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Il POS per la mera fornitura di calcestruzzo

Il POS per la mera fornitura di calcestruzzo
Federica Gozzini

Autore: Federica Gozzini

Categoria: POS, PSC, PSS

02/03/2016

Indicazioni sull’obbligo o meno della redazione del POS da parte delle aziende di fornitura del calcestruzzo: la nuova circolare del Ministero del Lavoro.

 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016 con la quale fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, quali definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008.
 
Il documento precisa che nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature è necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratta di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera in quanto in quest’ultimo caso il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere.

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Nel primo caso quindi, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26 comma 2 del TU in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
 
Nel caso invece della fornitura e posa in opera, l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.
 
Sull’argomento ricordiamo la lettera circolare del 10 febbraio 2011 della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ( Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere) che forniva indicazioni operative riguardo alle attività di coordinamento tra imprese esecutrice e fornitrice.
 
Il documento ricorda che nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato “il datore di lavoro dell’impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l’ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l’operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese”.
A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all’impresa esecutrice un documento (che è presentato in allegato a queste linee guida) che contiene tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, numero di operatori presenti e mansione svolta, rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.
Un secondo allegato riporta invece le informazioni che “l’impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i”.
In particolare l’impresa esecutrice “può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS” redatti ai sensi della normativa vigente.
E nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere “l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere (allegato 2)”.
Di seguito vengono descritte le procedure operative di competenza dell’impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e dell’impresa esecutrice e i rischi associati a ciascuna fase di lavoro, dal momento dell’accesso in cantiere al momento dell’uscita dal medesimo.
 
 
 
Il tema è stato inoltre affrontato anche nell’articolo “ I quesiti sul decreto 81: obblighi dell’impresa affidataria fornitrice” con il caso di un’impresa edile alla quale viene appaltata una fornitura e posa in opera dei materiali necessari per la costruzione di un fabbricato.
 
 
 
 
RFG




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Rispondi Autore: Alessandro Pedemonte - likes: 0
02/03/2016 (09:13:54)
Per chi opera nei cantieri giornalmente i contenuti di questa nota sono assodati. Non è affatto chiaro, invece, se sia da considerare come lavorazione, con tutti gli obblighi che comporta, l'azione del manovratore del joystick di comando dello della beton pompa, posizionato nelle vicinanze del getto per assecondare le indicazioni dell'addetto alla manovra del tubo. L'azione di detto lavoratore si limita alla sola pressione del comando del joystick su richiesta, ma è parte integrante dell'attività. Ritengo che un chiarimento su questo punto sarebbe stato molto più utile.
Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0
02/03/2016 (10:50:56)
Sono daccordo con l'osservazione di Alessandro, inoltra aggiungerei una riflessione sul fatto che spesso l'addetto alla conduzione della pompa sale sul ponteggio per posizionarsi su una zona di migliore visibilità (spesso necessaria visibilità) per avviare il getto ad esempio di un solaio... si tratta lo stesso di "mera" fornitura? Trovo che a distanza di 5 anni dalla circolare, i chiarimenti avrebbero potuto essere piu completi
Rispondi Autore: Simone Bianchi - likes: 0
02/03/2016 (15:32:27)
La Procedura Ministeriale citata nell'articolo avrebbe dovuto chiarire totalmente la situazione ma, a mio avviso, tuttora ci sono ancora margini di interpretazione normativa - vedasi ad esempio l'osservazione di Alessandro - che, nell'Italica confusione, possono generare più di un problema.
Rispondi Autore: Albert - likes: 0
02/03/2016 (21:02:52)
Direi che dal momento che chi "usa il joystik" inizia a salire su un ponteggio o solaio (lavoro in quota) non fa parte gia di per se di una "mera fornitura". Ritengo quindi superfluo dover specificare nelle circolari ulteriori dettagli. Il suo intervento con il joystik, può scaraventare da un solaio od altra postazione di lavoro un lavoratore verso il vuoto. Pertanto è CHIARO che non sia una mera fornitura. Bisogna scriverci un libro????? Cerchiamo di non fare troppo gli italiani.
Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0
03/03/2016 (10:27:19)
Caro Albert, L'utilizzo della Pompa come della beton pompa, salvo rari casi, preclude sempre o quasi l'utilizzo dei joystik... pertanto due righe in piu non guastano in questo caso. A me non sembra chiaro affatto, piuttosto logico ma quando abbiamo a che fare con la normativa, non sempre la logica prende la strada giusta!
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
05/03/2016 (11:38:40)
Siamo alle solite , meno male che il DLgs 81 doveva avere tra i caposaldi anche la chiarezza normativa!!!!!!
è intervenuta già una circolare nel 2011 , tra l'altro degna di chiarezza da parte delle associazioni e del Ministero del lavoro e pensavamo con quell' intervento congiunto che ci fossero degli intenti di uniformità procedurali .
Adesso qualche soggetto mina tale intento chiarificatore volendo far passare l'uso del joytik come fase lavorativa solo perché potrebbe usare i ponteggi . Se l'autista usa la canala oppure la pompa può essere definita fase esecutiva , questo può essere vero .
E da paragonare a chi usa un autogru e usa le manopole per scaricare manufatti , questa è solo scarico , quindi anche chi usa il joytik lo usa per la sola operazione di scarico di calcestruzzo , in poche parole è vendita è non fare ( C.C. ) .
Quello che a mio parere è più grave e che si possa , con qualche circolare ,contraddire un'altra circolare emessa da soli 4 anni .
Questo vuol dire che ancora il legislatore non ha raggiunto il su obbiettivo di tassatività e univocità di intenti .

