtroppo le ditte approfittano della "MERA FORNITURA" per bypassare gli obblighi di legge. Vi invito però a ragionare sul come possano mai verificarsi situazioni come le seguenti: Autista dell'autobetoniera che, una volta fatto accesso in cantiere, NON si preoccupi dell'apertura del vassoio per indirizzare il getto verso (esempio) la platea. NON ACCADE MAI!!!! Autista dell'autopetonpompa che, una volta posizionato il mezzo, non raggiunga fisicamente, l'area dove dover gettare. NON ACCADE MAI, IN QUANTO, (E AGGIUNGO OVVIAMENTE) L'OPERATORE CON RADIOCOMANDO HA NECESSITA' DI POSIZIONARSI SULL'AREA DA GETTARE POICHE' DEVE RENDERSI CONTO DI COME E QUANDO AZIONARE IL BRACCIO PER FAVORIRE IL GETTO SULL'AREA IN ESAME. Da Coordinatore, mi piacerebbe confrontarmi con colleghi e sentire il parere dei più esperti. Buona serata. |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso ![]() | 31/01/2025 (07:08:53) |
Prima bisognerebbe aver chiaro cosa è un rischio proprio e cosa è un rischio interferenziale. I rischi interferenziali, compresi quelli derivanti dal contesto e le conseguenti misure da adottare per con tenerli, vanno definite nel PSC. Quindi, è lì che bisogna fare delle scelte che vanno dalle modalità di piazzamento di un'autobetonpompa, alle caratteristiche geomeccaniche del terreno dove questa staziona, dalle manovre di avvicinamento di una autobetoniera al punto di getto direttamente con la "canala" alle modalità di immissione della stessa, dopo il getto, in una pubblica via da cui si accede al cantiere, dalle modalità di estensione e passaggio del braccio dell'autobetonpompa sul cantiere al divieto di passaggio e stazionamento sotto il braccio in questa fase. Per il resto, si tratta di rischi propri dell'impresa fornitrice e le cui misure generali sono state definite anche nella procedura approvata dalla Commissione consultiva permanente anni fa. Se entrambe le tipologia di cautele sono concretamente applicate, non ha senso fare altro. Poi, se qualcuno pensa che chiedere il POS sia più efficace che apicare le misure prima citate e le altre necessarie in funzione delle specificità del contesto, può fare come gli pare. Personalmente, mi dedico a individuare le misure più efficaci nel PSC aggiornandole durante le riunioni di coordinamento a cui, prima dell'accesso in cantiere, faccio partecipare un rappresentante del fornitore del cls che ricevere, tra l'altro, una planimetria con indicate le piazzole dedicate al posizionamento e getto dell'autobetoniera e della betonpompa o, in casi di spazi ristretti, della sola autobetonpompa. |
Rispondi Autore: PAOLO PASTORE ![]() | 01/02/2025 (07:17:35) |
È bello sapere che la perizia tecnica nel primo grado di giudizio l’ho scritta io. Condivido pienamente quanto asserito dall’Ing Catanoso di cui ho grande stima. Ing Paolo Pastore |