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
06/03/2016 (12:45:33)
Secondo il mio parere, la prima domanda da farsi quando ci si trova di fronte ad una fornitura di cls, è: cosa serve veramente per ridurre al minimo i rischi durante questa attività?
Rispondendo a questa domanda, avremo risolto il problema senza perderci in elucubrazioni mentali che, in concreto, non spostano di un millimetro il problema.

Come CSP/CSE dovrei aver ben chiaro che per fare quella determinata opera avrò bisogno di una fornitura di cls per un totale di X mc che diviso gli 8 mc di portata per autobetoniera, vorrà dire Y accessi e forniture in cantiere su un determinato arco di tempo.

Poi dovrei chiedermi come sarà effettuato il getto e cioè con o senza ausilio dell’autopompa.
Nella certezza che avremo anche l’autopompa, sempre tenendo conto degli X mc di cls e delle N autobetoniere che arriveranno in cantiere, dovrò pormi il problema di come far coesistere le due attrezzature di lavoro di cui una (autopompa) mi arriverà lì la mattina, si posizionerà ed eseguirà il getto man mano che le autobetoniere arrivano ma anche spostandosi in una serie di posizioni che serviranno per “coprire” tutti i punti di getto.
Potremmo anche avere l’autobetoniera con pompa… ma il discorso cambia poco e, quindi, mettiamoci nel caso più complesso (autobetoniera + autopompa)

Allora come CSP/CSE dovrò avere ben chiaro il contesto in cui ci troviamo ad operare individuando i vincoli “ambientali” esistenti. Mi dovrò domandare se gli accessi sono adeguati alle dimensioni, peso ed ingombri di autobetoniere e autopompe, si i punti di stazionamento delle attrezzature di lavoro offrono adeguata portanza, dovrò valutare se gli spazi di manovra sono adeguati e compatibili con la co-presenza di queste due attrezzature, se nell’area di lavoro ci sono vincoli particolari (linee elettriche aeree, ecc.), dovrò stabilire le modalità di accesso al cantiere e di posizionamento delle citate attrezzature, dovrò indicare quali sono le postazioni accessibili al personale incaricato ai comandi del getto e quali tassativamente non lo sono, dovrò indicare quali sono le posizioni del personale che sostiene, nel caso di getto con l’autopompa, il tubo con le eventuali “orecchie” e quali non lo sono, dovrò eventualmente prevedere un’area pulizia e di lavaggio delle autobetoniere post getto con sistema di raccolta delle acque di lavaggio, ecc.

Dopo andrò a definire quali sono le fasi o sottofasi di lavoro che non sono compatibili con la fase di getto al fine di evitare le interferenze non solo temporali ma soprattutto spaziali.
Fatte queste ed altre analisi e valutazioni che per brevità non sto ad elencare, definirò le scelte progettuali ed organizzative e le consoliderò il tutto nel progetto di cantierizzazione e nel PSC.

Andando a guardare chi farà il getto, questa azienda potrà tranquillamente preparare il “pezzo di carta” che possiamo chiamare come vogliamo: Procedure per la fornitura del cls o POS per la fornitura del cls o altro.
In questo documento scriverà (in realtà farà una fotocopia della procedura di Assobeton) come eseguirà la propria attività, con i rischi propri, le proprie misure di sicurezza, la formazione del proprio personale, ecc..
Quello che conta, però, non è certo solo quello che ha scritto nel citato “pezzo di carta” ma, per prima cosa, la ricezione delle informazioni sulle “regole” che vigono nel cantiere e che governano la fase di getto del cls a cui questa impresa si dovrà attenere; regole che devono essere arrivate a chi effettua la fornitura.

Il fatto che queste regole siano arrivate, non è certo sufficiente.
Questo perché, come impresa ricevente la fornitura mi dovrò preoccupare di avere organizzato l’attività come previsto nel progetto e nel PSC e con il mio preposto dovrò verificare che chi si presenta alla guida dell’autobetoniera e chi governa l’attività dell’autopompa abbiano ben scolpite in fronte le regole che vigono in cantiere e che, in concreto, si attengano puntualmente ad esse.

Quello che conta, quindi, non è solo scrivere un “pezzo di carta” chiamato POS o Procedura ma individuare le specifiche “regole” per lo specifico cantiere e far eseguire questa fase di lavoro verificando puntualmente che queste siano concretamente attuate.

Capisco, poi, che in Italia come CSP/CSE siamo stati rovinati da un indegno recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE e da una pletora di soggetti che non hanno mai visto un cantiere “dal di dentro” o al massimo come visitatori occasionali nel loro ruolo istituzionale. Questi soggetti ci hanno abituati ad intervenire solo sugli effetti e mai a ricercare le cause prime di un evento al fine di rimuoverle per evitare il ripetersi degli eventi stessi.
La conseguenza è che tutti noi cerchiamo di metterci le mutande di titanio per salvaguardare il lato B scrivendo di tutto e di più.

Però sarebbe ora di finirla con il trattare la sicurezza sul lavoro come un insieme di formalismi e concentrarsi, invece, sugli aspetti sostanziali che devono vedere la sicurezza integrata nel progetto e nell’organizzazione del cantiere.

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